Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
5786/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL , ) 4 7 . A n CASSAZIONE ORTE SUPREMA S E 7 Oggetto c I S 8 9 D i O A 1 Separazione T R A o SEZIONE PRIMA CIVILE T z T D r A S S a personall I R m O G T P 6 E L M mgosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I R e A ' g L I g I L e D N L A R.G.N. 17209/99 G , 0 Dott. Vincenzo BALDASSARRE D Presidente- 1 . O O t E r L T A L A ( N 19506/99 D O - Consigliere E Dott. Vincenzo PROTO B S Cron.12442 E VITRONE - Consigliere- Dott. Ugo Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere- Rep. Ud. 29/01/01 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA ER SU, #1.9 APR. 2001. IL CANCELLIERE PAULUCCI DE' CALBOLI 1, presso l'avvocato GIROLAMO F. M AR, che lo rappresenta e difende unitamente giusta mandato PEZZANGORA, all'avvocato FERRUCCIO a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
MACCIARDI ROBERTA;
- intimata - e sul 2° ricorso n° 19506/99 proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA2001 MACCIARDI ROBERTA, 244 VIA DELLA GIULIANA 80, presso l'avvocato CLAUDIO STADERINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE GRASSO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ER SU elettivamente domiciliato in ROMA VIA ' F. PAULUCCI DE' CALBOLI 1, presso l'avvocato GIROLAMO AR, che lo rappresenta e difende unitamente giusta mandato a all'avvocato FERRUCCIO PEZZANGORA, margine del ricorso principale;
controricorrente avverso la sentenza n. 459/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata 1'01/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pezzangora, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il e di quello rigetto del ricorso principale incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 luglio 1997 il Tribunale di 2 EZ pronunziava la separazione personale tra RO- berta MA e IO VA senza addebito, asse- gnava la casa coniugale al VA e dichiarava que- st'ultimo obbligato a corrispondere alla moglie l'as- segno mensile di lire 1.200.000, annualmente rivaluta- bile;
rigettava о dichiarava inammissibili le altre domande proposte dalle parti in ordine all'accertamen- to della proprietà di alcuni beni immobili, in ordine alla divisione degli stessi e di beni mobili comuni nonché in ordine a rendiconti di depositi titoli. Con sentenza del 15 marzo 1° aprile 1999, la Corte d'appello di EZ, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda del VA di assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda della MA di assegnazione parziale della stessa casa, rigettava la domanda del VA diretta a far accertare la sua esclusiva proprietà sulla casa coniugale e sull'immobile sito in Portisco di Olbia, confermando nel resto la sentenza appellata. Osservava la Corte di merito, per quanto rileva in questa sede: a) che dagli atti notarili risultava che i coniugi avevano acquistato in comunione l'immobile di EZ, già casa coniugale, nonché la nuda proprietà dell'appartamento sito in un complesso edilizio di Portisco di Olbia;
B b) che le originarie affermazioni della dife- sa della MA, nel senso che gli immobili spet- tassero al VA, non potevano valere come confessio- ni e, comunque, non avrebbero avuto il valore di atti attributivi di diritti sugli immobili;
c) che la scrittura privata del 1° marzo 1986 non aveva validità come deroga convenzionale al regime della comunione legale e non influiva, quindi, sui di- ritti sui beni comuni;
d) che non era stata formulata in primo grado una domanda di accertamento della simulazione degli atti di acquisto degli immobili e non si poneva perciò un problema di verifica del contraddittorio tra tutti i soggetti dell'ipotetico accordo simulatorio;
e) che ove si fosse ritenuto che tale domanda fosse stata formulata implicitamente nell'atto di ap- pello, essa sarebbe stata inammissibile in quanto nuo- vai f) che non essendo il VA affidatario di figli minori né convivendo con lui figli maggiorenni non autosufficienti, non doveva assegnarsi al medesimo la casa coniugale;
g) che l'assegnazione alla MA di una parte della casa coniugale presupponeva una divisione almeno fisica degli impianti, nonché procedure ammini- strative, che le parti potevano attivare in separata sede;
