Sentenza 17 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di disciplina della pesca, le disposizioni di cui all'art. 91 del d.P.R. 10 febbraio 1968 n. 1639 (regolamento per la pesca marittima) ed al Decreto Ministero Ambiente 21 luglio 1998, secondo il quale la percentuale di tolleranza di novellame sul pescato prevista dal citato regolamento va calcolata su ogni confezione del prodotto, non sono incompatibili con il Regolamento 1626/1994/CE che vieta la pesca e la detenzione del novellame, atteso che per il principio di necessaria offensività non possono essere puniti comportamenti che non ledono o pongono in pericolo il bene giuridico tutelato, come avviene con la cattura di esigue quantità di novellame rispetto all'obiettivo del ripopolamento marino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2006, n. 7820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7820 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/01/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00063
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 021873/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. DI CHIOGGIA;
nei confronti di:
1) BO RO HI, N. IL 18/08/1949;
avverso SENTENZA del 05/04/2005 TRIB. SEZ. DIST. di CHIOGGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MELONI Vittorio, che ha concluso per annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 5 aprile 2005, il Giudice monocratico del Tribunale di Venezia sd Chioggia ha assolto CO SA ON dal reato previsto dalla L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c (detenzione per il commercio di novellame) con la formula perché il fatto non sussiste.
A sostegno della decisione, il Giudice ha rilevato che, essendo stata rinvenuta solo una parte del prodotto, non era possibile accertare se fosse stato superato nel caso concreto il limite di tolleranza previsto dal D.P.R. n. 1639 del 1968, art. 91 modificato dal D.M. 21 aprile 1983 (10% da valutarsi sul totale del catturato).
Di conseguenza - ha concluso il Tribunale - il commerciante presso cui è stata reperita una parte del pescato (tale è il caso in esame) non può rispondere del reato mancando la prova sia dell'elemento materiale sia di quello intenzionale dello illecito. Per l'annullamento della sentenza, ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge. Osserva che il Legislatore ha qualificato come ipotesi di reato tutte le violazioni del L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c, ed una restrizione dello ambito del penalmente sanzionato è incompatibile con i principi dettati dagli artt. 2 e 8 del regolamento europeo n. 1626 del 1994; pertanto, chiede la disapplicazione del D.M. che sancisce il limite di tolleranza. Le conclusioni del Ricorrente sono meritevoli di accoglimento anche se per motivi diversi da quelli enucleati nell'atto di impugnazione. La L. n. 963 del 1965, art. 15, comma 1, lett. c (tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca) fa divieto di "pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellarne di qualunque specie vivente marina";
l'area del penalmente illecito in materia è stata limitata da successivi provvedimenti espressamente autorizzati dalla legge la quale se, da una parte, ha posto il divieto su precisato, dall'altra, ha affidato ai regolamenti la disciplina particolare della pesca del novellame (art. 14 lett. a) ed ha facoltizzato il Ministro competente ad emanare norme nel settore anche in deroga a quelle regolamentari. La disciplina secondaria, introdotta secumdum legem, è rappresentata dall'art. 91 del regolamento per la pesca marittima (D.P.R. n. 1639 del 1968 modificato D.M. 21 aprile 1983) che ha stabilito una percentuale di tolleranza di novellarne del 10% in riferimento all'intero pescato;
il successivo D.M. 21 luglio 1998 (vigente all'epoca del fatto per cui è processo) ha previsto che la percentuale di tolleranza vada calcolata su ogni confezione del prodotto.
Il Giudice non ha tenuto conto della novazione in materia e non ha considerato che l'imputato, presso il quale è stato reperita solo una parte del pescato, doveva rispondere del reato ascrittogli a meno che non fosse stato rispettato il limite di tolleranza calcolato sulla quantità del prodotto da lui detenuto.
L'introduzione di una soglia di punibilità, che ha circoscritto l'ambito del divieto di cui all'art. 15 L. n. 963 del 1965, è ritenuta dal Ricorrente in contrasto con il regolamento europeo n. 1626 del 1994 di immediata e diretta applicazione nel nostro ordinamento che, all'art. 8, ha vietato senza limiti ed eccezioni la pesca e detenzione del novellarne. La prospettazione non è condivisibile.
In base all'art. 2 del ricordato regolamento europeo, gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo possono legiferare in materia pur essendo vincolati a considerare la pesca e la detenzione del novellarne come una attività non consentita;
il nostro Stato aveva già introdotto una legge nel settore che considerava come reato la condotta poi vietata dal regolamento europeo. Il Legislatore - quando opta per la sanzione penale per punire un comportamento che una norma europea di rango superiore prevede come illegittimo - deve rispettare le regole fondamentali insite nel nostro sistema penale;
pertanto, per il principio di necessaria offensività, non può punire comportamenti che non ledono o pongono in pericolo il bene giuridico di volta in volta tutelato. Sotto tale profilo, il Legislatore ha legittimamente ritagliato una area di non punibilità per una condotta non lesiva del bene protetto dal momento che il ripopolamento marino non può essere compromesso dalla cattura di esigue quantità di novellarne (rischio, tra l'altro, insito nella attività di pesca).
Per la ricordata violazione di legge da parte del Giudice di merito, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, trattandosi di ricorso immediato in Cassazione a sensi dell'art. 569 c.p.p., alla Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2006