Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2006, n. 7820
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Sentenza 17 gennaio 2006

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In materia di disciplina della pesca, le disposizioni di cui all'art. 91 del d.P.R. 10 febbraio 1968 n. 1639 (regolamento per la pesca marittima) ed al Decreto Ministero Ambiente 21 luglio 1998, secondo il quale la percentuale di tolleranza di novellame sul pescato prevista dal citato regolamento va calcolata su ogni confezione del prodotto, non sono incompatibili con il Regolamento 1626/1994/CE che vieta la pesca e la detenzione del novellame, atteso che per il principio di necessaria offensività non possono essere puniti comportamenti che non ledono o pongono in pericolo il bene giuridico tutelato, come avviene con la cattura di esigue quantità di novellame rispetto all'obiettivo del ripopolamento marino.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2006, n. 7820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7820
    Data del deposito : 17 gennaio 2006

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