h) che, tenuto conto delle condizioni econo- mico-patrimoniali dei coniugi, si reputava congruo confermare la decisione del Tribunale quanto alla mi- sura dell'assegno di mantenimento a favore della Mac- ciardi. Avverso la sentenza d'appello VA IO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. TA MA ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi. VA IO ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE --) Il ricorso principale e quello incidentale de- vono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. --) Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorren- te principale lamenta omessa e insufficiente motiva- zione su un punto decisivo della controversia concer- nente la proposizione da parte di VA IO della domanda di simulazione per interposizione fittizia di MA TA negli atti di acquisto immobiliare 5 con violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1414 e 1417c, c.. Aveva errato la Corte d'appello a ritenere che l'azione di simulazione non fosse stata proposta in primo grado. Il giudice avrebbe dovuto tenere conto : del contenuto sostanziale della domanda, in base ad un esame complessivo dell'atto. La domanda di accertamento della simulazione degli acquisti immobiliari per interposizione fittizia della MA, sviluppata in memoria di replica avanti al Tribunale di EZ dalla difesa del VA, era fa- cilmente rilevabile e desumibile, secondo il ricorren- te, dal contesto delle argomentazioni difensive del VA stesso e delle conclusioni formulate in primo grado, non potendosi neppure prendere in esame la que- stione della comunione legale dei beni di cui si trat- ta, senza aver prima eliminato la comproprietà, deri- vante dagli atti di acquisto. In tale senso, la doman- da di accertamento della simulazione era implicita in quella di accertamento della proprietà esclusiva del VA sugli immobili, ponendosi la prima addirittura come pregiudiziale alla seconda. Soltanto una volta accertato che i beni sono stati acquistati totalmente dal VA potrà infatti accertarsi se, essendo avve- nuto l'acquisto in costanza di matrimonio, essi rica- dano o meno nella comunione legale. --) Il motivo non è fondato. L'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello inter- posto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manife- stare la volontà di assumere diritti ed obblighi con- trattuali direttamente nei confronti dell'interponente (Cass. 15 maggio 1998 n. 4911). Dall'esame degli atti processuali, consentito in questa sede data la natura del vizio denunciato (error in procedendo), emerge che con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado il VA dopo aver sostenuto che risultava dall'atto di riconosci- mento prodotto ex adverso che l'appartamento di Vene- zia, nonostante l'intestazione comune, era di sua esclusiva proprietà e che altrettanto andava detto dell'appartamento sito in Partisco di Olbia chiese al Tribunale di disporre lo scioglimento della comu- nione legale esistente tra i coniugi dandosi atto che l'intera proprietà dell'appartamento di EZ e di quello sito in Partisco di Olbia apparteneva a lui. Le 7 medesime richieste sono state riproposte dal VA all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 maggio 1995. Nelle deduzioni del VA, quindi, non vi è trac- cia quindi degli elementi che caratterizzano l'inter- posizione fittizia di persona. Né assumono rilievo le affermazioni contenute nella comparsa di replica in primo grado, dato il semplice valore illustrativo di quelle difese dinanzi al collegio. --) Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo al- l'accertamento della proprietà esclusiva dei beni im- mobili in capo a VA IO, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 177 e 179 c.c. La scrittura privata del 1° marzo 1986 consentiva alla Corte d'appello di attribuire la proprietà esclu- siva degli immobili al VA, escludendoli dalla co- munione legale, essendo la dichiarazione della Mac- ciardi, contenuta nella scrittura, di riconoscimento della personalità dell'acquisto del VA richiesta dalla giurisprudenza (C.C. 18 agosto 1995 n. 7437) al- lorché la provenienza del corrispettivo non risulti da circostanze obiettive. La dichiarazione consente al- l'altro coniuge di ottenere l'accertamento giudiziale 8 che il bene non è caduto in comunione, senza che ciò comporti una deroga alle convenzioni patrimoniali tra i coniugi, come erroneamente affermato dalla Corte ve- neta. Non occorre pertanto l'atto pubblico, né che la dichiarazione sia inserita nell'atto di acquisto, sal- va la necessità della forma scritta e della certezza della data nei confronti dei terzi;
