Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
In tema di spese processuali penali, è priva di fondamento normativo la richiesta, formulata dall'interessato in esito al procedimento di esecuzione conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione, di veder condannato lo Stato alla rifusione in suo favore delle spese sostenute per l'assistenza del difensore, sebbene quest'ultima sia obbligatoria. La disciplina codicistica, nella parte in cui non regola secondo il principio di soccombenza i rapporti tra l'accusato e lo Stato nel caso di conclusione favorevole al primo del procedimento promosso in suo danno, manifestamente non contrasta con l'art. 24 Cost., posto che la norma espressamente delimita ai non abbienti la necessaria previsione di mezzi per agire e difendersi in giudizio, pur garantendo a tutti la difesa come diritto inviolabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 14/11/2003
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 5304
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 046799/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA AT N. IL 14/05/1941;
avverso SENTENZA del 05/11/2002 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI, lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario, il quale ha chiesto che, dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, il ricorso sia dichiarato inammissibile. OSSERVA
1. - Con ordinanza del 5.11.2002, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale accoglimento del ricorso presentato da ST VA, dichiarava inesigibili le somme richieste dall'Ufficio del campione penale per sanzione pecuniaria e spese, respingendo, invece, la richiesta di condanna dello Stato al rimborso delle spese del procedimento.
Lo ST proponeva ricorso per Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 666, comma 4^, e 96 c.p.p., dell'art. 24 della Costituzione, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sull'assunto che l'art. 6 della Convenzione riconosce il diritto dell'imputato di difendersi da solo e che la previsione non contrasta ne' con la citata norma costituzionale ne' con le disposizioni del codice di procedura penale, tanto più nell'ipotesi in cui, come nella specie,
l'interessato, quale avvocato, possiede i requisiti per l'esercizio della difesa tecnica. Il ricorrente lamentava altresì che la Corte territoriale non aveva esaminato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 666 e delle altre norme del codice, interpretate nel senso dell'esclusione dell'autodifesa da parte di un avvocato, e riproponeva, in via subordinata, la medesima eccezione. Infine, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa che impedisce la condanna dello Stato al pagamento delle spese del procedimento in caso di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte chiedeva, nella sua requisitoria scritta, che fossero dichiarate manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale e che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Con note difensive dell'11-12.11.2003, il ricorrente contestava l'adozione della procedura camerale non partecipata di cui all'art. 611 c.p.p. e la nomina di un difensore di ufficio disposta in violazione del diritto assoluto di autodifesa personale in violazione del disposto dell'art. 6 della Convenzione europea. 2. - Preliminarmente va rilevata la manifesta infondatezza della tesi del ricorrente secondo cui il ricorso avrebbe dovuto essere trattato con le forme della pubblica udienza o della Camera di consiglio partecipata ex art. 127 c.p.p. e non con le forme del rito camerale ex art. 611 c.p.p., senza l'intervento del difensore. A conferma dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, deve ribadirsi che la disciplina dettata dall'art. 611 del c.p.p. non comporta apprezzabili limitazioni dell'esercizio del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., in quanto il rito in esame assicura, in forme adeguate, l'esplicazione del principio del contraddittorio, che connota strutturalmente e funzionalmente il "giusto processo" ai sensi del novellato art. 111, comma 2^, Cost., prevedendo lo stesso art. 611, ultima parte, la facoltà delle parti di presentare motivi nuovi ed eventuali memorie di replica e non potendosi stabilire un inderogabile collegamento tra diritto di difesa e difesa orale davanti al giudice (Cass., Sez. 1^, 23 febbraio 1993, Micci;
Sez. 1^, 5 ottobre 1998, De Filippis;
Sez. 6^, 18 settembre 2003, ST). Tale posizione interpretativa risulta conforme alle linee consolidate della giurisprudenza della Corte costituzionale, in cui è stato chiarito che - una volta garantito il rispetto delle condizioni indispensabili per l'integrità del diritto di difesa, imperniato sulla parità tra le parti e sul contraddittorio - il legislatore ordinario può regolarne l'esercizio con differenti modalità che riflettono le peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti e dei diversi gradi e fasi. Queste stesse considerazioni portano univocamente ad escludere che possa ipotizzarsi un contrasto della normativa dell'art. 611 con le disposizioni della disciplina sovranazionale indicate dal ricorrente. 3. - Mancano palesemente di pregio anche le deduzioni del ricorrente dirette a fare riconoscere che l'ordinamento riconosce il diritto all'autodifesa e a denunciare, in caso di soluzione negativa, il contrasto con l'art. 24, comma 2^, della Carta fondamentale. Non è controverso che tale norma garantisce sia l'autodifesa sia la difesa tecnica, attuata mediante l'assistenza di un difensore, considerate entrambe come profili distinti, concorrenti e complementari della difesa in senso sostanziale. In questa ottica, è stato ritenuto che la pienezza dell'esercizio del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, comma 2^, Cost. implichi la combinazione dei due aspetti dell'attività difensiva, con la conseguenza che la difesa tecnica è irrinunciabile (Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 125) e che l'obbligatorietà della nomina di un difensore non può considerarsi divergente dal precetto costituzionale (Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 188). La stessa Corte costituzionale, nella sentenza da ultimo citata, ha osservato che alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 6 n. 3 lett. c) prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato proposto dal ricorrente, rilevando che "la Commissione stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (ric. 722/60)" e che nei giudizi dinanzi ai Tribunali Superiori "nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (ric. 727/60 e 722/60)". I termini della questione relativa all'obbligatorietà della difesa tecnica non mutano neppure nell'ipotesi in cui la parte abbia i requisiti professionali inerenti alla qualità di avvocato. Invero, la scelta compiuta dal legislatore ordinario non può affatto considerarsi irragionevole ed esorbitante dalla sfera di discrezionalità ad esso riservata, tanto più se si tengono presenti i caratteri tipici del processo penale, che, per la diversa natura degli interessi coinvolti, danno ragionevole base giustificativa alla differente disciplina prevista per il processo civile (cfr., Cass., Sez. 6^, 2 maggio 2000, p.o. in proc. ignoti). 4. - Quanto al problema della condanna dello Stato al rimborso delle spese processuali in caso di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, questa Corte deve confermare la propria giurisprudenza, in cui è stato precisato che, in materia di spese processuali penali, a differenza del processo civile, nei rapporti tra Stato e imputato non vige il principio della soccombenza, essendo la materia regolata dalle norme del codice di procedura penale, le quali escludono che lo Stato possa essere chiamato a rifondere le spese sopportate dall'imputato prosciolto o assolto, benché l'assistenza tecnica sia obbligatoria e non gratuita (salva l'ipotesi dell'ammissione al gratuito patrocinio): inoltre, la stessa Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della mancata previsione del rimborso delle spese all'imputato prosciolto o assolto con riferimento all'art. 24 Cost., dato che tale norma garantisce a tutti la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma assicura soltanto ai non abbienti - in coerenza con i principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. - i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione (Cass., Sez. 3^, 25 marzo 1991, Drexl). Il Collegio condivide i principi di diritto teste esposti, che devono essere qui ribaditi, in quanto il ricorrente non ha prospettato profili e argomenti nuovi che possano giustificare una diversa opzione interpretativa.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di costituzionalità;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004