Sentenza 2 febbraio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5039 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5039 Anno 2013 Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE Relatore: CARRATO ALDO SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5456/07) proposto da: COSTANTINI ZEN Maristella (C.F. CST MST 50D65 L736J), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Antonio Munari e Michele Costa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, alla v. Bassano del Grappa, n. 24; – ricorrente – contro CAVALIER GjQ ?pL-raresntato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al A mut. A932. (We: Ve- 2-tt.e. ‘ controricorso, dall'Avv. Giovanni Seno ed elettivamente domiciliato in Roma, alla v. Arno, n. 51, presso lo studio dell'Avv. Francesco …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2001, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPH 1479/ 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto -fiudices I rinsho SEZIONE SECONDA CIVILE limiti efletto Noors washatake a ricorso viel Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dentale - Presidente R.G. N. 7402/98 Dott. Gaetano GAROFALO Consigliere Dott. AR CIOFFI 9637/98 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere 12004/98 Dott. Umberto Consigliere GOLDONI 15963/98 Contronicos Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Cron. 3180 Rep. 487 ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA Ud. 18/09/00 sul ricorso proposto da: D'AM SE UN, D'AM UR in proprio e quali eredi di AR D'AM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato LIBONATI BERARDINO, che li difende 4 unitamente agli avvocati RESCIGNO PIETRO, FARENGA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LUIGI, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrenti IL SOLE 24 ORE dal Sig. contro per diritti L. 12000 1.12 2002Z D'AM SE OR elettivamente domiciliato in CANCEL ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato lo difende unitamente ANTONINO, 2000 CASTANA che MICHELE, giusta delega in 1438 all'avvocato GIORGIANNI -1- atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA -controricorrente- nonchè
contro
F.LLI D'AM ARMATORI S.p.A. in persona del legale CG063548 rapp.te p.t., D'AM VITTORIO, SERVIZIO ITALIA S.p.A. LIRE 3000 in persona del legale rapp.te p.t., D'AM SI, CANCELLERIA D'AM IA LA;
- intimati CG063549 e sul 2° ricorso n° 09637/98 proposto da: D'AM SE OR, elettivamente domiciliato in LIRE 3000 ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA CASTANA ANTONINO, che 10 difende unitamente all'avvocato GIORGIANNI MICHELE, giusta delega in CG063546 atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente incidentale
contro
D'AM SE UN, D'AM UR in proprio e CG063547 quali eredi di AR D'AM, elettivamente domiciliati in ROM VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato LIBONTI BERARDINO, che li difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE unitamente agli avvocati RESCIGNO PIETRO, FAREGA Richiesta copia studio da! Sig ARENGA LUIGI, giusta delega in atti;
Sig 12000 perdritti L. -controricorrenti- 22 MAG 2001 IL CANCELLIERE nonchè
contro
D'AM SI, D'AM IA LA, D'AM -2- VITTORIO, SERVIZIO ITALIA S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., F.LLI D'AM ARMATORI S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t.;
- intimati -
e sul 3° ricorso n 12004/98 proposto da: CANCELLERIA D'AM SE UN, D'AM UR in proprio e quali eredi di AR D'AM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso lo studio 00679598 dell'avvocato LIBONATI BERARDINO, che li difende unitamente agli avvocati RESCIGNO PIETRO, FARENGA LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale
contro
D'AM SE OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato CASTANA ANTONINO, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIANNI MICHELE, giusta delega in atti;
- controricorrente- nonchè
contro
F.LLI D'AM ARMATORI S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., D'AM VITTORIO, SERVIZIO ITALIA S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., D'AM SI, D'AM IA LA;
- intimati -
3- Cu icorso 15963/98 proposto da]] avverso la sentenza n. 3738/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
