Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8743 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T T S S I G E G R N A A D O REPUBBLICA ITALIANA T E T /01 T A N : LA CORTE SUPI874 3 E IA S IN NOME DEL POPOLO ITALI R E E T A M ASSAZIONE (RON.19927 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente Aggiunto F. F. Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere 66 Dott. Antonio VELLA 66 Dott. Antonino ELEFANTE 66 Dott. Enrico ALTIERI " Dott. Ettore GIANNANTONIO Dott. SE MARZIALE ha pronunciato la seguente. SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19635/98 R.G. proposto da SO SE, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Trionfale n. 7, presso lo studio dell'Avv. Nicolino Stella che lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente 24 1
contro
REGIONE MOLISE, in persona del suo Presidente pro tempore Dott. Angelo Michele Iorio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiana n. 48, presso lo studio dell'Avv. Stefano Aleandri che la difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente per la cassazione della sentenza 8-12 maggio 1998 n. 41/98 della Corte d'appello di Campobasso;
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Nicolino Stella che ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
Sentito, per la Regione controricorrente, l'Avv. Stefano Aleandri che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. Dott. Alberto Cinque, che ha concluso rigettarsi il ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'aprile del 1991 SE FO convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Larino, la Regione MO e l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della stessa Regione, esponendo tra l'altro: Che, con atto di sottomissione del 1° luglio 1973, aveva ceduto per la durata di dieci anni all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Campobasso, ai fini del rimboschimento, Ha 8.34.40 di terreno di sua proprietà in contrada Maddalena di Morrone del Sannio per un corrispettivo annuo di £ 73.000, con obbligo di restituzione alla scadenza del decennio;
- Che, nonostante l'abbandono in cui era rimasto il terreno dopo la messa a dimora delle piante di pino, per altro bene attecchite, il bosco si era notevolmente sviluppato ma la prevista restituzione non era avvenuta e nell'estate del 1988 si era sviluppato un forte incendio che aveva risparmiato soltanto Ha 1.34.40 dell'intera estensione;
-Che esso FO, una volta trasferite alla Regione MO, ai sensi del D.P.R. 616/1977, le attribuzioni dell'Ispettorato delle Foreste, aveva ripetutamente chiesto la restituzione dei terreni, dichiarandosi disponibile a curare il rimboschimento di quelli interessati dall'incendio, ma detta Regione gli aveva sempre opposto un netto rifiuto, anche in relazione alla parte salvatasi dalle fiamme, invocando l'art. 9 della L.
1.3.1975 n. 47, che le demandava il 3 compito del ripristino del bosco andato perduto, sebbene tale norma fosse entrata in vigore in epoca successiva al menzionato atto di sottomissione;
- Che in tal modo era stato posto in essere un sostanziale esproprio, senza che venisse neppure rivalutato il modesto indennizzo pattuito, del resto non più corrisposto dopo il 1987, al che andavano aggiunti l'indebita appropriazione del materiale legnoso residuato all'incendio ed il fatto che il fondo, per il completo disinteresse della Regione, era rimasto completamente intercluso in seguito alla costruzione di una strada;
Chiese, pertanto, l'attore che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per intervenuta scadenza dello stesso e/o per eccessiva onerosità, con condanna delle parti convenute, in solido, all'immediato rilascio in suo favore di tutti i terreni o, in subordine, della parte di essi rimasta integra dopo l'incendio, nonché al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione a partire dal 30.6.1983 e di quelli connessi all'incendio del 1988, all'appropriazione del legname e all'interclusione del fondo, il tutto con rivalutazione e interessi. La Regione MO si costituì contestando la fondatezza di tutte le pretese avversarie e facendo presente che, a norma dell'art. 50, u. c., del R.D.L. n. 3267/1923, il suo giudizio in ordine alla 4 dichiarazione di compimento dei lavori di rimboschimento e all'approvazione del collaudo era insindacabile. L'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione non si costituì. Con sentenza 19.4.1996 il Tribunale di Larino condannò la Regione MO a corrispondere all'attore la pattuita indennità di £ 73.000 annue per il periodo 1988-1996, oltre agli interessi legali su tali somme e su quelle tardivamente pagate durante il periodo 1973- 1987, mentre rigettò le altre domande, in particolare quella di rilascio dei terreni, negando al menzionato atto di sottomissione la natura di contratto di diritto privato ed escludendo, ex art. 4 L. 20.3.1865 n. 2248 All E, la possibilità di una pronuncia di condanna della P.A. ad un facere. Proposto gravame dall'FO, al quale la Regione MO resistette, la Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato sostanzialmente la decisione impugnata, limitandosi ad aumentare