Sentenza 30 maggio 2017
Massime • 1
La contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., abusiva occupazione di spazio demaniale, concorre con il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., invasione di terreni o edifici, stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalla due norme, consistente nell'introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell'ipotesi di cui all'art. 633 cod. pen., e nell'effettiva occupazione del demanio nell'altra ipotesi.
Commentario • 1
- 1. Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2017, n. 31540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31540 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2017 |
Testo completo
31540-17 udienza pubblica del 30.5.2017 sentenza n. 1522 registro generale n. 47527/17 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Penale Composta da: dott. Piercamillo Davigo presidente dott. Andrea Pellegrino dott. Lucia Aielli consigliere est dott. Albero Pazzi dott. Giovanni Ariolli Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da: NO RI nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21/3/2016; visti gli atti, il provvedimento ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;
Sk A udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In fatto NO RI ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 21/3/2016 che l'aveva condannata in ordine ai delitti di cui agli artt. 633,639 bis c.p. e 1161 cod. nav.alla pena di mille euro di multa, chiedendone l'annullamento ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione avuto riguardo alla non riconducibilità della condotta illecita alla stessa ricorrente, alla insussistenza del dolo, al ritenuto concorso di reati . In diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, da un lato, generico, limitandosi la ricorrente a ripercorrere le doglianze già prospettate in grado di appello e, dall'altro, manifestamente infondato avuto riguardo alla correttezza delle giustificazioni addotte dal giudice di merito a sostegno della decisione assunta.
2. Il giudice di merito ha, innanzi tutto, ricondotto la condotta illecita, alla ricorrente tenuto conto della data di accertamento del fatto: 10/7/2008 e della titolarità in capo alla stessa della concessione demaniale che solo successivamente ( in data 23/3/2009), veniva ceduta alla figlia quanto al profilo giuridico circa il contestato concorso di reati ( art. 1161 cod. nav. e 633, 639 bis co. pen. ), è stato bene osservato che la ricorrente non aveva solo realizzato innovazioni non autorizzate, ma aveva anche ampliato l'area originariamente legalmente occupata, così integrando entrambe le fattispecie di reato. Si deve infatti ribadire in questa sede che la contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., abusiva occupazione di spazio demaniale, concorre con il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., invasione di terreni o edifici, stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalla due norme, consistente nell'introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell'ipotesi di cui all'art. 633 cod. pen., e nell'effettiva occupazione del demanio nell'altra ipotesi ( Sez. 3, n. 48520 del 09/11/2004, Rv. 230484).
3. Il giudice di merito ha, altresì, correttamente ravvisato il dolo specifico, richiesto come elemento soggettivo, stante la finalità di occupazione oppure di trarre comunque un diverso profitto e non ha accolto la richiesta difensiva, genericamente formulata, circa l'irrogazione del minimo della pena, limitandosi a richiamare, a fini motivazionali, i criteri di cui all'art. 133 c.p. irrogando, in tale prospettiva, la sola pena pecuniaria, in luogo della pur prevista pena detentiva, dando conto di aver tenuto presente globalmente i criteri di cui all'art. 133 c.p. 妫 In proposito va ribadito che in tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all'imputato sia prevista alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base alla quale è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente ( Sez. 1 40176/2009, rv. 245353; Sez. 3 37867/2015, rv. 264726).
4. Rilevato infine che, con riguardo alla omessa motivazione in ordine alla richiesta avanzata ex art. 131 bis c.p., la stessa non risulta essere stata proposta nel giudizio di merito, pur vigendo, all'epoca, la relativa normativa, il che esclude che la richiesta possa essere valutata in questa sede di legittimità (Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/05/2016, Rv. 268281);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/5/2017 Il consigliere relatore Il presidente Piercamillo Davigo Lucia Aielli Sucia bulli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 GIU. 2017 IL CANCELLIERE E Claudia Pianelli R P 3ما