Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
LA CORTES0463 0/02 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento del danno derivante da espressioni ingiuriose. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2990/01 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente 6538/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.10634 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 1071TRIFONE Consigliere Dott. Francesco TALEVI Rel. Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL-SOLE 24 ORE- sul ricorso proposto da: per diritti € 1.55 UE SS P. G., difensore di sé stesso, 2. APR. 2002 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 4, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 10 difende unitamente a lui stesso ed all'avvocato, dal Sig. D'AMATI per diritti €1.55 GIORGIO PINELLO, giusta delega in atti;
11.03-04-02 ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
SALETTI CARLO;
CANCELLERIA - intimato e sul 2° ricorso n° 6538/01 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA2001 SALETTI CAR LO, 2175 1 DI RIPETTA 226, presso lo studio dell'avvocato SIMON PIETRO CIOTTI, che lo difende unitamente all'avvocato STEFANO MIRANDOLA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
UE SS P.G.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1590/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione IV CIVILE emessa il 21/6/2000, depositata il 22/09/00; RG.2141/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato SERGIO CERSON MO;
udito l'Avvocato SIMON PIETRO CIOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per rigetto dei primi due motivi l'accoglimento del III motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MO RA conveniva innanzi al Tribunale di Verona CA TI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per alcuni apprezzamenti nei suoi confronti da costui pronunciati il 22/3/1986; esponeva, in particolare, che nel corso di un'assemblea straordinaria della associazione "Società Letteraria" di quella città, di cui entrambi facevano parte, convocata per incombenze elettorali, l'altro lo aveva apostrofato con l'epiteto di "politicante mafioso" e che il procedimento penale instaurato in seguito alla proposizione, da parte sua, di rituale querela, si era concluso con declaratoria di improcedibilità per amnistia. Domandava, pertanto, in considerazione del discredito derivatogli in relazione anche alla sua posizione politica e professionale, la condanna dell'avversario al pagamento dell'importo di L. 20.000.000. Il TI resisteva in giudizio esponendo tra l'altro che l'episodio era avvenuto all'esito di una accesa discussione esauritasi all'interno della sede sociale, e che risultava applicabile perciò la clausola statutaria contemplante la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie insorte tra gli associati. Quanto al tenore delle parole adoperate, assumeva di aver potuto al più rivolgere al RA l'epiteto di fazioso, escludendo di averlo apostrofato come politicante e rilevando che l'esito del procedimento penale precludeva l'ulteriore accertamento dell'illiceità del fatto (questa essendo la motivazione emergono elementi di penale rilevanza (trattasi di fattidel Pretore:"non amnistiati comunque)". Il Tribunale, con sentenza 6.3 – 16.7.96, condannava TI CA a a titolo di risarcimento danni a RA MO la somma di £ pagare 3 10.000.000 con gli interessi legali dal 22.3.86 nonché a rifondere a RA MO le spese di lite. Detto Giudice rilevava tra l'altro che la clausola dello Statuto richiamata, doveva ritenersi nulla, siccome non contemplante il concorso dei litiganti nella designazione degli arbitri, rimessa all'assemblea e dunque alla volontà della maggioranza;
e che il decreto adottato ai sensi dell'art. 74 c.p.p. previgente non rivestiva alcuna portata preclusiva per l'esperimento dell'azione risarcitoria. Proponeva appello il TI. Resisteva il RA. Con sentenza 21.6 - 20.11.2000 la Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando ed in riforma dell'appellata sentenza n. 1113 del 6/3-16/7/'96 del Tribunale di Verona, dichiarava improponibile la domanda risarcitoria formulata da MO RA nei confronti di CA TI, per essere la decisione relativa devoluta alla cognizione della Corte arbitrale prevista dall'art. 68 dello Statuto della "Società Letteraria di Verona". Condannava il RA alla restituzione, in favore del TI, dell'importo di L. 26.463.733, ricevuto in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali, dal pagamento al rimborso. Compensava integralmente le spese di lite tra le parti. Nella motivazione detto Giudice esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. 66“... le perplessità espresse dal Tribunale circa la validità della previsione dello Statuto non paiono, in concreto, rivestire fondatezza, ove si consideri che effettivamente gli arresti di giurisprudenza richiamati concernono tutti ipotesi di controversie insorte tra società e singolo socio in cui le modalità di designazione dei componenti dell'organo giudicante potevano risultare in contrasto col principio di imparzialità e con quello di precostituzione dell'organo giudicante: nella vicenda che occupa, invece, tale possibilità non è neppure ventilata ed il TI ha invece documentato che l'elezione dei componenti della Corte arbitrale avvenne con concorso pressoché unanime degli associati, tant'è che l'organo indicato ebbe già ad intervenire nella risoluzione di altre controversie in cui il RA era stato coinvolto. Dal momento, dunque, che non è configurabile la devoluzione della decisione ad un organo giudicante espressione della volontà della controparte del RA e che l'ipotetica esistenza di concrete situazioni soggettive pregiudicanti la imparzialità potrebbe esser fatta valere con il rimedio della ricusazione ( arg. Da Cass. 20/12/1982 n. 7049), non può sostenersi la dedotta e ritenuta nullità della clausola statutaria, cui gli associati hanno prestato adesione....". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione MO P. G. RA con tre motivi. Ha resistito con controricorso ed ha inoltre proposto ricorso incidentale con un motivo (più altri motivi subordinati) CA TI. MO P. G. RA ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminato anzitutto in quanto preliminare il terzo motivo del ricorso principale. Con detto motivo MO P. G. RA denuncia "...violazione dell'art. 111, 2° comma, Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed insufficiente motivazione in ordine alla statuizione della validità della clausola arbitrale de quo..." 5 esponendo che deve ritenersi corretta la statuizione del Tribunale di Verona in ordine alla nullità della clausola arbitrale in questione che riserva la nomina dei membri della Corte Arbitrale alla maggioranza dell'assemblea senza correttivi di sorta, sicché nessuno spazio è concesso, in ordine alla nomina, alla partecipazione dei soci non compresi nella maggioranza;
clausola da ritenersi in contrasto col principio di terzietà dell'organo giudicante, essendo inderogabile il principio secondo cui "...gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà di entrambi i contendenti..." (la parte ricorrente cita Cass. 9604/91, Cass. 5778/96 e Cass. 3136/98). La doglianza deve ritenersi fondata. Appare anzitutto giuridicamente errata la tesi secondo la quale la problematica in esame si porrebbe in termini diversi a seconda che si tratti di rapporti tra società e socio ovvero di rapporti tra soci;
è infatti indubbio (in considerazione dell'esigenza di tutelare comunque il principio di imparzialità di chi è chiamato a risolvere la controversia) che la risposta al quesito in esame (validità o meno della clausola in esame) deve essere la medesima in entrambi i casi. Ciò premesso si osserva (seguendo il più recente filone interpretativo di questa Corte Suprema;
v tra le altre Cass. n. 13306 del 29/11/1999 e Cass. 2034 del giorno 1.3.95) che costituisce requisito di validita' della clausola compromissoria il fatto che gli arbitri vengano nominati con il concorso della volonta' dei contraenti in quanto il concorso di entrambe le parti nella nomina degli arbitri soddisfa un insopprimibile valore di garanzia dell'imparzialita' di chi e' chiamato a risolvere una controversia;
valore che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato. E' quindi da ritenersi irrilevante ogni indagine concernente la probabilità che in concreto gli arbitri siano stati votati anche dall'avv. RA (avendo ottenuto “...la pressoché unanimità dei voti degli aventi diritto...” secondo la parte controricorrente). Infatti una volta esclusa la certezza che gli arbitri siano stati nominati con il concorso della volontà di entrambe le parti, la predetta garanzia di imparzialità viene comunque meno e la clausola deve ritenersi senz'altro nulla. Si deve dunque concludere che l'improponibilità della domanda risarcitoria affermata dalla Corte d'Appello in realtà non sussiste. Una volta assodato che detta domanda era proponibile e che erroneamente il Giudice di secondo grado ha omesso di passare all'esame delle altre questioni sollevate dalle parti (che potranno eventualmente, ove ritualmente riproposte, essere esaminate in sede di rinvio), deve concludersi che gli ulteriori motivi di ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale sono assorbiti (più precisamente debbono ritenersi assorbiti: -A) il primo motivo di ricorso principale con cui MO P. G. RA denuncia ". ...omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza de quo in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) a causa dell'erronea rappresentazione dei fatti e dei documenti di causa posti a fondamento della valutazione del Giudicante, nonché per violazione o falsa applicazione dell'art. 68 dello Statuto della Società Letteraria di Verona..." lamentando che il giudice di secondo grado ha accolto l'eccezione di controparte circa la competenza del Collegio della Corte Arbitrale della Società Letteraria senza verificare se vi erano i presupposti di fatto e di diritto per applicare la citata norma statutaria;
-B) il secondo motivo di ricorso principale con cui il RA denuncia "violazione o 7 falsa applicazione dell'art. 806 c.p.c. (art. 360 n. 3 c. p. c.)” esponendo che la sua volontà primaria era quella di ottenere una giusta e riparatrice condanna penale, che nessuna corte arbitrale può certo infliggere;
-C) il motivo (non condizionato) di ricorso incidentale con cui CA TI, denuncia "violazione falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; violazione dell'art. 112 cpc per omissione di pronuncia" con riferimento alla compensazione delle spese di secondo grado ed alla mancata riforma della sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese del TI medesimo;
-D) i motivi di appello del TI dal medesimo riproposti in via subordinata). L'impugnata decisione va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale;
cassa in relazione l'impugnata decisione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte 1097 122.11 di Appello di Venezia. Così deciso a Roma il 14.12.2001. 20.66 IL PRESIDENTE 456T IL CONSIGLIERE ESTENSORE TOT 149,77 Depositata in Cancelleria oggi, 11 2.4.07 lì IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLERE C1 Gina Casoli Gina Casoll 8 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regaliaio Cala **OG. 2002, 4. al n21951 Vertais 12977 (euroCENTOQUAR TANA (BIZZ) p. D (Dott.ssa Maria Il Responsabllo Corvinio zari (Dr. M. RACCICHANI)