l'importo delle spese giudiziali di primo grado (poste per un terzo a carico della Regione e compensate nel resto) per adeguarlo ai minimi tariffari, ed ha compensato per un terzo le spese del giudizio d'appello, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante. 105 La Corte molisana ha, tra l'altro, osservato che, date le connotazioni pubblicistiche del rapporto instauratosi tra la P. A. e l'FO, quest'ultimo poteva essere ritenuto titolare soltanto di una posizione di interesse legittimo, con la conseguenza che la cognizione sulla domanda di rilascio dei terreni per risoluzione del contratto dovuta a scadenza del termine, ad eccessiva onerosità o ad inadempimento e su quella connessa di risarcimento per illegittima occupazione, spettava al giudice amministrativo e non al giudice ordinario. SE FO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, il primo dei quali, attenendo alla giurisdizione, ha determinato l'assegnazione del ricorso stesso, originariamente incardinato presso la prima Sezione civile, a queste Sezioni Unite. La Regione MO ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo intitolato "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 cod. proc. civ., degli artt. 1, 50, 48, 75 della L. 3267/1923 nonché dell'art. 1629 cod. civ., in relazione all'art. 360 -nn. 3 e 5 cod. proc. civ" si lamenta che la Corte molisana, al pari del Tribunale, abbia respinto la tesi della natura privatistica del cosiddetto atto di sottomissione sul presupposto, del tutto gratuito ed immotivato, che i diritti dominicali dell'attore sui terreni ceduti in 6 temporaneo uso per il rimboschimento fossero stati in precedenza sottoposti alla grave limitazione del vincolo forestale, con conseguente degradazione di essi ad interessi legittimi. Si deduce al riguardo che doveva considerarsi insignificante l'accenno, contenuto in quell'atto, al vincolo forestale ex lege 30.12.1923 n. 3257, incombendo questo, astrattamente e genericamente, su tutti quei terreni che, per la loro particolare ubicazione, possano costituire un pericolo pubblico ai sensi dell'art. 1 di tale legge, ma essendo cosa ben diversa dal vincolo idrogeologico che può essere concretamente imposto e che richiede un complesso procedimento regolato dagli artt. 44-47 della legge stessa (perimetrazione del bacino, progetto di massima, notifica ai proprietari, pubblicazione del decreto di approvazione del piano, ecc.): e nel caso di specie la riprova dell'inesistenza di tale vincolo era data dal fatto che nell'atto di sottomissione era citato l'art. 50 della ripetuta legge, facente parte del capo I riguardante il rimboschimento dei terreni montani, mentre il rimboschimento dei terreni vincolati è regolato dal capo II (artt. 75 e segg.). Si sostiene, quindi, che, in assenza di un precedente vincolo forestale nel senso suddetto, cadeva l'argomento basilare della motivazione della sentenza impugnata e doveva ritenersi, invece, anche in base alla lettera della Regione MO (doc. 5) dove si diceva 7 testualmente che l'FO aveva ceduto "volontariamente il terreno con atto di bonaria concessione dell'1.7.1973" (documento di cui si lamenta l'omesso esame), che la P.A. non fosse affatto tenuta a procedere al rimboschimento, che, per converso, l'FO fosse libero di offrirle i terreni per tale rimboschimento oppure di procedervi personalmente, ai sensi dell'art. 45, o di non procedervi affatto, che il termine di dieci anni non rientrasse nelle prescrizioni dell'art. 50 ma fosse stato fissato, al pari del compenso (e non indennizzo) annuo di £ 73.000, per libera determinazione delle parti, 66non potendo condividersi, a quest'ultimo proposito, la contorta e contraddittoria motivazione" della Corte di merito secondo cui il ricorso alle modalità previste dal testo allora vigente dell'art. 21 (poi dichiarato incostituzionale) per la determinazione del prezzo era stato escogitato per evitare che l'indennità per l'occupazione fosse unilateralmente determinata dalla P.A.. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - prosegue il motivo - aveva agito, dunque, in modo del tutto paritetico con il privato, ponendo in essere un'attività libera e svincolata da qualsiasi schema procedimentale;
né valeva obiettare che esso aveva inteso dare attuazione ad un interesse pubblico, poiché ciò è connaturato a tutti gli atti della P.A., anche a quelli posti in essere iure privatorum ma nulla toglie al fatto che il suo comportamento, quando agisce in tale veste, 8 AND non differisce, quanto ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto, da quello di qualsiasi privato. Le censure sono infondate. La Corte molisana ha bene evidenziato, infatti: a) che con 1'atto di sottomissione" del 1° luglio 1973 l'FO aveva “accettato" la cessazione, a partire da tale data, di ogni proprio diritto d'uso e di possesso dei terreni;
b) che, come si leggeva testualmente nello stesso atto, quei terreni, precisamente identificati con i loro estremi catastali, erano compresi in zona “già sottoposta al vincolo forestale a termini del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267"; c) che, sempre secondo quanto si leggeva nell'atto, l'occupazione era finalizzata al rimboschimento e doveva avere una durata “prevedibile” di dieci anni, da intendersi tacitamente prorogata di anno in anno, con pagamento di un'indennità annua "fissa invariabile” di £ 73.000; d) che l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste si era riservata la facoltà di prorogare od abbreviare a propria discrezione quella durata con preavviso di sei mesi, ferma restando la misura dell'indennità. Del tutto correttamente, quindi, il giudice del merito ha osservato: che, in presenza di vincoli per gli scopi perseguiti dalla legge forestale e dei poteri discrezionali riconosciuti alla P.A. ed incidenti concretamente sul libero esercizio del diritto di proprietà e sulla libera gestione dei beni oggetto di esso, tale diritto era degradato 9 AND ad interesse legittimo e non era tutelabile, neanche sotto il profilo risarcitorio, dinanzi al giudice ordinario;
che 1'" atto di sottomissione", non era inquadrabile tra i contratti di natura privatistica, stante il chiaro interesse pubblico ad esso sotteso, a nulla rilevando il fatto che, secondo l'assunto dell'FO, la cessione dei terreni fosse avvenuta volontariamente e di sua iniziativa e dovendo ritenersi che il ricorso alla modalità della cessione volontaria fosse valso soltanto ad evitare che l'indennità per l'occupazione fosse unilateralmente determinata dalla P.A. a norma degli art. artt. 50, comma 2°, e 21, commi 3° e 4°, del R.D. 3267/1923, solo successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 488/1991 della Corte Costituzionale. Tali osservazioni sono perfettamente in linea con l'orientamento di queste Sezioni Unite, recentemente ribadito con la sentenza 21.12.1999 n. 921 dove, in una fattispecie molto simile a quella oggetto della presente controversia, si afferma che nell'ipotesi di per fini di rinsaldamento occupazione di beni immobili e rimboschimento, ai sensi dell'art. 50 e ss. del R.D. 30.12.1923 n. 3267, da parte della P.A., avendo questa il potere di prolungare indefinitamente la durata del rimboschimento, il diritto del proprietario si affievolisce ad interesse legittimo, tutelabile solo dinanzi al giudice amministrativo con la richiesta di annullamento dell'atto; né tale 10 situazione muta per il fatto che la P.A. abbia conseguito la disponibilità del terreno facendo sottoscrivere al privato proprietario apposito "atto di sottomissione", nel quale siano espressamente previsti la temporaneità dell'occupazione ed un suo termine di scadenza, qualora nell'atto stesso si sia fatto esplicito riferimento alla disciplina di cui al R.D. n. 3267 del 1923 e la durata di detta occupazione sia stata indicata solo come “prevedibile” in funzione delle operazioni di rimboschimento. Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, non essendo esso in alcun modo scalfito dalle obiezioni del ricorrente basate essenzialmente, come si è visto, su una non ben delineata distinzione tra vincolo forestale e vincolo idrogeologico e su un non fondato argomento circa la natura privatistica che rivestirebbe l'atto di sottomissione, in quanto implicante libera determinazione delle parti e mera volontarietà della cessione dei terreni, con conseguente posizione paritetica della P.A. e del privato. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice, rimproverandosi alla Corte di merito di aver compensato un terzo delle spese e di aver posto i residui due terzi a carico dell'FO, e ciò in contrasto con il principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui la soccombenza va valutata nella sua 11 globalità e non per singoli gradi di giudizio ed è fatto divieto di condannare, neppure parzialmente, alle spese processuali la parte vittoriosa. Anche questa censura -il cui carattere marginale e residuale fa sì che la si debba esaminare in questa sede per non procrastinare ulteriormente la definizione del procedimento con la rimessione degli atti alla sezione semplice è destituita di fondamento.- Basti ricordare che il principio invocato col ricorso, ossia il divieto di condanna, anche parziale, alle spese, riguarda soltanto la parte totalmente vittoriosa, condizione, questa, del tutto insussistente nel caso di specie, poiché delle varie domande avanzate dall'FO, fu accolta dal Tribunale unicamente quella di pagamento delle indennità annue arretrate con i relativi interessi, sicché correttamente la Corte molisana, nel respingere l'appello, ha compensato per un terzo le spese del grado ed ha posto a carico del predetto, totalmente soccombente nel grado e solo parzialmente vittorioso nel complesso della lite, i rimanenti due terzi. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Ricorrono giusti motivi in questa sede per compensare tra le parti le spese del presente procedimento. 12
P. Q. M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento di cassazione. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001. PRESIDENTE Ориноко видеои IL CONSIGLIERE ESTENSORE ва ль дити Collabora Cancellerie Depositato in Cancelleria Roma, i 26 GIU. 2001 IL COLLABORATORE (QI CANCELLERIA A REGISTRAZIONE N. 131 AMMINISTRATIVO D.P.R. 26-4-86 DA ESENTE SENSI DEL MATERIA: ATTO 13