Sentenza 10 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è consentita la confisca delle sole parti di un edificio realizzate con il reimpiego di utili costituenti profitto illecito, in quanto esse, per l'inscindibilità delle parti componenti l'immobile, non sono suscettibili di utilizzazione separata. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio dell'accessione, previsto dall'art.934 cod.civ., non trova applicazione qualora l'immobile suscettibile di confisca sia di valore ampiamente superiore rispetto al terreno sul quale è stato realizzato e del quale non sia controversa la provenienza lecita) .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2018, n. 10105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10105 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2018 |
Testo completo
101 05-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente Anna Petruzzellis Sent. n. sez. 2205 Maurizio Gianesini CC 10/10/2018 R.G.N. 11314/2018 Andrea Tronci Mirella Agliastro Relatore - Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AS NO NG RI, nata a [...] il [...] avverso il provvedimento del 19/12/2017 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
lette, la nota depositata il 10/8/2018 dal Procuratore Generale presso questa Corte dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 19/12/2017, la Corte di appello di Brescia T rigettava il ricorso proposto in data 05/06/2017 da NO NG RI 'avverso il decreto del Tribunale di Brescia in data 16/05/2017, ai sensi dell'art. 27 d.lvo n. 159/11. NO NG aveva impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Brescia Sezione Misure di Prevenzione con il quale era stata disposta la confisca di beni immobili e di una azienda agricola alla stessa intestati. し Il 10/01/2017 era stato emesso un decreto di sequestro di una serie di terreni e di animali equini riconducibili al proposto BL MA e alla coniuge oggi ricorrente. In particolare i cavalli erano di proprietà della NO sebbene di uno, l'amministrazione giudiziaria avesse segnalato la inesistenza. All'esito della perizia di stima era emersa, nei terreni già sequestrati, la presenza di altri immobili e fabbricati oggetto di un secondo sequestro, costituiti da un'abitazione, un'azienda agricola, la corte esclusiva, tettoia, fienile e piscina. Il Tribunale aveva riconosciuto la presunzione di fittizia interposizione di alcuni beni a carico di NO NG meglio specificati a pag. 4 del provvedimento della Corte, desunta dall'esiguità dei redditi percepiti dalla stessa, dal fatto che l'impresa individuale costituita nel 2005 dalla NO - e quindi in periodo coincidente con i traffici delittuosi di BL MA era in effetti gestita dal - predetto BL. Era stata rilevata la sproporzione tra i redditi dei coniugi BL- NO e gli investimenti immobiliari della NO posti in essere negli anni compresi tra il 2005 ed il 2012 come emergeva dalle annotazioni del R.O.S. dei Carabinieri di Brescia nelle date 5/10/15 e 29/12/2016. L'interessamento del BL nella gestione e conduzione dell'azienda agricola e nell'allevamento dei cavalli, trovava riscontro anche nell'attività di intercettazione telefonica disposta nei procedimenti penali a carico di BL MA che vedevano il predetto coinvolto in prima persona nelle attività relative e da cui emergeva anche che lo stesso utilizzava le pertinenza dell'azienda con i sodali dell'organizzazione criminale dedita al narcotraffico. BL era stato riconosciuto responsabile di attività di spaccio di stupefacenti. Dagli accertamenti bancari risultava inoltre che l'analisi dei flussi di entrata e uscita sui conti correnti riconducibili alla NO aveva individuato versamenti in contanti per importi rilevanti proprio negli anni 2007-2008 e la scomparsa di versamenti e prelievi dal 2009, epoca coincidente con l'arresto di BL MA avvenuto nel mese di giugno 2009. Il 22/1/2009 erano stati sequestrati a due soggetti 40 chilogrammi di cocaina destinati a BL MA. Tale sequestro aveva interrotto il flusso di liquidità nei conti che evidenziavano le disponibilità finanziarie costituenti il provento di tali attività. La presunzione di cui all'art. 19 d.lvo n. 159/11 si coniugava con l'accertata assenza di disponibilità economiche della NO quale terza intestataria che costituiva sintomo della fittizietà dell'intestazione. E inoltre la ditta individuale formalmente intestata alla donna era di fatto gestita da BL MA ed operava proprio sui terreni che erano stati acquistati dalla donna nei mesi di luglio, ottobre e novembre del 2005 e quindi nelle disponibilità immobiliari pertinenti all'azienda. Sotto il profilo della sperequazione era stata rilevata una netta sproporzione tra i redditi percepiti dai coniugi e il valore degli immobili acquistati o realizzati in quegli anni proprio in 2 а к epoca coincidente con i traffici illeciti di BL MA. Pertanto si trattava di "frutto o reimpiego" o comunque di illeciti accumuli, confiscabili ai sensi dell'art. 24 d.lvo n. 159/11 ma anche investimenti effettuati fittiziamente dalla moglie al fine di sottrarli ai provvedimenti ablativi;
sussisteva inoltre la sproporzione tra le disponibilità economiche dei citati coniugi ed il valore degli immobili: invero tra il 1997 ed il 2013 erano stati dichiarati dai coniugi redditi lordi piuttosto modesti, inferiore a 10.000,00 euro, ad eccezione degli anni 1999 e 2003. Nello stesso periodo erano stati acquistati e realizzati immobili per un valore di euro 113.000,00, vi erano stati investimenti immobiliari per l'avviamento dell'azienda agricola per un valore di euro 43.200,00; erano stati realizzati ulteriori beni relativi all'azienda, ad eccezione dell'abitazione realizzata dopo il marzo 2012 ed un numero di 35 cavalli su 47 erano stati acquistati in un periodo coevo ai traffici illeciti di BL MA.
