Sentenza 19 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5752 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
57 52 /0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALITA LA CORTE SUPREMA DI SJAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14237/99 ANNUNZIATA Presidente Dott. Michele Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO LAMORGESE Cons. Relatore Cron.2. 12408 Dott. Antonio Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 13/02/01 Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in Roma, NI FO, elettivamente viale delle Medaglie d'Oro n. 419/G, presso l'avv. Tito Lucrezio Milella, che con l'avv. Vincenzo Scopelliti lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 6000 FA VA, elettivamente domiciliato in Roma, via 19 APR. 2001 IL CANCELLIERE Crescenzio n. 91, presso l'avv. Luigi De Stefano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente - e contro 729 1 AI LA intimata nonché sul ricorso n. 15516/99 proposto da: AI LA, elettivamente domiciliata in Roma, via Domodossola n. 28, presso lo studio legale Bucca Salazar, e rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pennestri, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
NI FO e FA VA - intimati avverso la sentenza n. 328 del Tribunale di Reggio depositata il 31 dicembre 1998 (R.G. n. Calabria 405/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 17 novembre/31 dicembre 1998, ha riformato la decisione in data 7 febbraio/1° luglio 1997, 2 appellata da VA FF, con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da costui nei confronti di FO NI e di LA IE, titolari rispettivamente della ditta Satim e della Bruzia Trasporti, tendente ad ottenere la loro condanna in solido al pagamento della somma di lire 18.202.879, a titolo di differenze retributive, oltre al risarcimento dei danni per l'omesso versamento dei previdenziali. A sostegno della suacontributi pretesa, il FF nel ricorso al Pretore aveva dedotto di aver lavorato in qualità di ragioniere alle dipendenze del NI, nella impresa di trasporto Satim, dal maggio 1983 sino al maggio 1984, senza libretto di lavoro, senza che gli fosse rilasciata la busta paga e senza il versamento dei contributi assicurativi;
di essere passato nell'aprile 1984, alle dipendenze della Bruzia Trasporti di LA IE, operante in stretto' collegamento con la precedente ditta, senza che vi fosse soluzione di continuità tra i due rapporti lavoro e con le medesime mansioni di impiegato d'ordine addetto alla contabilità; di aver percepito retribuzioni inferiori a quelle spettanti in relazione all'inquadramento che gli competeva 3 nel terzo livello del ccnl per i dipendenti da imprese di trasporto per conto terzi;
di aver prestato lavoro straordinario per circa undici ore mensili e di avere percepito il trattamento di fine rapporto e l'indennità di preavviso in misura inferiore a quella dovuta. Il giudice del gravame, ritenuta in base alle risultanze di causa la sussistenza di distinti rapporti di lavoro subordinato con i due convenuti con mansioni rientranti nell'ambito del dedottoe livello retributivo, ha riconosciuto il credito del FF nei confronti del NI in lire 7.492.320 per differenze retributive e indennità sostitutiva del preavviso e in lire 836.561 per trattamento di fine rapporto, e nei confronti dell'IE in lire 9.808.349 per differenze retributive e in lire 579.069 per differenze sul trattamento di fine rapporto, ed inoltre ha condannato costoro, in solido, al risarcimento in favore del lavoratore dei danni conseguenti all'omesso versamento dei contributi assicurativi, da liquidarsi in separato giudizio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NI, formulando quattro motivi. L'IE ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale con due motivi. Il FF ha resistito con controricorso. I due ricorrenti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. civ., i due ricorsi, principale e proc. incidentale, vanno riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, e si addebita pure al Tribunale di non avere rilevato la inammissibilità della domanda nuova proposta dal lavoratore, con la modifica nel corso del giudizio della causa petendi, diversa da quella riportata nel ricorso introduttivo del giudizio. Si contesta al Tribunale di avere interpretato la domanda proposta nel senso della sussistenza di distinti rapporti di lavoro alle dipendenze di due imprese diverse seppure in stretto collegamento fra loro, contro la deduzione del FF, il quale aveva sostenuto la unicità del rapporto di lavoro espletato in favore della Satim 5 e della Bruzia Trasporti, affermando che fra queste vi era una società di fatto. La censura è infondata. Secondo il principio più volte affermato da questa Corte (v. sentenze Sez. unite 21 febbraio 2000 n. 27, e Sezioni semplici 10 febbraio 2000 n. 1461, 20 novembre 1998 n. 11753), spetta al giudice del merito procedere, sulla base dei fatti dedotti dalla parte e tenendo conto delle finalità del provvedimento richiesto, alla interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, indipendentemente da quella attribuitale dalla parte, ma con il limite