inoltre, la scrit- tura ricognitiva può anche essere successiva all'atto di acquisto. La richiamata scrittura privata contiene tutti questi elementi che legittimano il VA ad ot- tenere l'accertamento giudiziale in ordine all'esclu- sione dell'acquisto degli immobili dalla comunione le- gale, mentre non è necessaria la preventiva presenza di un titolo di trasferimento, come ritenuto dalla Corte d'appello. --) Nemmeno questo motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 177 c.c., costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme ○ separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali. L'art. 179 c.c. stabilisce quali sono i beni personali preve- dendo una serie di condizioni. Nella specie, dalla sentenza impugnata risulta che VA SU e MA TA hanno acquistato in comunione da VA AN l'appartamento sito in Ve- 9 nezia con atto del 24 maggio 1984 n. 46509 rep. notaio Faotto di Mestre e che i medesimi coniugi hanno acqui- stato in comunione da una società la nuda proprietà dell'appartamento in Portisco di Olbia con atto auten- ticato in data 3 dicembre 1981 rep. 7898 notaio Carbo- ne di Cesano Maderno. La tesi del ricorrente - secondo cui la scrittura privata del 1° marzo 1986, contenendo la dichiarazione della MA che riconosceva il carattere personale degli acquisti del VA, consentirebbe di attribuire la proprietà degli immobili al VA non tiene con- to del fatto che al momento della sottoscrizione della scrittura i due beni immobili erano già entrati a far parte della comunione legale, non essendo stato dedot- to in giudizio ed accertato che alla data degli acqui- sti i beni rientrassero nelle categorie previste dal- l'art. 179 c.c. (e cioè, con riferimento alle ipotesi configurabili rispetto al caso in esame, che si trat- tasse: di beni acquisiti per effetto di donazione, quando nell'atto di liberalità non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- di beni di uso - di beni che servono al- strettamente personale;
di beni ottenuti a l'esercizio della professione;
- di beni acquisiti titolo di risarcimento del danno;
con il prezzo del trasferimento dei beni personali so- 10 praelencati o col loro scambio) e che ricorressero per alcuni di essi le ulteriori particolari condizioni previste dall'art. 179, secondo comma, per l'attribu- zione della qualità di beni personali (esclusione dal- la comunione risultante dall'atto di acquisto se di esso sia stata parte anche l'altro coniuge). Il riconoscimento contenuto nella suddetta scrit- tura privata non costituisce un atto idoneo a trasfe- rire la proprietà sugli immobili. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza dei vi- zi lamentati dal ricorrente. --) E' opportuno a questo punto esaminare congiun- tamente il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale in presenza di ragioni di connessione. Il terzo motivo del ricorso principale esprime una doglianza di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo all'assegnazione della casa coniugale, con violazione dell'art. 155 c.c. Ove riconosciuta (per quanto rilevato nel prece- dente mezzo d'impugnazione) l'erroneità del presuppo- sto, resterebbe travolta anche la decisione sull'asse- gnazione della casa coniugale. In via subordinata, ri- leva il ricorrente che la Corte d'appello non aveva 11 tenuto conto che il criterio per l'assegnazione della casa coniugale non è basato solo sull'affidamento dei figli, essendo esaminabili altri aspetti, non valutati nella specie. In particolare, si trattava della casa paterna del VA;
era stata la moglie ad abbandonare il tetto coniugale ed ella aveva comoda possibilità di alloggio nella casa della madre a EZ, dove aveva posto la propria residenza. Inoltre, nella determina- zione dell'assegno di mantenimento a favore della mo- glie in primo grado si era certamente tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale al VA, sic- ché appare contraddittoria la modifica di una disposi- zione senza idonea valutazione dell'altra. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante l'as- segnazione della casa coniugale, nonché violazione de- gli artt. 155 e 156 c.c. La Corte d'appello aveva negato l'assegnazione al- la MA della metà della casa coniugale, nono- stante che fosse stata data la prova in primo grado dell'avvenuta divisione materiale dell'immobile, sic- ché l'assegnazione di una delle due unità andava ef- fettuata non solo nel rispetto del diritto di compro- prietà dei coniugi ma ugualmente in base a criteri di 12 tutela del coniuge più debole. --) I motivi sono entrambi infondati. Non ricorrono le condizioni per l'affidamento al VA della casa coniugale in mancanza di affidamento di