Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per l'interrogatorio, non sussiste qualora la persona stessa abbia già provveduto a nominare un difensore di fiducia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2009, n. 37122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37122 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 12/05/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 686
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 009628/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ABATE ORAZIO N. IL 16/01/1967;
avverso ORDINANZA del 03/11/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto della ordinanza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Ad AB ZI, indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, è stata applicata, in data 2 ottobre 2008, dal
GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, la misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale del riesame della stessa Città, con ordinanza emessa in data 3 novembre 2008, ha rigettato l'istanza dell'AB ritenendolo, tra l'altro, il capo dell'associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti.
Gli elementi a carico dell'indagato erano desunti dagli esiti di numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali emergevano non solo gli assidui contatti con NN RI, sua assistente in tutte le operazioni, e con gli altri sodali, ma anche con numerosi acquirenti di sostanze stupefacenti, dagli esiti degli appostamenti e dei pedinamenti della polizia giudiziaria, indagini effettuate spesso in dipendenza di quanto emergeva dalle intercettazioni, dai sequestri di sostanza stupefacente e dagli arresti di alcuni corrieri. L'ordinanza del Tribunale conteneva oltre alla discussione degli elementi a carico dell'indagato anche la trascrizione di numerose telefonate intercettate.
Con il ricorso per cassazione AB ZI deduceva:
1) la violazione degli artt. 123, 127 e 309 c.p.p. in relazione alla mancata traduzione ed audizione dell'indagato, che a tale diritto non aveva mai rinunciato e che all'epoca si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Asti.
2) la nullità dell'interrogatorio di garanzia del 17 ottobre 2008 per violazione dell'art. 369 bis c.p.p. non avendo il GIP adempiuto all'obbligo di informazione dei diritti di difesa nei confronti dell'indagato, comunque assistito da un difensore di fiducia;
3) il vizio di motivazione in ordine agli art. 273 c.p.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, non essendo ravvisabile la certezza indiziaria in ordine alla sussistenza di una struttura organizzativa ed alla consapevolezza dei coindagati di operare in una organizzazione illegale ed essendo le intercettazioni di dubbia interpretazione;
4) la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6;
5) il vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non essendo stato individuato il momento consumativo del delitto de quo;
6) la violazione dell'art. 274 c.p.p. ed il vizio di motivazione sul punto non risultando provata una attualità della pericolosità dell'indagato;
7) la violazione dell'art. 274 c.p.p. non essendovi i presupposti per ritenere l'inquinamento probatorio, essendo le ipotesi criminose cristallizzate anche perché risalenti a due anni e mezzo or sono. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da AB ZI non sono fondati.
Dall'esame degli atti processuali a disposizione di questa Corte non risulta essere stata formulata la richiesta dell'indagato di essere sentito dal Tribunale del riesame.
Il ricorrente nel proporre la eccezione di nullità della ordinanza per omessa traduzione ed audizione dell'indagato avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, assolvere ad un onere di allegazione, nel senso che avrebbe dovuto produrre copia degli atti dai quali risultasse la sua richiesta di essere ascoltato e la conseguente inadempienza da parte del Tribunale, cosa che, invece, non ha fatto.
Ne consegue che tale motivo di impugnazione risulta inammissibile per genericità.
Infondato è il secondo motivo di impugnazione perché dalla giurisprudenza di legittimità è esclusa la necessità dell'avviso di cui all'art. 369 bis c.p.p. ove sia stato già nominato dall'indagato il proprio difensore di fiducia, cosa che si è verificata nel caso di specie, avendo l'AB già nominato in precedenza un difensore di fiducia, che aveva partecipato all'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. (Cass. 12 novembre 2000, Zandra e Cass., Sez. 1, 13 febbraio 2003 - 28 febbraio 2003, n. 9492). Il Collegio condivide tale indirizzo giurisprudenziale perché fondato su una corretta interpretazione letterale e logico - sistematica dell'istituto.
Il terzo motivo di impugnazione è ai limiti della ammissibilità perché in effetti sembra che il ricorrente voglia censurare le valutazioni di merito compiute dal Tribunale.
In effetti l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ha messo in evidenza che i gravi elementi indiziari a carico dell'AB emergevano dagli esiti delle numerose conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, nel corso delle quali spesso si faceva uso di un linguaggio criptico, da una attività di indagine fatta di appostamenti e pedinamenti connessi agli esiti delle intercettazioni, da sequestri di sostanza stupefacente in danno del ricorrente e di altre persone a lui collegate.
Ebbene da tali numerosi fonti di prova emergeva non solo la esistenza di una associazione, nel senso che un gruppo di persone acquistava e smerciava sostanza stupefacente in modo continuativo ad acquirenti - consumatori con precisa divisione di compiti, ma anche che l'AB era l'organizzatore ed il capo dell'associazione, coadiuvato nelle sue attività da NN RI. A fronte di tale precisa ricostruzione operata dal Tribunale inconsistenti appaiono le deduzioni del ricorrente, dal momento che la interpretazione del contenuto delle intercettazioni non appare affatto dubbia, essendo essa risultata confermata anche dall'esito positivo delle operazioni di polizia effettuate in base ai risultati delle stesse. È infondato anche il quarto motivo di impugnazione perché la quantità di sostanza stupefacente sequestrata, la cessione continuativa a terzi di tale sostanza ed il numero delle persone coinvolte nella organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti inducono ad escludere che i fatti descritti dal Tribunale possano integrare un fatto di lieve entità. Infondato è anche il quinto motivo di impugnazione perché il Tribunale ha posto in evidenza che proprio i servizi di appostamento di polizia giudiziaria effettuati in base ai contenuti delle intercettazioni, dai quali si desumeva il raggiunto accordo per la cessione di sostanza stupefacente, avevano consentito di sequestrare droga e di arrestare corrieri e spacciatori.
Cosicché è fuori dubbio che nel corso delle telefonate veniva raggiunto l'accordo per la cessione di stupefacente, cessione che veniva poi effettivamente eseguita.
Di merito e manifestamente infondate sono le deduzioni del ricorrente in ordine alla pretesa insussistenza delle esigenze cautelari - motivi sesto e settimo-.
In effetti, a parte il fatto che il Tribunale ha indicato con precisione le ragioni della pericolosità dell'AB, ragioni non seriamente contestate dall'indagato, che si è limitato ad osservare che esse non erano più attuali, ed il rischio di inquinamento probatorio per possibili ritrattazioni delle persone ascoltate, va detto che in presenza del delitto associativo vige la presunzione di pericolosità del ricorrente e di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, presunzione che non è stata vinta dal ricorrente.
Per le tutte ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2009