uditi gli Avvocati Berardino LIBONATI e Pietro RESCIGNO, difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi 7402 e 12004 ed il rigetto del ricorso 9637; udito l'avvocato Michele GIORGIANNI, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi 9637 e 15963 ed il rigetto del ricorso 12004; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale n. 7402/98 e l'inammissibilità degli altri ricorsi. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 1° giugno 1983, IU d'CO UN e ZI d'CO, eredi universali dello zio ZO d'CO, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, IU d'CO OR, TT d'CO e AR d'CO, chiedendo che fosse accertata la nullità della clausola dell'art. 6 dello statuto della LL d'CO AR s.p.a., di cui IU d'CO OR aveva dichiarato di avvalersi con lettera del 24 marzo 1983, che consentiva ai soci superstiti della società di acquisire la partecipazione azionaria di ZO d'CO, pari a 325.690 azioni, in parte a A lui stesso intestate (142.602) ed in parte intesta- te fiduciariamente alla ER AL s.p.a. (183.088). Gli attori agivano anche in petizione di eredità, ma le connesse questioni venivano poi concordemente risolte tra le parti in corso di causa. I convenuti IU d'CO OR e TT d'CO si costituivano e resistevano alla domanda. In via subordinata e riconvenzionale, IU d'CO OR chiedeva che si accertasse il suo diritto di opzione puntuale esercizio del all'acquisto delle azioni del defunto ZO d'CO e si condannassero quindi gli attori e la società ER AL (indicata quale litiscon- sorte necessario, al pari della società LL d'CO AR) alla consegna dei titoli aziona- ri, fatta salva la determinazione del prezzo, da corrispondersi secondo le prescrizioni della citata clausola statutaria ovvero nella misura stabilita dal giudice. Chiedeva, inoltre, la condanna degli attori al risarcimento dei danni da lui subiti e da liquidarsi in separato giudizio. Integrato il contraddittorio nei confronti della società ER AL e della società LL d'CO AR, solo quest'ultima si costituiva e resisteva alla domanda degli attori, limitatamente della clausola del proprio all'interpretazione statuto. All'esito di alcune vicende processuali (il giudice adito declinava la competenza a decidere in favore degli arbitri previsti dallo statuto sociale;
la Corte di Cassazione regolava la competenza, affer- mandola in capo a quel giudice;
il giudizio veniva riassunto da IU d'CO OR), il poi Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 30 maggio 1990, rigettava la domanda degli attori ed riconvenzionale del accoglieva invece quella convenuto IU d'CO OR. Quindi, dichia- rava perfezionato il 26 marzo 1983 l'acquisto delle azioni per effetto dell'opzione esercitata da IU d'CO OR e condannava IU d'CO UN, ZI d'CO e la società ER AL a consegnargli le 325.690 azioni già di proprietà di ZO d'CO, mediante trasferimento formale ad opera degli amministratori della società LL d'CO AR e contro il pagamento del loro valore, determinato sulla base del bilancio del 1982, maggiorato del 10%, secondo certificazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma. Inoltre, condannava gli attori a rimborsare a IU d'CO OR ed alla società LL d'CO AR metà delle spese processuali, dichiarando compensata l'altra metà nonché compensate per intero le spese tra IU d'CO OR e le altre parti. IU d'CO UN e ZI d'CO interpo- cui prestava adesione ARnevano gravame, d'CO. La società LL d'CO AR e IU d'CO OR resistevano al gravame e, al contem- po, IU d'CO OR proponeva gravame incidentale. 子 ER AL TT d'CO e la società restavano contumaci. Con sentenza pubblicata il 2 aprile 1992, la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale, rigettava la domanda riconvenzionale di IU d'CO OR e dichiarava che IU d'CO UN e ZI d'CO erano i titolari delle 325.690 azioni del defunto ZO d'CO, lasciate loro in eredità. Le spese dei due gradi di giudizio venivano compensate tra le interamente parti. segnatamente, che la contestata Argomentava, clausola statutaria era nulla per violazione del divieto di patto successorio e per contrasto con il principio generale della revocabilità del testamen- to. IU d'CO OR proponeva ricorso per cassazione. IU d'CO UN e ZI d'CO resiste- vano con controricorso e, al contempo, proponevano ricorso incidentale condizionato. Con sentenza pubblicata il 16 aprile 1994, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale e, rigettato invece quello incidentale condizionato, annullava con rinvio la sentenza impugnata, disco- 3 noscendo che la clausola statutaria in questione integrasse un patto successorio producesse effetti sulla successione mortis causa del socio defunto ovvero fosse contraria al disposto dell'art. 2355 comma terzo c.c.. Il giudizio veniva riassunto da IU d'CO OR innanzi al giudice di rinvio, designato in altra sezione della Corte d'appello di Roma. Con sentenza pubblicata il 23 dicembre 1997, la Corte di rinvio rigettava l'appello (principale) proposto da IU d'CO UN e ZI d'CO e, in parziale accoglimento di quello (incidentale) proposto da IU d'CO OR, riformava l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma del 30 maggio 1990, relativamente alla indica- zione del bilancio cui fare riferimento per deter- minare il valore delle azioni, indicandolo in dell'anno 1981. Confermava nel resto la quello impugnata e condannava gli appellanti sentenza IU d'CO UN e ZI d'CO a rimborsare a IU d'CO OR le spese dei giudizi sia d'appello che di cassazione e di rinvio, dichiarando invece compensate le spese nei confronti delle altre parti. Per la cassazione di tale sentenza, IU d'CO UN e ZI d'CO, in proprio e quali eredi di AR d'CO, deceduto nel frattem- po, hanno proposto ricorso in forza di sei motivi. IU d'CO OR ha resistito con controri- corso e, al contempo, ha proposto ricorso inciden- tale in forza di un unico motivo. d'CO UN e ZI d'CO, inIU proprio e nella predetta qualità, hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale in forza di un unico motivo. IU d'CO OR ha resistito al ricorso d incidentale avversario con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Gli intimati TT d'CO, SS d'CO, AR RA d'CO, società LL d'CO AR e società ER AL non hanno svolto alcuna difesa. Con ordinanza 12 ottobre 1999, la Corte di Cassa- zione ha riunito i ricorsi e disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va Osservato che con la citata ordinanza collegiale del 12 ottobre 1999 si è 10 provveduto alla riunione dei ricorsi siccome proposti avversO la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sul ricorso principale di IU d'CO UN e ZI d'CO Con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che la Corte di rinvio è incorsa in violazione e falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., oltre che in vizi di motivazione, per avere ritenuto l'improponibilità della domanda di determinazione del prezzo di acquisto delle azioni optate, non considerando che la sentenza di cassazione aveva "restituito" validità alla clausola statutaria in questione, così da determinare la necessità di definizione del problema della valutazione del prezzo delle azioni. Il motivo non ha pregio. Ed invero, la Corte di rinvio ha rilevato la novità inammissibilità della domanda e la conseguente determinazione del prezzo delle azioni sulla (secondo valori attuali), segnatamente e coerente- mente argomentando -alla stregua degli atti di causa ed in conformità dei principi vigenti in materia- che solo alla seconda udienza del primo giudizio di gravame, tardivamente quindi, a consu- mazione avvenuta della facoltà di appellare, i ricorrenti avevano formulato tale domanda, ripropo- sta in sede di rinvio e nient' affatto conseguente alla sentenza di cassazione, per quanto il giudice di primo grado aveva già affrontato e deciso il tema relativo al prezzo delle azioni con sentenza poi riformata dalla pronuncia di secondo grado successivamente cassata. Infondate, dunque, si presentano le censure svolte dai ricorrenti, sia in ordine alla pretesa insuffi- cienza e contraddittorietà di motivazione, peraltro non meglio chiarita, e sia in ordine alla violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., nella parte in cui consente il superamento del divieto di prendere nel giudizio di rinvio conclusioni domande diverse da quelle formulate nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata allorquando esse conclusioni о domande nuove insorgano necessariamente dalla sentenza di cassa- n. 6095/96, n. zione (v. ex plurimis Cass. 10632/90, n. 689/86 e n. 133/83). Con il secondo motivo, i ricorrenti muovono analoga doglianza, ma sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 343 c.p.c., sostenendo che la determinazione del prezzo d'acquisto delle azioni optate era stata oggetto d'appello incidentale, in