Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
In relazione al delitto di favoreggiamento commesso dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, in quanto la condotta tenuta dall'imputato non presentava alcuna idoneità funzionale ad evitare il suddetto nocumento, posto che non aveva mai negato di aver acquistato la droga per consumo personale, ma soltanto sostenuto di non averla acquistata dall'effettivo cessionario)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2007, n. 30535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30535 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/07/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1049
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17531/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova;
nel procedimento a carico di:
ZI AJ, nato l'[...] a [...];
avverso la sentenza emessa il 27 settembre 2006 dal Tribunale di Chiavari;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello;
sentito l'avv.to Vernazza Andrea, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Chiavari ha assolto ZI AJ dal reato di favoreggiamento perché il fatto non costituisce reato.
L'imputato era stato sorpreso a ricevere due involucri di plastica da tale HI NA, a cui aveva consegnato una somma di denaro;
sottoposto ad immediata perquisizione da parte di ufficiali della Guardia di Finanza, che avevano assistito alla scena, venne trovato in possesso dei due involucri contenenti sostanza stupefacente, che la consulenza tossicologica, disposta successivamente dal pubblico ministero, accertò essere cocaina in modica quantità (gr. 1,43);
nell'immediatezza dei fatti l'imputato dichiarò agli operanti che NA gli aveva consegnato solo un pacchetto di gomme ed una banconota da cinque Euro, mentre la cocaina gli era stata consegnata, in precedenza, da un altro ragazzo di cui non conosceva il nome;
la stessa versione confermò in sede di spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
Per questi fatti AJ è stato citato a giudizio per il reato di favoreggiamento personale, sul presupposto che le sue false dichiarazioni fossero dirette ad aiutare NA ad eludere le investigazioni.
Il Tribunale, dopo aver premesso che dalla testimonianza resa dall'ufficiale verbalizzante e dalla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dello stesso NA emergeva pacificamente che AJ aveva acquistato della cocaina dal NA e che la versione dei fatti fornita dall'imputato non corrispondeva al vero, ha tuttavia applicato alla fattispecie l'esimente di cui all'art. 384 c.p., ritenendo che le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non fossero dirette ad aiutare il venditore, ma ad evitare a se stesso un grave ed irreparabile danno, derivante dall'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 per il semplice consumatore di stupefacenti.
2, Contro questa decisione il Procuratore generale di Genova ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea interpretazione dell'art. 384 c.p. in relazione all'art. 378 c.p.. Secondo parte ricorrente non avrebbe dovuto applicarsi l'esimente dell'art. 384 c.p. per un delitto di favoreggiamento contestato al consumatore di stupefacenti il quale ha agito al fine di sottrarsi alle sanzioni amministrative, in quanto al sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 non può essere riconosciuto quel carattere di nocumento, grave e inevitabile, alla libertà o all'onore richiesto dall'art. 384 c.p., tenuto conto che le stesse sanzioni possono essere evitate qualora l'interessato si sottoponga al programma terapeutico.
Inoltre, si mette in rilievo come la commissione del delitto di favoreggiamento, per essere esentato da pena ex art. 384 c.p., dovrebbe per lo meno presentare il requisito della idoneità ad evitare il nocumento: nella specie, invece, l'imputato è stato visto ricevere lo stupefacente e le sue false dichiarazioni potevano avere solo lo scopo di aiutare lo spacciatore ad eludere le investigazioni, non quello di difendere se stesso dalle conseguenze derivanti dall'illecito amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1. Non può condividersi quanto sostenuto nel ricorso circa l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. nel reato di favoreggiamento commesso dal tossicodipendente, che abbia agito al fine di sottrarsi alle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 75. Sulla questione sono intervenute recentemente le Sezioni unite (sent. 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea) che, aderendo ad un indirizzo interpretativo pressoché unanime in giurisprudenza, hanno riconosciuto che il "nocumento grave e inevitabile nella libertà o nell'onore", può derivare anche dall'applicazione di sanzioni amministrative che, come quelle previste dal citato art. 75, possono comportare una temporanea incapacità di ottenere autorizzazioni amministrative ovvero la loro sospensione, incidendo sulla libertà personale e sull'onorabilità del soggetto, precisando che il requisito dell'inevitabilità del pregiudizio non è escluso dalla circostanza che l'interessato può richiedere di sottoporsi al programma terapeutico previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 122 con conseguente sospensione del procedimento sanzionatorio che si concluderà con l'archiviazione dell'illecito qualora il programma sia positivamente attuato. A questo proposito le Sezioni unite hanno affermato che l'ammissione al programma costituisce facoltà discrezionale del prefetto e che, in ogni caso, la stessa opzione terapeutica comporta "limitazioni della libertà e potenziale pregiudizio per la reputazione del soggetto", rilevando che la questione deve comunque considerarsi superata dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 dicembre 2005, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, secondo cui l'ammissione al programma terapeutico e socio riabilitativo non determina più la sospensione del procedimento sanzionatorio, ma la revoca delle sanzioni adottate in caso di esito positivo dello stesso.
3.2. Ciò premesso, deve riconoscersi che nel caso in esame la sentenza impugnata ha operato un'applicazione erronea della causa di non punibilità, omettendo qualsiasi verifica in concreto e limitandosi ad affermare assiomaticamente che la condotta contestata all'imputato fosse diretta non ad aiutare il Benadbeslam, ma a salvare se stesso da un grave e irreparabile danno.
Le Sezioni unite citate hanno affermato come l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 384 c.p. non sia automatica, ma subordinata alla verifica, in concreto, della gravità del pregiudizio, sulla base delle "risultanze acquisite e di eventuali allegazioni dell'interessato", in quanto la sospensione delle autorizzazioni amministrative non sempre ha quella valenza di "gravità" richiesta dalla norma, dovendo risultare che tale situazione incida in maniera rilevante sul lavoro, sulle attività o sulla vita di relazione del soggetto, di cui il giudice deve valutare anche la personalità, tenendo conto dell'ambiente in cui vive e della considerazione che riscuote nella società.
3.3. Invero, nel caso di specie la condotta tenuta dall'imputato non può essere ricompresa nella causa di non punibilità di cui all'art.384 c.p., in quanto non presenta alcuna idoneità funzionale ad evitare il nocumento, dal momento che AJ non ha mai negato di aver acquistato la modesta quantità di cocaina per consumo personale, ma ha solo sostenuto di non averla acquistata dal Benadbeslam. Ne consegue che le dichiarazioni rese dall'imputato non erano dirette allo scopo di salvare se stesso da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, avendo egli ammesso comunque l'acquisto dello stupefacente per uso personale.
4. Per le ragioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, disponendo, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello, che dovrà conformarsi ai principi sopra stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2007