figli minori (art. 155, comma 3, C.C.), ovvero di convivenza con figli maggiorenni non economicamente indipendenti, e non avendo comunque il VA nemmeno diritto al mantenimento per mancanza di adeguati red- diti propri (cfr. Cass. 11 aprile 2000 n. 4558, 7 lu- glio 1997 n. 6106). Quanto alla domanda di assegnazione di una porzio- ne della casa coniugale avanzata dalle moglie, non sussiste né il denunciato vizio di violazione di leg- ge, data la natura discrezionale del potere del giudi- ce di assegnare la casa coniugale al coniuge non affi- datario di figli minori (né convivente con figli mag- giorenni non economicamente indipendenti) avente del diritto al mantenimento, né vizio di motivazione, es- sendo le ragioni del diniego addotte dalla Corte di appello (necessità della fisica divisibilità degli im- pianti e dell'esperimento di procedure amministrative, operazioni attivabili dalle parti in separata sede nell'esercizio delle loro facoltà di condomini, in al- ternativa alla divisione del bene) esenti da errori logici o giuridici. 13 Possono essere pure esaminati congiuntamente, -- ) per ragioni di connessione, il quarto motivo del ri- corso principale ed il primo motivo di quello inciden- tale. Con il quarto motivo il ricorrente principale la- menta omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione sul punto essenziale della determinazione del- l'assegno di mantenimento a favore della MA ed a carico del VA, con violazione e falsa applica- zione dell'art. 156 c.c. La Corte di appello aveva trascurato che la situa- zione economica della MA era migliorata dopo la morte della madre, intervenuta successivamente alla decisione di primo grado. Col solo reddito della casa in EZ ereditata dalla madre la MA percepi- sce una somma maggiore dell'assegno stabilito a carico del VA. Era stata pure ignorate che in base ad una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva in una causa tra la madre della MA ed il VA, la MA, unica erede della madre, può ottenere la disponibilità di circa 265 milioni di lire, oggetto di un sequestro giudiziario convalidato. La MA inoltre percepisce l'affitto di un negozio sito in Ve- nezia per la quota di metà (lire 900.000 mensili), es- sendosi estinto l'usufrutto a favore della madre ed 14 essendo tale reddito svincolato dalla gestione del cu- stode giudiziario in conseguenza dell'essere venuta con la morte della madre della MA, la ma- meno, teria del contendere. La MA presta inoltre at- tività di lavoro e deve ritenersi che il suo conviven- te (lauto pensionato ENEL) provveda anche al di lei mantenimento. La Corte d'appello, pur avendo ritenuto che la MA è comproprietaria sugli immobili pre- tesi dal marito, non ne ha tenuto conto sotto il pro- filo patrimoniale a favore della prima, né ha tenuto conto della modificazione derivante dalla mancata as- segnazione al VA della casa coniugale. лв E' pertanto incomprensibile, secondo il ricorren- dal te, la mancata riduzione dell'assegno stabilito Tribunale (sino alla morte della madre della Macciar- di), nonostante le circostanze riguardanti il reddito della moglie, ignorate dal primo giudice ed evidenzia- te in appello, del ricavo della vendita dell'immobile in Spinea, della retribuzione lavorativa e del mante- nimento da parte del convivente. Ancor più incompren- sibile, il mancato annullamento dell'assegno alimenta- re dopo la morte della madre della MA. Con il primo motivo la ricorrente incidentale de- nuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante la 15 misura dell'assegno di mantenimento, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. La Corte aveva confermato la misura dell'assegno di mantenimento senza tenere conto dei miglioramenti del reddito del VA. Da una lettera della Banca Po- polare di Novara del 12 luglio 1994 risultava che il VA aveva ottenuto la somma di circa 132 milioni di lire quale liquidazione delle competenza ancora a lui spettanti a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. Si era poi dimostrato che il VA esercitava l'attività di promotore finanziario Genercomit come un vero e proprio lavoro, tanto da aver pubblicizzato nelle pagine telefoniche la sua nuova qualifica lavo- rativa. Era stato chiesto un ordine del giudice alla Genercomit del prospetto delle provvigioni, ma l'istan- za istruttoria non era stata ammessa, anche se la Mac- ciardi aveva appurato da un procedura di pignoramento presso terzi che in soli due mesi e mezzo il VA aveva percepito per provvigioni ben 20.000.000=. L'as- segno