sede di primo gravame, con la comparsa di costituzione della parte AR d'CO, successivamente deceduta. Il motivo non ha pregio. Ed invero, pur ritenute conformi agli originali le copie degli atti difensivi di AR d'CO, prodotte dai ricorrenti e non contestate dalla controparte (e ciò, in mancanza di quelle dovute agli atti dell'acquisito fascicolo di ufficio, ove è peraltro mancante il fascicolo di parte), va osservato che la comparsa di costituzione di AR d'CO (in sede di primo gravame) non formula autonome e specifiche conclusioni, al di là della generica richiesta di riforma della sentenza di primo grado, né contiene specifiche censure della pronuncia nel capo relativo alla determinazione del prezzo d'acquisto delle azioni optate. Le censure svolte, in adesione a quelle degli allora appellanti (principali) ed ora suoi succes- sori IU d'CO UN e ZI d'CO, coinvolgono segnatamente il capo di decisione relativo alla validità ed efficacia della clausola statutaria in questione e, a tale specifico fine, esprimono valutazioni in ordine al criterio (rite- nuto incongruo ed iniquo) in essa clausola previsto per la determinazione del valore delle azioni oggetto d'opzione. Esplicativa, al riguardo, è la stessa introduzione della seconda parte dell'atto, ove si precisa che la clausola statutaria non è soltanto invalida per le ragioni espresse in principio (perché configura- bile quale patto successorio e quale limite al principio del libero trasferimento mortis causa dei titoli azionari), ma essa anche inefficace perché prospetta un criterio di determinazione del valore delle azioni oggetto dell'opzione chiaramen- te inapplicabile al caso di specie e comunque iniquo". Non risulta quindi, alla stregua degli atti di causa, esaminabili da questa Corte in ragione delle questioni poste, che la parte AR d'CO ebbe a manifestare la volontà d'impugnare, con corredo di specifici motivi l'indispensabile d'appello, la sentenza di primo grado nel capo relativo alla determinazione del prezzo d'acquisto delle azioni optate, così che viene a mancare lo stesso presupposto logico, ora dedotto dai ricor- renti a sostegno della censura di omessa pronuncia. Con il terzo motivo, rubricato "violazione 18 valutazione sul dell'art. 458 C.C. nonché omessa punto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", i ricorrenti assumono che l'affermata (nel giudizio rescindente di cassazione) legittimità della clausola statutaria trova fondamento nella equiva- lenza economica tra beni e denaro, così che il criterio di determinazione del prezzo di cessione delle azioni in oggetto va individuato nel valore reale di queste, e non nel valore formale, basato sui dati di bilancio, fortemente prudenziali e, quindi, gravemente penalizzanti per l'alienante. Il motivo è inammissibile. Esso motivo, infatti, non esprime alcuna specifica critica delle ragioni della decisione impugnata, prospettando soltanto una tesi difensiva di parte in forza di una singolare lettura della sentenza di cassazione, senza qualsivoglia apprezzabile indica- zione -al di là dei dati enunciati in rubrica- degli eventuali errori di attività о di giudizio, in cui sarebbe incorsa la Corte di rinvio e per i quali soltanto è consentito il ricorso per cassa- zione. Con il quarto motivo, denunciando la violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c., nonché omessa motiva- zione sul punto, i ricorrenti si dolgono che la 16 Corte di rinvio abbia confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui dispose che le azioni in questione dovevano essere pagate in ragione del valore determinato sulla base del bilancio societario, maggiorato del 10%, secondo certificazione del comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma. Sostengono i ricorrenti che tale statuizione non oggi attuabile, posto che -come già chiarito nel giudizio di rinvio- quel comitato direttivo non più esiste a seguito degli interventi legislativi sulla privatizzazione del sistema borsistico, legge n. 1 del 1991 e decreto legislativo n. 415 del 1996, e, quindi, che non v'è più organismo che possa espri- mere la valutazione di cui alla clausola dell'art. società LL d'CO 6 dello statuto della AR. Nell'illustrare ulteriormente il motivo, con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., i ricorrenti ribadiscono che a seguito della