della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Tale regola, posta dall'art. 112 cod. proc. civ., si sostanzia infatti nel dovere del giudice di giudicare su tutti i fatti allegati nella domanda, considerata nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi, e la regola invece è violata, così verificandosi il vizio di ultrapetizione, quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi obiettivi dell'azione (causa petendi e petitum), sostituisca i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) oppure rilevi d'ufficio un'eccezione che essendo diretta ad invalidare l'avversa pretesa può essere proposta soltanto dalla parte interessata (cfr. Cass. 16 luglio 1997 n. 6476). Facendo applicazione di tali principi, si deve rilevare che nella specie il Tribunale si è limitato a discostarsi dalla qualificazione giuridica dell'unicità del rapporto di lavoro ritenuta dal lavoratore in relazione alle prestazioni svolte in favore dei due datori di lavori, ricorrenti in questa sede, lasciando inalterati i fatti dedotti dal FF a sostegno della sua pretesa. Non vi è stata quindi, contrariamente a quanto assume il NI, immutazione della causa petendi, dovendo questa essere intesa non come il complesso delle ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio ma come l'insieme delle circostanze di fatto poste a fondamento di essa (cfr. per tutte Cass. 15 settembre 1997 n. 9176). Né del resto può ritenersi che con l'affermazione di due distinti rapporti di lavoro del medesimo lavoratore con parti datoriali diverse, in luogo di un unico rapporto di lavoro facente capo a due 7 datori di lavoro, vi sia stata una modifica dei presupposti fattuali che abbia determinato un'alterazione dell'oggetto sostanziale della pretesa e dei termini della controversia con l'introduzione di un diverso tema d'indagine, in quanto la situazione di fatto affermata dalla sentenza impugnata con la duplicità di rapporti di lavoro indipendenti fra loro seppure in stretto collegamento temporale e spaziale, costituisce un minus rispetto a quella dedotta dal lavoratore con la deduzione di una società esistente fra i medesimi datori di lavoro e nella quale è compresa. Con il secondo mezzo di annullamento il NI denuncia travisamento dei fatti ed assume che il giudice del merito ha dato una visione distorta delle risultanze di causa, ritenendo l'attendibilità di alcuni testimoni, che invece, per motivi diversi, non erano credibili. A disattendere questo motivo è sufficiente rilevare che il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione ma, importando un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità, costituisce un errore contro cui è esperibile soltanto il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. 8 civ. (giurisprudenza costante: V. fra le più recenti Cass. 3 febbraio 2000 n. 1195, Cass. 27 marzo 1999 n. 2932, Cass. 28 novembre 1998 n. 12089). Quanto alla doglianza sulla attendibilità di alcuni testimoni, essa è inammissibile non solo perché non sono riportate, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. Cass. 4 dicembre 1999 n. 13566, Cass. 11 ottobre 1999 n. 11386, Cass. 12 maggio 1999 n. 4684 e numerose altre) le deposizioni alle quali il ricorrente si riferisce, ma anche perché, senza che siano stati dedotti vizi di ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle prove, la censura si risolve in un apprezzamento negativo delle medesime prove testimoniali. Va qui il principio ripetutamenteinfatti ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, affermato secondo cui il vizio di omessa od insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità a norma dell'art. 360 n. 5 cod. pro. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso 9 difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. per tutte Cass. sez. unite 11 giugno 1998 n. 5802). Con il terzo motivo il NI denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata e sostiene che la lettura complessiva di questa dà luogo a forti perplessità sulla correttezza e sulla logica del ragionamento viziato da forzature normative, giurisprudenziali tra loro contraddittorie ed erronee. Anche questa doglianza è inammissibile, per la specificazione dei vizi di motivazionemancata enunciati nella rubrica del motivo. Il ricorso per cassazione che sia proposto per vizi di motivazione 5 cod. proc.della sentenza impugnata (a rt. 360 n. 10 civ.), deve contenere, a norma dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d'illogicità del ragionamento del giudice, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi (Cass. 30 marzo 2000 n. 3904, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11121). Tali evidentemente non sono le perplessità secondo il lessico comune indecisione, incertezza - che il peraltro in manieraricorrente ha ritenuto, assolutamente vaga, nel ragionamento seguito dal giudice, per cui in definitiva la censura si pone come una generica sollecitazione di riesame del merito, non consentita al giudice di legittimità. Assorbito è il quarto motivo di ricorso, con il quale il NI, nel denunciare violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., si duole della regolamentazione delle