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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 6982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6982 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TI VI nato a [...] A CREMANO il 31/03/1983 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. ETTORE PEDICINI, per l'inammissibilità lette le conclusioni del difensore, avv. GIACOMO PACE, per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE DISTRETTUALE per il RIESAME, con ordinanza del 24/5/2022 ha annullato l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI in data 21/3/2022 limitatamente ai capi 17A), 17D), 18B), 18C), 19B), 19C), 20B), 21B), 21C), 22B), 22C), 23B), 24B) 25B), 26B) e 26C) ordinando la formale scarcerazione per i reati di cui agli artt. 314, 497 bis e 615 ter cod. pen. e ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di DE TI VI in relazione alle contestazioni di cui ai capi 1) e 3) per i reati di cui agli artt. 416 e 512 bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6982 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/11/2022 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. 2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Ettore Pedicini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 7 novembre 2022 è pervenuta in cancelleria la nomina dell'avv. Pace quale nuovo difensore del ricorrente nonché una nota nella quale il medesimo difensore insiste per l'accoglimento del ricorso allegando il dispositivo della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in data 24 ottobre 2022, con la quale è stata applicata la continuazione tra i reati contestati -in specifico quello di cui al capo 1) ritenuto come commesso limitatamente al periodo successivo al 7/3/2018- e quelli oggetto del processo celebrato dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere e concluso con sentenza divenuta irrevocabile 1'8/3/2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. rielevando che la decisione in ordine alla richiesta di retrodatare l'efficacia della presente ordinanza a quella emessa dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere in data 8/10/2018 sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, i reati oggetto dell'attuale e secondo provvedimento sarebbero tutti antecedenti l'applicazione della prima misura e così anche il reato associativo di cui al capo 1), contestato come commesso in Napoli dal 10 gennaio 2018 e fino all'esecuzione della misura, e quello contestato a Santa AR Capua Vetere, commesso in Napoli dal novembre 2017 con condotta perdurante. Tra i due reati, d'altro canto, diversamente da quanto indicato nella motivazione dell'ordinanza impugnata, considerato che anche il primo sodalizio era finalizzato alla falsificazione di banconote, sussisterebbe la connessione richiesta dalla norma così come sarebbe evidenziato dalla circostanza che le prove sono sostanzialmente le medesime. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. L'istituto della c.d. retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., è stato oggetto di numerose sentenze sia della Corte costituzionale che di legittimità e, in specifico Corte cost. 89/1996, Corte cost. 408/2005, Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057, Sez. U, n. 14535 del 2 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911, Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.nn.; Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347. A fronte di tali pronunce, in sintesi e per quanto rileva nel caso di specie, l'istituto -che comunque si riferisce ai soli casi in cui il reato oggetto della seconda ordinanza sia stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento- opera in maniera diversa a seconda della situazione concreta. 1.1.1. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione è automatica e non ha alcun rilievo e non è necessario quindi verificare se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano o meno desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa. 1.1.2. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale verifica è pertanto necessaria. 1.1.3. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento. 1.1.4. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento e sempre che risulti che la separazione tra i due procedimenti derivi da una scelta del pubblico ministero. 