sopravvenuta privatizzazione delle borse valori non esiste più un comitato direttivo degli agenti di cambio, né un consiglio di borsa, né altro analogo organismo, e poi chiariscono che "poco importa se al momento della decisione della Corte di Appello di Roma 16 ancora funzionava (e solo per 27 giorni!). Sta di fatto che allo stato la clausola statutaria di cui si discute è del tutto inefficace quanto alla determinazione del prezzo, non potendo operare alcuno dei soggetti cui la valutazione sarebbe demandata.." Il motivo non ha pregio. Ed invero, l'innanzi esposto chiarimento dei ricorrenti sulla perdurante esistenza del comitato direttivo degli agenti di cambio о di organismo vicario al momento dell'impugnata sentenza della Corte di rinvio contraddice insanabilmente, tanto da escluderli, che quella stessa Corte possa essere incorsa nei denunciati errori di omessa pronuncia o di omessa motivazione sulla questione de qua, che, per l'appunto, in mancanza del suo presupposto, non aveva possibilità di porsi in quel tempo, né è ora proponibile in sede di legittimità siccome involge un tipico accertamento di merito sulla sopravvenuta variazione di circostanze di fatto del rapporto dedotto in causa. Con il quinto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c., nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di rinvio abbia rigettato la domanda di riconoscimento del loro diritto, quali eredi di AR d'CO, di acquistare pro quota le azioni del defunto ZO d'CO. Precisano che AR d'CO, al pari di IU d'CO OR, aveva esercitato il diritto di opzione sulle azioni del defunto ZO d'CO, pervenute loro in successione, e che la domanda in oggetto nasceva come conseguenza necessaria del giudizio rescindente di cassazione, così che poteva essere proposta in sede di rinvio. Il motivo è infondato. La Corte di rinvio, infatti, non ha violato ○ falsamente applicato l'art. 394 c.p.c., né adottato argomentazione viziata, allorquando ha ritenuto preclusa tale domanda perché nuova rispetto a quelle proposte nel giudizio definito dalla senten- za cassata, e perché poi non necessariamente conseguente dalla sentenza di cassazione, che non aveva comportato alcuna modifica alle situazioni di fatto e di diritto, già caratterizzanti la vicenda processuale, nella quale la parte AR d'CO, diversamente da IU d'CO OR, non aveva mai avanzato alcuna pretesa di opzione all'acquisto delle azioni del defunto ZO d'CO. Ed invero, mentre l'esposta novità della domanda è 18 dato riconosciuto dagli stessi ricorrenti, oltre che emergente dagli atti processuali, la sua pretesa insorgenza dalla sentenza di cassazione, quale necessaria conseguenza di questa, è dato correttamente escluso dalla Corte di rinvio. Come già rilevato nell'esame del primo motivo, il superamento del divieto di prendere nel giudizio di rinvio conclusioni о domande diverse da quelle formulate nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata è possibile nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazio- i termini della controversia si configurino in ne, modo diverso da quello delineato dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio (v. sentenze innanzi citate), ma non anche quando le conclusioni domande diverse siano esse stesse estranee alla controversia originaria perché afferenti a rapporti sostanziali, mai dapprima dedotti in causa. Con il sesto motivo, denunciando la violazione dell'art. 92 comma secondo c.p.c., nonché omessa motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di rinvio li abbia condannati al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, quando invece avrebbe dovuto disporne la compensazione in ragione della peculiarità delle questioni poste e della loro condotta processuale, improntata alla massima correttezza. Il motivo non ha pregio. Per orientamento costante di questa Corte, da cui non si ha ragione di discostarsi, il mancato ricorso del giudice del merito all'istituto della compensazione non è invero censurabile in sede di legittimità, rientrando nei poteri discrezionali di quel giudice l'opportunità di compensare О meno le spese processuali, ove vi sia soccombenza reciproca о concorrano altri giusti motivi (v. ex plurimis sent. n. 4347/99, n. 11770/98, n. 5174/97, n. 9840/96). Sul ricorso incidentale di IU d'CO OR Con unico mezzo, il ricorrente si