Sentenza 16 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrati gli estremi della diffusione nell'inserimento di materiale pedopornografico in una cartella informatica accessibile da parte di terzi attraverso l'uso del programma di condivisione "emule").
Commentario • 1
- 1. L’utilizzo dei “social” a fini illecitiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 agosto 2023
di Andrea Nocera Sommario: 1. Premessa: i social network da strumenti di comunicazione a mezzi di offesa 2. La diffamazione a mezzo social 3. Tutela del diritto all'immagine sui social: configurabi lità del concorso tra i reati di sostituzione di persona e di illecito trattamento dei dati 4. L'utilizzo di social network nella realizzazione del reato di pornografia minorile 5. Social network e reato di atti persecutori 1. Premessa: i social network da strumenti di comunicazione a mezzi di offesa La comunicazione e la vita relazionale delle persone sono state rivoluzionate dai social network, che forniscono agli individui ampi spazi virtuali ove condividere grandi quantità di contenuti e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2016, n. 33298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33298 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento