Sentenza 24 marzo 2003
Massime • 1
In sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984, può sussistere il diritto all'assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al sorgere del rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento delle condizioni di salute preesistenti o siano sopraggiunte nuove infermità tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionalmento. In particolare, può sussistere il diritto a pensione di invalidità anche nel caso in cui l'originale condizione patologica già riducesse a meno di un terzo la capacità lavorativa, purché si verifichi un aggravamento delle condizioni psico - fisiche tale da impedire o rendere quanto meno usurante lo svolgimento dell'attività lavorativa effettivamente espletata o di altre equivalenti, da accertare a mezzo di valutazione globale delle condizioni dell'assistito come in concreto esistenti al momento del controllo, all'interno della quale si tenga conto sia della malattia preesistente alla costituzione del rapporto assicurativo, sia delle malattie o degli aggravamenti determinatisi nel corso del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA GIUSEPPINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 54/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 08/03/00 - R.G.N. 473/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Firenze del 11/2/98 MI NN conveniva in giudizio l'INPS per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità.
L'INPS contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Firenze, investito in sede di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 2/2 - 8/3/00, riformava la decisione e rigettava l'originario domanda, sul rilievo che ai sensi del 2^ comma dell'art. 1 L. n. 222 del 12/6/84 il diritto all'assegno sussiste "anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente (a meno di un terzo), preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento, o siano sopraggiunge nuove infermità". Nel caso di specie, il CT nominato in secondo grado, con una relazione che si sottraeva ad ogni censura essendo immune da vizi logici e metodologici, aveva accertato che alcune delle patologie da cui era affetto l'assicurato erano preesistenti all'instaurarsi del rapporto assicurativo, ma non riducevano a meno di un terzo la capacità di lavoro ed erano quindi irrilevanti ai sensi del 2^ comma dell'art. 1 L. 222/84; le patologie insorte in epoca posteriore non riducevano la capacità lavorativa a meno di un terzo e quindi non rilevavano ai fini del riconoscimento del diritto ai sensi del 1^ comma del medesimo articolo. L'appello quindi doveva essere accolto e la domanda rigettata.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il modo da non consentire lavori di medio impegno fisico, che sarebbero usuranti per le residue ed "assai limitate" capacità lavorative. Ed ha precisato anche il consulente che alla data di presentazione della domanda amministrativa (settembre 1994) la capacità lavorativa si era già ridotta nei limiti di legge.
Il ricorso è fondato.
La Corte ha già avuto nodo di affermare il principio di diritto secondo cui "ai sensi dell'alt. 1, secondo comma, della legge n. 222 del 1984, la preesistenza all'instaurazione del rapporto assicurativo di infermità che limitino le capacità lavorative dell'assicurato non preclude l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità, purché vi sia stato successivo aggravamento delle condizioni fisiopsichiche dell'assicurato tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento" Cass. n. 5296 del 7/5/93). La questione relativa al cosiddetto rischio precostituito è stata risolta dapprima dalla Corte Costituzionale (che con sentenza n. 163 del 13/6/83 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 RDL n. 636/39, in relazione all'art. 24 L. n. 160 del 1975, nella parte in cui non considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca poi una ulteriore riduzione nel corso del rapporto) e poi dal legislatore: l'art. 1, comma 2^, della L. n. 222 del 12/6/84 (revisione della disciplina della invalidità pensionabile), ha disposto che sussiste il diritto all'assegno ordinario di invalidità anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa a meno di quindi deve essere cassata con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Bologna, per la valutazione globale delle malattie. Il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2003