Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 444
CASS
Sentenza 14 novembre 2003

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In tema di spese processuali penali, è priva di fondamento normativo la richiesta, formulata dall'interessato in esito al procedimento di esecuzione conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione, di veder condannato lo Stato alla rifusione in suo favore delle spese sostenute per l'assistenza del difensore, sebbene quest'ultima sia obbligatoria. La disciplina codicistica, nella parte in cui non regola secondo il principio di soccombenza i rapporti tra l'accusato e lo Stato nel caso di conclusione favorevole al primo del procedimento promosso in suo danno, manifestamente non contrasta con l'art. 24 Cost., posto che la norma espressamente delimita ai non abbienti la necessaria previsione di mezzi per agire e difendersi in giudizio, pur garantendo a tutti la difesa come diritto inviolabile.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 444
Data del deposito : 14 novembre 2003

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