2. Ricorre per cassazione NO NG RI RE per il tramite del proprio difensore di fiducia nei confronti di beni caduti in confisca ed intestati ad essa ricorrente (quattro terreni censiti in Pian Camuno acquistati nell'anno 2005, un terreno censito in Darfo Boario Terme, acquistato nell'anno 2007, l'abitazione, l'azienda agricola, una corte esclusiva, una tettoia, un fienile, una piscina non accatastati e n. 5 cavalli). Deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'adozione della confisca (illegittima provenienza dei beni, fittizia intestazione al terzo interessato) nonché in ordine all'applicazione del principio civilistico di cui agli artt. 934 e ss. cod. civ. Secondo la difesa gli acquisti effettuati sono avvenuti in un arco temporale non propriamente sovrapponibile alla commissione dei reati ad opera del proposto, mentre dai documenti sarebbero emerse autonome disponibilità finanziarie da parte della donna che dovrebbero dimostrare la capacità economica della stessa rispetto ai beni di cui risulta titolare consentendo di superare la presunzione dell'illecita provenienza dei beni sottoposti a vincolo reale. La difesa denuncia difetto di motivazione con riferimento alle somme con le quali erano stati acquistati i cavalli, compatibili con le disponibilità economiche della ricorrente la quale risultava benestante e poteva fare fronte con le proprie risorse economiche agli acquisti effettuati. riferimento allaRileva ancora come la motivazione della Corte, con costituzione dell'azienda agricola, difetti per illogicità, atteso che il valore della stessa si riferisce al valore attuale e pertanto si deve ritenere inesistente la L motivazione sul punto. La Corte di appello, da un lato riconosce che dalla vendita 3 di una cavalla erano stati ricavati 200.000,00 euro utilizzati anche per l'edificazione degli immobili, ma poiché la cavalla sarebbe frutto della gestione di una impresa costituita con somme di provenienza illecita, gli edifici sarebbero stati realizzati in parte con somme di provenienza illecita. Altre quote da ritenere lecite impiegate per la costruzione di parti degli edifici derivavano da fondi leciti ossia dalla cessione di quote S.A.V. Autoservizi s.r.l. per la realizzazione di immobili pertinenziali all'azienda agricola. Quanto alla applicazione dell'art. 934 e ss. cod. civ. secondo cui l'opera costruita sul suolo appartiene al proprietario del suolo, tranne che non sia stato costituito un diritto di superficie, la difesa, dopo avere richiamato principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che "nel caso in esame si sarebbe dovuta verificare la situazione contraria".
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle note scritte allegate ha osservato che emerge dagli atti che BL MA, nel periodo dell'acquisto dei terreni tra luglio e novembre 2005, era dedito ad intensa attività di narcotraffico;
quanto all'avviamento dell'azienda agricola e all'acquisto dei cavalli nel periodo tra il 2004 ed il 2007, si rileva che tre cavalli dei quattro confiscati provenivano dalla gestione di un'azienda che trova la sua origine nell'impiego di capitali provenienti dal narcotraffico;
la vendita di una cavalla era frutto della gestione di un'impresa costituita interamente con somme proveniente da attività illecita, cosicchè l'illiceità genetica dell'acquisto dell'azienda si riverbera sui profitti della stessa e sui beni acquistati con il reimpiego, legittimandone la confiscabilità. Quanto al dossier titoli intestato alla NO, in esso erano confluiti gli importi derivanti dalla vendita dei titoli, ma le somme non combaciavano esattamente con la somma degli acquisti di tre dei cinque terreni, inoltre il conto era alimentato con versamenti in contanti e con assegni di cui non è nota la causale e comunque non risultano redditi leciti. Infine per quanto riguarda i cavalli, il decreto rimarca che non risulta traccia della provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto così come per la costituzione dell'azienda agricola. Relativamente alla confisca degli edifici adibiti ad abitazione di cui la Corte ha precisato che la realizzazione era avvenuta con risorse di provenienza in parte lecita ed in parte illecita, si è applicato il principio della inscindibilità delle parti realizzate con fondi leciti e parti con reimpiego di somme di origine illecita. Infine, con riferimento al rapporto tra le costruzioni ed il suolo su cui i fabbricati insistono, la giurisprudenza si riferisce effettivamente all'ipotesi inversa di terreni di provenienza lecita e fabbricati realizzati con proventi illeciti, ma si attribuisce rilievo preminente al maggior valore economico e funzionale del fabbricato. AL 4 Sull'applicazione del principio dell'impossibilità di separare le parti dell'immobile realizzate con risorse lecite da quelle per le quali sono stati utilizzati proventi illeciti, il ricorso non muove nessuna obiezione e non esprime alcuna confutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per indeducibilità ed infondatezza palese delle prospettate censure.
2. Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10 d.lvo 06/09/2011 n.159, è ammesso soltanto per violazione di legge (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Rv. 270080). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente 0 meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, non essendo deducibile, in sede di legittimità, il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. Precisati i limiti, nella materia trattata, del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, osserva questa Corte come la decisione impugnata non meriti, nei termini sopra indicati, censura alcuna.
3. In data 16/05/2017 il Tribunale di Brescia Sezione Misure di Prevenzione aveva applicato la misura della confisca di prevenzione dei beni immobili meglio descritti a pag. 23, 24 e 25 del decreto, facendo seguito ad un precedente decreto emesso il 10/1/2017 che aveva apposto il vincolo di indisponibilità ad un'altra serie di beni. Il presupposto veniva fondato sul fatto che BL MA era ascrivibile nelle categorie di cui agli artt. 1 lett. a) e b) nonché 4 d.lvo n. 5 A 159/11. I beni che erano stati sottratti, erano stati acquisiti nel periodo che coincide con la florida attività di narcotraffico di BL MA, pur nella documentata presenza di redditi astrattamente compatibili con un acquisto da provviste lecite. Sullo stesso presupposto venivano assoggettati a confisca beni intestati alla moglie che non disponeva di redditi propri adeguati. Le allegazioni difensive non sono riuscite a minare il finale giudizio di sproporzione tra i redditi e gli investimenti immobiliari posti in essere negli anni compresi tra il 2005 ed il 2012. 4. La Corte d'appello di Brescia ha puntualizzato che la presunzione di fittizia interposizione a carico della NO si ricava non solo dell'esiguità dei redditi dalla stessa dichiarati, ma anche e soprattutto dal fatto che l'impresa individuale costituita in data 01/06/2005 dalla NO era all'epoca gestita dal proposto, il quale nello stesso periodo di tempo era stato coinvolto quale responsabile di spaccio di notevoli quantità di stupefacenti. Era emerso inoltre l'interessamento di BL MA nella gestione e conduzione dell'azienda agricola e nell'allevamento dei cavalli e addirittura coinvolto nella prima persona nella vendita di tali equini.
5. Sono stati richiamati gli accertamenti bancari sui conti correnti riconducibili alla NO, i quali avevano evidenziato versamenti in contanti per importi rilevanti proprio negli anni 2007-2008 e la totale scomparsa di versamenti e prelievi dal 2009 epoca in cui era avvenuto l'arresto di BL MA nel mese di giugno 2009 (in data 22/01/2009 erano stati sequestrati a sodali del BL 40 chili di cocaina a lui destinati).
6. Quanto all'elemento della sperequazione, viene rimarcata una netta sproporzione tra i redditi percepiti ed il valore degli immobili acquistati o realizzati in epoca perfettamente coincidente con i traffici illeciti di BL MA e perciò da ritenere frutto di reimpiego o comunque di illeciti accumuli confiscabili ai sensi dell'art. 24 d.lvo n. 159/11. 7. Viene inoltre rilevato che l'art. 24 d.lvo n. 159/11 fonda il giudizio di sproporzione non già sui redditi "effettivi", bensì sul reddito "dichiarato" ai fini dell'imposta sul reddito.
8. Correttamente la Corte d'appello ha affermato che non si può disporre la separazione delle parti di edifici realizzate con ricorso a reimpiego di utili provenienti dalla gestione di un'azienda agricola derivante la sua costituzione da fondi di illecita provenienza, da quelle realizzate con impiego di somme di lecita provenienza, per la inscindibilità delle parti che compongono il bene immobile, quando le parti dell'edificio non sono suscettibili di utilizzazione separata, come nel caso di specie. La ricorrente si era limitata a rilevare che risorse lecite impiegate per la costruzione di parti degli edifici erano derivate in parte dalla 6 cessione di quote S.A.V. Autoservizi s.r.l., senza tuttavia confutare il principio affermato dal giudice del gravame.
9. Con riferimento all'applicazione del principio civilistico di cui all'art. 934 cod. civ., la giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione, ha affermato che è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell' accessione. In sede di procedimento di prevenzione, il principio civilistico dell'accessione riceve una applicazione di segno inverso, dovendosi dare rilievo al bene di maggior valore economico, essendo necessario colpire i beni prodotti in conseguenza dell'accaparramento di profitti illeciti ed in forza del reimpiego di detti profitti proprio nella realizzazione dei fabbricati, il che impedisce, sul piano economico e funzionale, di scinderne l'unitaria valutazione, rendendoli insuscettibili di una separata utilizzazione (Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012, Rv. 255091). 10. Da quanto sopra esposto si desume che la Corte d'appello ha affrontato tutte le problematiche sottoposte ad suo esame con motivazione logica, ampia ed esauriente che si sottrae al sindacato di legittimità. 11. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Agliastro Anna Petruzzellis ille Alusho emortal qu DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR 20,19 ASTERSON IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito