Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
In tema di riesame, qualora il giudice attribuisca all'impugnazione, originariamente qualificata dal proponente come appello, l'esatto "nomen juris" di riesame, il termine stabilito dall'art. 309 comma decimo cod. proc. pen. decorre dal giorno in cui l'errore è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che nelle procedure "de libertate" la deliberazione sulla correttezza della qualificazione giuridica attribuita dalla parte al gravame può avvenire solo nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sull'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 16963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16963 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 26/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 639
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 005622/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CELANO MANUELE, N. IL 29/11/1972;
avverso ORDINANZA del 14/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell'originaria impugnazione presofferta dal Celano.
RILEVATO IN FATTO
- Che l'impugnata ordinanza il tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, qualificata come richiesta di riesame l'impugnazione presentata come appello ex art. 310 c.p.p. da CELANO Manuele avverso ordinanza applicativa nei di lui confronti, in sede di giudizio direttissimo, della custodia cautelare in carcere (laddove, secondo l'imputato, sarebbe stata applicabile la meno gravosa misura degli arresti domiciliari), respinse il gravame confermando quindi il provvedimento impugnato;
- che avverso detta decisione ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 10, sull'assunto che il tribunale, avendo correttamente qualificato come riesame la proposta impugnazione, avrebbe dovuto riconoscere la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo stata detta impugnazione presentata alla direzione del carcere in data 1 ottobre 2005 ed essendo intervenuta la pronuncia del tribunale solo in data 14 novembre 2005, con inosservanza, quindi, del termine di cui al citato art. 309 c.p.p., comma 10. CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che non appare condivisibile la richiesta del Pubblico Ministero d'udienza, basata sull'assunto che l'originaria impugnazione avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, in quanto proposta con mezzo non consentito, sarebbe stata da dichiarare inammissibile, dovendosi, al contrario, ritenere legittima e giusta la riqualificazione del gravame, senza declaratoria di inammissibilità, da parte del tribunale, alla stregua del disposto di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, prima parte, secondo cui "l'impugnazione è
ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta", ed avuto altresì riguardo all'ormai consolidato orientamento espresso dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 31 ottobre - 20 dicembre 2001 n. 45371, Bonaventura, RV 220221, secondo cui: "In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente";
- che, ciò premesso, il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto, analogamente a quanto già ritenuto da questa Corte con riguardo all'ipotesi di erronea indicazione dell'autorità destinataria della richiesta di riesame, in cui il termine previsto dal combinato disposto dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 deve intendersi decorrente dalla data in cui la richiesta perviene all'autorità effettivamente competente (Cass. 5^, 7 maggio - 1 giugno 2004 n. 24992, Monaco, RV 229875; Cass. 1^, 12 dicembre 2000 - 21 marzo 2001 n. 11260, Nastasi, RV 218629), anche nel caso di erronea qualificazione dell'impugnazione da parte del soggetto che la propone non può ritenersi operante il suddetto termine se non dal momento in cui l'errore è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto;
e poiché non esiste, nelle procedure "de libertate", una fase destinata alla previa delibazione della correttezza o meno della qualificazione giuridica attribuita dalla parte al gravame da essa proposto, per cui tale delibazione può e deve avvenire solo al momento in cui sul gravame deve pronunciarsi il giudice che ne e stato formalmente investito, ne deriva che non può assumere rilievo alcuno il fatto che¯ in quel momento, attribuito dal giudice all'impugnazione il suo corretto "nomen juris", emerga l'avvenuto superamento del termine entro il quale, in base a tale attribuzione, la decisione avrebbe dovuto intervenire.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006