Sentenza 22 dicembre 1999
Massime • 1
La liberazione anticipata può essere concessa anche a chi si trovi sottoposto, all'atto della domanda, a regime di affidamento in prova al servizio sociale e solleciti il beneficio in relazione a pregressi periodi detentivi antecedenti, al fine di imputarne la durata alla misura alternativa ancora in corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1999, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 22/12/1999
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 7318
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 23701/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) OL CL n. il 28.03.1961
avverso ordinanza del 25.03.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BRESCIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Frasso per Ann.to con rinvio Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della liberazione anticipata proposta dal difensore di LI CL non essendo più l'interessato in stato di detenzione.
Ricorre il difensore per violazione dell'art. 54 ord. penit. e vizio di motivazione, precisando che la richiesta aveva riferimento al periodo di detenzione sofferto dall'LI prima di essere affidato in prova al servizio sociale (regime al quale il condannato era stato ammesso con provvedimento di pari data rispetto a quello oggetto della presente impugnazione) ed assumendo che la legge non richiede la vigenza dello stato di detenzione dell'istante mentre palese sarebbe l'interesse del soggetto all'ottenimento del beneficio onde veder ridotto il periodo di pena da scontare in affidamento in prova, equiparabile a tutti gli effetti all'esecuzione della sanzione in istituto.
Il ricorso è fondato, conformemente a quanto recentemente ritenuto da questa stessa sezione, tra le altre, con sentenze 28.4.1997, Falcone, Ced Cass., rv. 207678; 23.5.1997, Olivieri, id., rv. 207976;
17.2.1998, RT;
23.2.1998, Ambrosi, id., rv. 210024 e 10.3.1998, SS, id., rv. 210203, circa la relatività del principio secondo cui l'ammissione alla liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria, uno stato di detenzione in atto, valendo esso ad escludere l'applicabilità del beneficio solo ove il condannato abbia espiato interamente la pena ed intenda imputare tale beneficio ad altri fini;
in particolare le sentenze SS e RT hanno statuito la concedibilità della misura al condannato che, all'atto della proposizione della domanda, si trovi - come nel caso di specie - in regime di affidamento in prova e solleciti l'applicazione del beneficio in relazione ad un pregresso periodo di detenzione anteriore all'ammissione al predetto regime alternativo, sempre che il rapporto esecutivo non sia concluso od interrotto ma prosegua, sia pure in forma diversa dall'esecuzione intramuraria. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per l'esame del merito dell'istanza, non precluso dalla conversione della detenzione in affidamento in prova al servizio sociale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000