Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8358 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
2 ₤2865 08358/ 02 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Infoste dirette: serpension her leventisisurici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA - Presidente R.G.N. 23623/00 Cron. 231гд Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep. SPAGNA MUSSO Dott. Bruno Ud.20/02/02 - Rel. Consigliere C.C. Dott. Achille Consigliere MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 72865 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ZZ AB, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MONTE GENNARO 24, presso lo studio dell'avvocato POMPILIA ROSSI, che lo difende, giusta 2002 procura in calce;
936 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 320/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 12/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette avente ad og- getto il recupero, a carico di ZZ AB, delle imposte sospese per eventi sismici del 7- 11/5/1984, ex art. 13 quinquies della 1. n. 363/84, il ZZ proponeva ricorso innanzi alla Commis- sione Tributaria Provinciale di Isernia, che lo accoglieva. Proponeva impugnazione l'Ufficio che veniva rigettata, con la decisione in esame, dalla Commis- sione Tributaria Regionale del Molise. Ricorre per cassazione, con un unico, articolato motivo, l'Amministrazione; resiste con controricor- so il ZZ, mentre, vertendosi nell'ambito di procedura camerale, il P.M. ha depositato, ex art. 375 c.p.c., conclusioni scritte. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la "violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 13 quinquies della 1. n. 363/84, secondo le disposizione del D.L. n. 791 convertito con modi- ficazioni in 1. n. 46/86 e relative istruzioni ministeriali”, laddove la decisione impugnata sostiene che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, per i residenti nei Comuni dell'Italia Centrale e Meridionale, colpiti da sisma, non concorrono alla formazione dell'imponibile in tema di Irpef e di Ilor. Il ricorso è infondato. Per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 4945/2000, 10338/2001, ed altre ancora), in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicem- bre 1985 n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986 n. 46 – il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 di- cembre 1985 per i residenti dei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor - in virtù della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensio- ne, al netto dei versamenti sospesi”. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali della presente fase che si liquidano in complessivi € 4.500,00 di cui € 1,400,00 per spese{ andrari. In Roma, il 20-2-2002 Il Presidente L'estensore Ал tuico IL CANCELLERE C1 NN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2690 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN TI