Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4284
CASS
Sentenza 24 marzo 2003

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In sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984, può sussistere il diritto all'assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al sorgere del rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento delle condizioni di salute preesistenti o siano sopraggiunte nuove infermità tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionalmento. In particolare, può sussistere il diritto a pensione di invalidità anche nel caso in cui l'originale condizione patologica già riducesse a meno di un terzo la capacità lavorativa, purché si verifichi un aggravamento delle condizioni psico - fisiche tale da impedire o rendere quanto meno usurante lo svolgimento dell'attività lavorativa effettivamente espletata o di altre equivalenti, da accertare a mezzo di valutazione globale delle condizioni dell'assistito come in concreto esistenti al momento del controllo, all'interno della quale si tenga conto sia della malattia preesistente alla costituzione del rapporto assicurativo, sia delle malattie o degli aggravamenti determinatisi nel corso del rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4284
    Data del deposito : 24 marzo 2003

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