spese del giudizio adottata dal Tribunale, da porre invece, a suo avviso, a 11 carico del lavoratore, per l'infondatezza dell'appello proposto dallo stesso. Con il primo motivo del ricorso incidentale così testualmente rubricato Violazione dell'art. 360 di norme di legge e falsa applicazione in relazione a norme contrattuali. Difetto di motivazione. Erronea valutazione delle prove. Violazione di legge la IE censura la sentenza - impugnata in ordine alla valutazione delle risultanze di cause, le quali, a suo avviso, non potevano portare né all'affermato inquadramento né al riconoscimento delle differenze retributive. Il FF, sostiene la ricorrente, nessuna prova certa aveva fornito relativamente alle mansioni espletate né sul lavoro straordinario che assumeva di aver prestato. La censura è infondata in relazione ad entrambi i profili nei quali si articola. Quanto all'inquadramento del lavoratore, il Tribunale, dopo avere rilevato la incontestata erogazione da parte della datrice di lavoro della quattordicesima mensilità e quindi sulla base di tale rilievo il recepimento da parte della stessa IE, sebbene non iscritta all'associazione stipulante, il ccnl all'epoca vigente, ha osservato che le mansioni 12 espletate dal FF, come specificate dalla stessa IE nell'interrogatorio reso nel corso del giudizio (il FF era stato assunto come fattorino, si occupava di recarsi alla posta o alle banche per versamenti e comunque per lavori esterni) corrispondevano alla previsione del contratto collettivo, lettera n) del terzo livello che riguardava i fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti e versamenti in banca, pagamento e/o incassi. Con queste argomentazioni il Tribunale ha dato conto delle fonti del proprio convincimento e degli elementi che ha ritenuto più attendibili ai fini dell'inquadramento del lavoratore. E una volta ritenuta l'applicabilità del contratto collettivo anche nei confronti della IE per l'implicito suo recepimento derivante dal comportamento della stessa (aveva applicato le clausole al rapporto di lavoro in questione), senza che la statuizione sia stata sottoposta a censura, si deve anche rilevare che esente da vizi è il procedimento seguito dal giudice del merito per l'inquadramento del lavoratore: il Tribunale (v. pag. 11 della sentenza), accertate in fatto le attività lavorative in concreto svolte, ha individuato la 13 figura professionale prevista dal contratto collettivo di categoria ed ha quindi proceduto al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, così attenendosi alle fasi che in tema di inquadramento del lavoratore devono, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856, Cass. 2 aprile 1999 n. 3195), essere seguite. Riguardo allo straordinario, il giudice del gravame ha evidenziato che dalle prove testimoniali emerse era risultata una protrazione dell'attività lavorativa prestata dal FF di due ore al giorno rispetto all'orario normale di lavoro ammesso dalla IE (v. pagg. 9 e 10 della sentenza) e ciò è sufficiente ad integrare la prova che il lavoratore è tenuto a fornire laddove richieda il compenso per lavoro straordinario (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006, Cass. 19 novembre 1999 n. 12884). Né d'altra parte la ricorrente ha lamentato la erroneità dei conteggi in ordine a tale compenso. Con il secondo motivo la IE denuncia difetto di motivazione e vizio di ultra ed extrapetizione. Critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto al FF differenze retributive 14 - anno 1983 con riferimento ad un periodo di tempo e i primi tre mesi del 1984 antecedente a quello - in cui era stato instaurato il rapporto di lavoro con la Bruzia Trasporti, come documentato ed accertato. Tale errore compiuto dal giudice del merito, deduce la ricorrente, ha portato alla duplicazione di pagamento e conseguentemente ad un petitum assolutamente non richiesto dall'interessato. Neanche questa censura può essere accolta, dovendosi rilevare che qui non si tratta di una pronuncia che abbia oltrepassato i limiti della domanda, ma di un errore in cui il giudice del gravame è incorso nella determinazione, effettuata a pag. 12 della sentenza impugnata, del periodo dell'attività lavorativa svolta dal FF alle dipendenze della Brutia Trasporti, privo di incidenza ai fini della decisione, essendo il medesimo periodo esattamente individuato in altra parte della pronuncia dall'aprile 1984 al 3 luglio 1985 (v. pag. 3 della sentenza) e come risulta incontroverso in atti. Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati e il NI e l'IE, in quanto soccombenti, sono tenuti alla rifusione nei confronti del FF delle 15 spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna il NI e l'IE al pagamento in favore del FF delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 33.000. oltre a lire 3.000.000=(tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. бионы Коморец M. Phillie IL CANCELLIERE Deposis elleria 1 8 2001 CANCELLERE 3 0 3 1 5 A I . S . D S T , A R N O T A , ' L 3 L L A 7 L S - O E E 8 B - P D I S 1 I D I 1 S N A N G E T E S O S G I O G A P A E D M L I E O , T A A O T I L D R R T L I E S E I T D D G N O E E R S E 16