di mantenimento avrebbe potuto essere fissato quantomeno in lire 2.000.000 mensili a far data dagli anni 1994-1995, considerato che il VA percepisce mensilmente circa 18.900.000 (di cui 5.000.000 a tito- lo di pensione, lire 900.000 a titolo di affitto del negozio a EZ, lire 3.000.000 quali canoni locati- 16 vi per l'affitto a studenti di metà della casa coniu- gale, circa 10.000.000 dalla Genercomit, senza tener conto delle rendite provenienti dagli investimenti in titoli o in borsa delle liquidità e del godimento del- la casa coniugale in EZ e della nuda proprietà dell'appartamento di Portisco-Olbia). La MA aveva contribuito in 25 anni di matrimonio a costruire un patrimonio familiare di tutto rispetto, ad aiutare il marito a laurearsi ed a migliorare la sua posizione economica raggiungendo livelli dirigenziali presso un istituto di credito. La Corte d'appello aveva conside- rato che la MA partecipa al godimento del red- dito di lavoro del suo convivente pensionato che de- ve far fronte alle sue necessità senza che tale cir- costanza fosse stata provata. Ella in realtà provvede ai suoi bisogni con il solo assegno di mantenimento del VA, mentre non è vero che ricavi un reddito dalla casa in EZ ereditata dalla madre, in quanto il bene era sfitto e necessitava di lavori di restau- ro. --) Anche questi ultimi due motivi sono infondati. Per il riconoscimento del diritto del coniuge se- parato ad un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., la mancanza di redditi adeguati deve essere intesa co- me difetto di redditi sufficienti ad assicurare al Co- 17 niuge stesso il tenore di vita goduto prima della se- parazione (Cass. 4 aprile 1998 n. 3490, 14 agosto 1997 n. 7630). Ai fini della quantificazione dell'assegno a favore del coniuge separato - che è il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, in- censurabile in cassazione, ove immune da vizi di moti- vazione - i redditi dei coniugi non devono essere ac- certati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive situa- zioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione di un assegno corrispondente alle esigenze del coniuge beneficiario (Cass. 14 luglio 1994 n. 6612) Nella specie, la Corte d'appello è pervenuta alla conclusione che esiste un notevole squilibrio delle condizioni patrimoniali tra le parti in danno della MA e che questa non dispone di redditi adeguati alle condizioni di vita precedenti alla separazione, ritenendo poi congruo l'assegno di mantenimento nella misura fissata dal Tribunale, dopo aver effettuato una dettagliata analisi delle condizioni economico- patrimoniali di ciascuno dei coniugi. La Corte di me- rito ha tenuto conto, in particolare, per quanto ri- guarda la MA: della vendita dell'appartamen- - dell'attività lavorativa to in Spinea nel 1995; 18 della medesima in un bar-ristorante posto all'interno di un circolo ippico, in collaborazione con il suo convivente e con il figlio CO;
dell'acquisto per successione dalla madre di una casa su due piani a EZ;
e, per quanto riguarda il VA: - del- l'attività di promotore finanziario, coerente alla professionalità precedentemente acquisita;
- alla percezione di una pensione, il cui livello è stato va- lutato con riferimento all'ultimo reddito dichiarato;
della percezione nel 1994 di circa 132.000.000 per competenze ancora spettanti del trattamento di fine rapporto;
del godimento esclusivo della casa coniu- gale di EZ e dell'appartamento di Portisco, immo- bili entrambi in comproprietà con la moglie. La decisione della Corte d'appello è coerente con i principi di diritto sopra enunciati e, essendo ra- gionevolmente fondata su una serie di elementi rile- vanti ai fini dell'accertamento del diritto all'asse- gno di mantenimento ed alla sua quantificazione, esente da vizi logici o giuridici. In realtà, le parti in causa prospettano in questa sede una diversa valu- tazione delle risultanze processuali in punto di fatto che non può formare oggetto del presente giudizio di legittimità. --) Il ricorso principale e quello incidentale de- 19 vono essere, pertanto, rigettati. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. Il Cons. est. Il Presidente Manu B Dott. Bonomo Dott. Vincenzo Baldassarre Viney Baldo ne Bonours CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti # 19 APR. 2001 The falah . IL CANCELLIERE Misi P res I E D ) O 4 A A 7 R . T S n T S S 7 S O I 8 A P 9 T G 1 M I E o ' A z R L r R a L I T m A D L 6 D A , E e I O g T L g N N e L L G E O S 9 O 1 B . E t r A A ( D 2 020