Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 1 3 1 / 0 1 C.C. 62039) C.C. 62040) E , 6 N 8 9 O 1 I A 5 / I Z . 4 A R / N 6 R - A 2 T . T B S I R U . . NOME DEL POPOLO ITALIANO G L P B . L E I D R A R O R TE SUPREMA DI CASSAZIONE T E B A D Oggetto A D I T S A E 1 N SEZIONE TRIBUTARIA I Tributaria T 3 E 1 S R N Import Jullekine I . E E A S T N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E A . 8 M - Presidente R.G.N. 19169/98 Dott. Michele CANTILLO Consigliere Dott. Enrico PAPA 19467/98 - 2366 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Cron. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 27/04/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: "GEN. 2001per diritti L AL DE IO DO, AL DE IO IL CANCELLIERE NICOLO', AL DE IO IA, ES IL VED AL DI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato CARLONI PAOLO, che li difende, giusta procura a a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, CANCELLERIA 2000 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 801 rappresenta e difende ope legis;
CB22039 -1- - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e sul 2° ricorso n° 19467/98 proposto da: Al Sig. Avv. Gen. Stato,Avv. rilasciata copia/gale BU NG OM, elettivamente domiciliato For notifica e n. 60.000 in Roma, Via OSLAVIA 39/F, presso lo studioCarta-bollata L. It 12.000 Dir Copia Totale L. 72000 dell'Avvocato CARLONI PAOLO, difeso dagli Avvocati - 1 MAR. 2001 Roma, CHIARI SILVIO e CASTELLI ALESSANDRO, giusta procura a IL CANCELLIERËCANDALL margine;
- ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la decisione n. 4077/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 15/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CARLONI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato AIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il -2- j rigetto del ricorso. -3- Svolgimento del processo In data 21.6.1986 è deceduta in Roma Margherita Asburgo Lorena, vedova NI De CH, lasciando erede il nipote NI HA NG, e legatario CO NI de CH relativamente ad una casa sita in Roma. Nella denuncia di successione i beni sono stati valutati come segue: a)lire 58.000.000 la quota di 2/3 di un appartamento con annessa cappella, sito in Viareggio;
b) lire 14.000.000 il terreno di 61.860 mq. sito in Viareggio;
c)lire 450.000.000 l'immobile sito in Roma e costituito in legato. L'ufficio del Registro ha aumentato i suddetti valori in lire 75.600.000 quello del bene sub a), in lire 142.000.000 quello del bene sub b), e in lire 4.079.000.000 quello del bene sub c). Avverso questo atto hanno proposto separati ricorsi erede e legatario, e la Commissione Tributaria di primo grado ha accolto quello del legatario in data 10.12.1991, e quello dell'erede in data 30.6.1992. La Commissione Tributaria di secondo grado ha rigettato gli appelli proposti dall'ufficio, mentre la Commissione Tributaria Centrale ha annullato con la decisione di appello ed ha rinviato gli atti alla Commissione Regionale. Avverso questa decisione hanno proposto ricorso IC, LÒ e OF NI de CH e IL ES ved. NI de CH, nella qualità di figli e coniuge del legatario deceduto, nonché NI GU NG, nella qualità di erede. Il Ministero delle Finanze si è costituito per contrastare i ricorsi. I ricorrenti hanno presentato memorie. яки Motivi della decisione Va premesso innanzitutto che le Commissioni di primo e di secondo grado hanno tenuto distinti i due giudizi, uno promosso dall'erede ed uno dal legatario, ed hanno dato ragione ai contribuenti, mentre la Commissione Centrale ha riunito i procedimenti;
ha accolto l'impugnazione dell'ufficio ed ha rinviato gli atti alla Commissione Regionale. Il ricorso n.19169/98 presentato dagli eredi del legatario e quello n.19467/98 presentato dall'erede vanno riuniti poiché riguardano la stessa decisione. Ciò posto, occorre evidenziare che i ricorrenti hanno formulato diversi motivi, i primi tre dei quali sono identici. Con il primo motivo è stata denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione degli artt. 110 c.p.c. e 324 c.p.c. (360, n.5 c.p.c.) sul presupposto che la Commissione Tributaria Centrale avrebbe rilevato un motivo di censura della decisione di secondo grado (vizio di motivazione) che non era stato allegato dall'ufficio. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità del gravame proposto dall'ufficio (art. 112 c.p.c., in relazione all'art. questo 360 n.3 c.p.c.), eccezione formulata perchè ufficio nella sua impugnazione non aveva I allegato motivi specifici di doglianza con riferimento alla decisione impugnata, ma aveva ribadito soltanto la validità di una relazione Ute. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità del ricorso dell'ufficio ex art. 26 del d.p.r. n. 636/72 (con riferimento all'art. 360, nn.3 e 5 c.p.c.), prospettata dai contribuenti poiché l'impugnazione si era incentrata su una questione di fatto relativa a valutazione estimativa, quale era quella che riguardava il diverso valore assegnato ai beni dai contribuenti e confermato dai giudici. Ritiene la Corte che queste doglianze sono fondate. вки Ed invero, la Commissione Centrale, dopo avere formulato delle premesse in fatto in ordine allo svolgimento dei giudizi nei gradi precedenti, al n. 5 della decisione ha affrontato i problemi di diritto esprimendo tre considerazioni. Nella prima, ha affermato che l'avviso di rettifica conteneva la motivazione e che non era quindi nullo. Nella seconda, ha ritenuto che le pronunce di secondo grado erano prive di motivazione, poiché non erano state chiarite le ragioni dell'enorme divario tra il dichiarato (lire 854.000.000) e l'accertato (lire 5.076.000.000). Nella terza, ha concluso per la necessità della riformulazione della valutazione dei beni, con eventuale applicazione, se possibile, degli artt. 52 e 79 del d.p.r. n. 131/86, affidata al giudice del rinvio. Alla stregua delle doglianze contenute negli atti di impugnazione dell'ufficio e delle difese dei contribuenti deve rilevarsi che la Commissione Centrale nella decisione qui impugnata ha rilevato il vizio di motivazione della decisione di secondo grado, che non era stato espressamente formulato dall'ufficio, ed ha effettivamente omesso di pronunziarsi sulla richiesta di inammissibilità dei ricorsi, formulata dai contribuenti, per cui è incorsa nelle violazioni di legge dedotte dai ricorrenti nei tre motivi di ricorso sopra specificati. I ricorrenti eredi del legatario hanno formulato i seguenti altri motivi: 4)Omessa motivazione sul merito della valutazione del cespite caduto in successione (art.360, n.5 c.p.c.). Omesso esame di fatti decisivi (art.360, nn.3 e 5 c.p.c.), esaminati dal giudice di appello e relativi alla altruità per almeno 4/5 del bene legato. La doglianza è inammissibile perché il ricorso in Cassazione avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è ammesso solo per violazione di legge, mentre la doglianza in esame riguarda chiaramente la motivazione. Softlen 5) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulle domande proposte dalle parti (art.360 n.3 c.p.c.). In subordine, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), per non avere la Commissione Centrale esaminato uno per uno il valore dei beni, ma per avere fatto una valutazione globale. La doglianza è fondata poiché effettivamente ogni bene andava esaminato in maniera autonoma, in considerazione anche del fatto che nella fattispecie c'è un erede per alcuni beni e c'è un legatario per altri. 6)Violazione dell'art.26, comma 3 del d.p.r. n.637/72, come modificato dall'art. 4 del d.p.r. n.914/77 (art. 360, n.3 c.p.c.). Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n.5 c.p.c.), quale l'eccezione di nullità dell'accertamento per difetto di motivazione. La doglianza è infondata poiché nella sentenza impugnata il problema della nullità dell'accertamento è stato affrontato e risolto couсондчилmotivazione. 7)Omesso esame di fatti decisivi(art.360, nn.3 e 5 c.p.c.) relativi alla situazione di fatto e di diritto (in particolare, vincoli di natura pubblicistica) dei beni. La doglianza è infondata poiché le questioni di fatto sono sottratte alla valutazione della Commissione Centrale. 8)Omessa pronunzia su un'eccezione di parte. Violazione degli artt. 329 c.p.c. e 1306, comma 2 c.c. (112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.) in quanto la Commissione Centrale non si è pronunziata sulla volontà manifestata di avvalersi di un giudicato posto a base della decisione impugnata. La doglianza è fondata, posto che nella decisione impugnata il problema non è stato affrontato. 9) Omesso esame di un fatto decisivo. Omessa pronunzia sul gravame incidentale condizionato (art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.). Anche questa doglianza è fondata poiché il giudice non ha esaminato il gravame. Go then Il ricorrente NI HA HR dal canto suo ha formulato questi altri motivi di ricorso: IV) Omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sul merito della valutazione dei cespiti caduti in successione, omesso esame di fatti decisivi (art. 360, nn.3 e 5 c.p.c.). Questa doglianza è inammissibile poiché avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è ammesso ricorso in Cassazione solo per violazione di legge, mentre il ricorrente ha lamentato vizi della motivazione. V)Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande proposte dalle parti (art. 360, n.3 c.p.c.). In subordine, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (360, n.3 c.p.c.), per non avere la Commissione Centrale esaminato il valore di ogni cespite, ma per avere fatto una valutazione globale. La doglianza è fondata poiché nella spcie, per la presenza di un erede su alcuni beni, e di un legatario su altri beni, occorreva tenere distinte le situazioni. VI)Violazione dell'art.26, comma 3 del d.p.r. n.637/72, come modificato dall'art. 4 del d.p.r. n. 914/77 (360 n. 3 c.p.c.). Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), quale la dedotta nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione. La doglianza è infondata poiché nella sentenza impugnata il problema è stato affrontato e risolto. VII)Violazione degli artt. 329 c.p.c. (art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.) Pormat per non avere la Commissione Centrale tenuto conto che si era verificato un giudicato per mancata impugnazione dell'ufficio sul valore del cespite n.
4. La doglianza è fondata poiché i beni non sono stati esaminati singolarmente, per cui non vi è stata una statuizione sul punto qui dedotto. яни In questo contesto, i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione;
la decisione va conseguentemente cassata e gli atti vanno rinviati alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Riunisce al presente ricorso quello avente il n. 19467/98; accoglie i ricorsi per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 27.4.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. estens. *CORTE Dr. Giuseppe Falcone Dr. Michele Cantillo E R U P S IL CANCELLIERE C1 TO LD NO Med سے DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi. LD NA مسم ا د A I 6 E R 8 . 9 N A 1 N O T / I - 4 U Z / B 6 B A 2 . I R L . R T L R S . T A I P . . G D B E A A L R I E T R D 1 A E I 3 D S 1 T N . E E A S T N I M N A E S E