1.2. Nel caso specifico in cui uno dei due provvedimenti abbia a oggetto un reato associativo assume rilievo la data di consumazione dello stesso, rectius la data in cui il soggetto ha iniziato a partecipare al sodalizio ovvero, più frequentemente, quella nella quale la partecipazione è cessata, ciò al fine di verificare in concreto se il reato oggetto del secondo provvedimento è o meno anteriore all'emissione del primo provvedimento. Il giudizio circa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, coma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui il secondo provvedimento abbia a oggetto il reato 3 associativo con formula c.d. aperta (cioè che indica la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare) ovvero qualora la data di termine della permanenza indicata nella seconda contestazione sia successiva, quindi, deve prendere le mosse dalla verifica della sussistenza di elementi che evidenzino se la permanenza si sia protratta ovvero se questa sia cessata in data precedente all'emissione della prima ordinanza (Sez. Un, n. 48109 del 19/7/2018, Giorgi, n.m.; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). Qualora la questione della c.d. retrodatazione sia oggetto di specifica doglianza, d'altro canto, il giudice della cautela non può limitarsi a un generico riferimento agli atti ma è tenuto a indicare -considerate ovviamente le caratteristiche tipiche dello specifico reato associativo contestato- gli elementi concreti sui quali fonda il proprio giudizio e a motivare in ordine alla persistenza dell'associazione e alla permanenza del vincolo tra l'imputato e il sodalizio stesso. 1.3. La verifica della "desumibilità" dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare di elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, poi, deve essere effettuata in ordine alla sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) e investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 - 01; Sez. 3, n.46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437, N. 15451 del 2012 Rv. 253509, N. 11807 del 2013 Rv. 255722). Ai fini di tale valutazione, infatti, anche la rilevanza in termini c.d. "quantitativi" del complesso di indizi emersi a carico del medesimo indagato, deve essere intesa nei termini di una specifica e diretta riferibilità degli elementi emersi al soggetto attinto dagli stessi e non dalla semplice e astratta presenza di elementi allo stato ancora inidonei e insufficienti a fondare una richiesta cautelare (cfr. Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230) 1.4. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e la conclusione cui è addivenuto è corretta. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, il reato associativo oggetto dell'attuale ordinanza, contestato come perdurante, cioè commesso 4 quanto meno fino alla data di esecuzione della stessa, non è "commesso" prima dell'esecuzione del primo provvedimento. Come pure evidenziato dal Tribunale del riesame, d'altro canto, il ricorrente ha commesso il reato associativo anche mentre era detenuto (cfr. pag. 8 del provvedimento impugnato). La carenza di tale requisito, ciò anche non volendo considerare che si tratta pure di due provvedimenti emessi da autorità giudiziarie diverse, è dirimente quanto alla inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 297 cod. proc. pen. Sotto altro profilo, infine, la circostanza che la sentenza di primo grado abbia riconosciuto che il reato risulta essere commesso in data successiva al 7 marzo 2018 e che questo è da considerarsi avvinto dal vincolo della continuazione con i fatti giudicati a Santa AR Capua Vetere, conferma che il reato oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento pendente avanti una diversa autorità giudiziaria, è stato commesso in data successiva ai fatti per i quali è stata applicato il primo provvedimento. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. rilevando che il fatto oggetto dell'attuale procedimento e quello oggetto del processo celebrato a Santa AR Capua Vetere e concluso con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, sarebbe il medesimo e la diversa conclusione del Tribunale sarebbe errata. La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato dal Tribunale del riesame le due associazioni, al di là della eventuale sovrapponibilità temporale ovvero anche di una eventuale connessione tra le due, non sono il medesimo fatto. La stessa difesa, d'altro canto, al di là di considerazioni di carattere astratto e generale, non ha evidenziato nel ricorso alcun elemento concreto dal quale poter desumere che le due associazioni coincidano, cioè che uno sia il momento nel quale sono, o meglio, è stata costituita, che in entrambi i procedimenti il reato sia contestato, con i medesimi ruoli, agli stessi soggetti e che le condotte poste in essere, oggetto dei reati fine, siano le stesse. Ragione questa per la quale il motivo di ricorso -che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale è specificato che i partecipanti, i fatti contestati e i luoghi (una in Napoli dal gennaio 2018 e l'altra in Caste! Volturno (Ce) dal novembre 2017) sono diversi- è anche generico. Sotto altro profilo, poi, come già indicato nel paragrafo precedente, il fatto che la sentenza di primo grado abbia riconosciuto che il reato risulta essere commesso in data successiva al 7 marzo 2018 e che questo è da considerarsi avvinto dal vincolo della continuazione con i fatti giudicati a Santa AR Capua Vetere, conferma che le ordinanze si riferiscono a due fatti diversi e che pertanto 5 non vi è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l'8/11/2022