duole che la Corte di rinvio, accogliendo il suo appello inci- dentale ed individuando quindi in quello del 1981 il bilancio cui fare riferimento per determinare il valore delle azioni optate, abbia completamente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di accertamento dell'esistenza in atti del documento contenente la determinazione del valore di quelle azioni secondo clausola statutaria ed appunto rappresentato dalla certificazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli in data 20 5 luglio 1985. La mancata considerazione di tale domanda, sostiene il ricorrente, costituisce un vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), in cui è incorsa la sentenza impugnata, e ne inficia altresì la motiva- zione per l'insufficiente esame degli argomenti addotti. Il motivo non ha pregio. Ed invero, nel determinare il valore delle azioni optate sulla base del bilancio del 1981, la Corte di rinvio ha espressamente rilevato, seppure con espressione posta tra parentesi, che "le ulteriori domande di IU d'CO OR in tema di determinazione del suddetto valore sono estranee al thema decidendum acquisito al giudizio di rinvio", così mostrando di ritenere che la domanda di accertamento in oggetto era nuova rispetto a quelle oggetto del giudizio d'appello definito dalla sentenza cassata e, quindi, inammissibile. E tale decisum è vieppiù chiaro а mente della stessa narrativa del processo, che la Corte di rinvio dà in sentenza, 11 dove precisa che l'appello incidentale di IU d'CO OR (in sede di primo gravame) afferiva soltanto al bilancio di riferimento per la determinazione del 21 valore delle azioni, che il giudice di primo grado aveva individuato in quello del 1982 e che l'appellante incidentale assumeva allora dovesse essere quello del 1980, non già quindi il bilancio del 1981, cui la domanda di accertamento in oggetto è specificamente connessa. Il motivo va rigettato, dunque, non risultando che la Corte di rinvio abbia commesSO le omissioni attribuitele. Sul ricorso incidentale di IU d'CO UN e ZI d'CO Con unico motivo, denunciando la violazione e falsa nonché vizi diapplicazione dell'art. 112 c.p.C., motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di rinvio abbia indicato in quello dell'anno 1981, anziché in quello del 1980, il bilancio della società LL d'CO AR, cui fare riferi- mento per determinare il valore delle azioni. Essendo deceduto ZO d'CO il 2.4.1982 e non essendo stato a tale data approvato il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.1981, sostengono che il bilancio di riferimento non poteva che essere quello chiuso il 31.12.1980, ossia l'ultimo appro- vato alla data del 2.4.1982. Preliminare all'esame del motivo esposto 22 l'indagine sull'ammissibilità del ricorso, specifi- camente contestata dal controricorrente. L'indagine ha esito negativo. Il ricorso, infatti, risulta proposto dai ricorren- ti principali, in termini e forma di ricorso incidentale, quale reazione al ricorso incidentale della controparte, quando invece la possibilità di un ricorso siffatto ad opera di chi abbia già svolto impugnazione principale (pur sempre valuta- bile quale controricorso) deve essere esclusa in conformità delle regole poste dagli artt. 371 e 333 c.p.c. e del principio della c.d. consumazione dell'impugnazione, che non consente il reiterarsi o il frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (v. orientamento costante di questa Corte sent. n. 7176/97, n. 7373/94, n. 6278/90, n. 1855/89 e Sez. Un. n. 1189/70) Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, deve provvedersi come da dispositivo, rigettando sia il ricorso principale di IU d'CO UN e ZI d'CO che quello incidentale di IU d'CO OR e dichiarando invece inammissibile il ricorso incidentale di IU d'CO UN e ZI d'CO. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione totale delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il incidentale, dichiara inammissibile ilricorso ricorso incidentale dei ricorrenti principali e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 18.9.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. est. Il presidente Состано Сай тал IL CANCELLIERE C1 Valena Weni 120000 2001 Home IL CA 370.000 Registrats in 76 MAR 2001 A 2 UFFICIO DELLE a! n.10.853 37000 (ie Trecentosettantam (D.s I F C F F U I C IO 6 MAR 24 1 0 0