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. ETTORE PEDICINI, per l'inammissibilità lette le conclusioni del difensore, avv. GIACOMO PACE, per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE DISTRETTUALE per il RIESAME, con ordinanza del 24/5/2022 ha annullato l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI in data 21/3/2022 limitatamente ai capi 17A), 17D), 18B), 18C), 19B), 19C), 20B), 21B), 21C), 22B), 22C), 23B), 24B) 25B), 26B) e 26C) ordinando la formale scarcerazione per i reati di cui agli artt. 314, 497 bis e 615 ter cod. pen. e ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di DE TI VI in relazione alle contestazioni di cui ai capi 1) e 3) per i reati di cui agli artt. 416 e 512 bis cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6982 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/11/2022 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. 2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Ettore Pedicini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 7 novembre 2022 è pervenuta in cancelleria la nomina dell'avv. Pace quale nuovo difensore del ricorrente nonché una nota nella quale il medesimo difensore insiste per l'accoglimento del ricorso allegando il dispositivo della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in data 24 ottobre 2022, con la quale è stata applicata la continuazione tra i reati contestati -in specifico quello di cui al capo 1) ritenuto come commesso limitatamente al periodo successivo al 7/3/2018- e quelli oggetto del processo celebrato dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere e concluso con sentenza divenuta irrevocabile 1'8/3/2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. rielevando che la decisione in ordine alla richiesta di retrodatare l'efficacia della presente ordinanza a quella emessa dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere in data 8/10/2018 sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, i reati oggetto dell'attuale e secondo provvedimento sarebbero tutti antecedenti l'applicazione della prima misura e così anche il reato associativo di cui al capo 1), contestato come commesso in Napoli dal 10 gennaio 2018 e fino all'esecuzione della misura, e quello contestato a Santa AR Capua Vetere, commesso in Napoli dal novembre 2017 con condotta perdurante. Tra i due reati, d'altro canto, diversamente da quanto indicato nella motivazione dell'ordinanza impugnata, considerato che anche il primo sodalizio era finalizzato alla falsificazione di banconote, sussisterebbe la connessione richiesta dalla norma così come sarebbe evidenziato dalla circostanza che le prove sono sostanzialmente le medesime. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. L'istituto della c.d. retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., è stato oggetto di numerose sentenze sia della Corte costituzionale che di legittimità e, in specifico Corte cost. 89/1996, Corte cost. 408/2005, Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057, Sez. U, n. 14535 del 2 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911, Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.nn.; Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347. A fronte di tali pronunce, in sintesi e per quanto rileva nel caso di specie, l'istituto -che comunque si riferisce ai soli casi in cui il reato oggetto della seconda ordinanza sia stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento- opera in maniera diversa a seconda della situazione concreta. 1.1.1. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione è automatica e non ha alcun rilievo e non è necessario quindi verificare se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano o meno desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa. 1.1.2. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale verifica è pertanto necessaria. 1.1.3. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento. 1.1.4. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento e sempre che risulti che la separazione tra i due procedimenti derivi da una scelta del pubblico ministero. 1.2. Nel caso specifico in cui uno dei due provvedimenti abbia a oggetto un reato associativo assume rilievo la data di consumazione dello stesso, rectius la data in cui il soggetto ha iniziato a partecipare al sodalizio ovvero, più frequentemente, quella nella quale la partecipazione è cessata, ciò al fine di verificare in concreto se il reato oggetto del secondo provvedimento è o meno anteriore all'emissione del primo provvedimento. Il giudizio circa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, coma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui il secondo provvedimento abbia a oggetto il reato 3 associativo con formula c.d. aperta (cioè che indica la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare) ovvero qualora la data di termine della permanenza indicata nella seconda contestazione sia successiva, quindi, deve prendere le mosse dalla verifica della sussistenza di elementi che evidenzino se la permanenza si sia protratta ovvero se questa sia cessata in data precedente all'emissione della prima ordinanza (Sez. Un, n. 48109 del 19/7/2018, Giorgi, n.m.; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). Qualora la questione della c.d. retrodatazione sia oggetto di specifica doglianza, d'altro canto, il giudice della cautela non può limitarsi a un generico riferimento agli atti ma è tenuto a indicare -considerate ovviamente le caratteristiche tipiche dello specifico reato associativo contestato- gli elementi concreti sui quali fonda il proprio giudizio e a motivare in ordine alla persistenza dell'associazione e alla permanenza del vincolo tra l'imputato e il sodalizio stesso. 1.3. La verifica della "desumibilità" dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare di elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, poi, deve essere effettuata in ordine alla sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) e investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 - 01; Sez. 3, n.46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437, N. 15451 del 2012 Rv. 253509, N. 11807 del 2013 Rv. 255722). Ai fini di tale valutazione, infatti, anche la rilevanza in termini c.d. "quantitativi" del complesso di indizi emersi a carico del medesimo indagato, deve essere intesa nei termini di una specifica e diretta riferibilità degli elementi emersi al soggetto attinto dagli stessi e non dalla semplice e astratta presenza di elementi allo stato ancora inidonei e insufficienti a fondare una richiesta cautelare (cfr. Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230) 1.4. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e la conclusione cui è addivenuto è corretta. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, il reato associativo oggetto dell'attuale ordinanza, contestato come perdurante, cioè commesso 4 quanto meno fino alla data di esecuzione della stessa, non è "commesso" prima dell'esecuzione del primo provvedimento. Come pure evidenziato dal Tribunale del riesame, d'altro canto, il ricorrente ha commesso il reato associativo anche mentre era detenuto (cfr. pag. 8 del provvedimento impugnato). La carenza di tale requisito, ciò anche non volendo considerare che si tratta pure di due provvedimenti emessi da autorità giudiziarie diverse, è dirimente quanto alla inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 297 cod. proc. pen. Sotto altro profilo, infine, la circostanza che la sentenza di primo grado abbia riconosciuto che il reato risulta essere commesso in data successiva al 7 marzo 2018 e che questo è da considerarsi avvinto dal vincolo della continuazione con i fatti giudicati a Santa AR Capua Vetere, conferma che il reato oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento pendente avanti una diversa autorità giudiziaria, è stato commesso in data successiva ai fatti per i quali è stata applicato il primo provvedimento. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. rilevando che il fatto oggetto dell'attuale procedimento e quello oggetto del processo celebrato a Santa AR Capua Vetere e concluso con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, sarebbe il medesimo e la diversa conclusione del Tribunale sarebbe errata. La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato dal Tribunale del riesame le due associazioni, al di là della eventuale sovrapponibilità temporale ovvero anche di una eventuale connessione tra le due, non sono il medesimo fatto. La stessa difesa, d'altro canto, al di là di considerazioni di carattere astratto e generale, non ha evidenziato nel ricorso alcun elemento concreto dal quale poter desumere che le due associazioni coincidano, cioè che uno sia il momento nel quale sono, o meglio, è stata costituita, che in entrambi i procedimenti il reato sia contestato, con i medesimi ruoli, agli stessi soggetti e che le condotte poste in essere, oggetto dei reati fine, siano le stesse. Ragione questa per la quale il motivo di ricorso -che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale è specificato che i partecipanti, i fatti contestati e i luoghi (una in Napoli dal gennaio 2018 e l'altra in Caste! Volturno (Ce) dal novembre 2017) sono diversi- è anche generico. Sotto altro profilo, poi, come già indicato nel paragrafo precedente, il fatto che la sentenza di primo grado abbia riconosciuto che il reato risulta essere commesso in data successiva al 7 marzo 2018 e che questo è da considerarsi avvinto dal vincolo della continuazione con i fatti giudicati a Santa AR Capua Vetere, conferma che le ordinanze si riferiscono a due fatti diversi e che pertanto 5 non vi è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l'8/11/2022