Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9380
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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A differenza dal mandato, in cui chi accetta l'incarico volto alla conclusione di un affare è tenuto all'obbligo di curarne l'esecuzione (cioè a svolgere una determinata attività giuridica, con diritto al compenso da parte del mandante indipendentemente dal risultato conseguito e, quindi, anche se l'affare non è andato a buon fine), a tale obbligo non è, invece, tenuto il mediatore, il quale, interponendosi in maniera neutrale e imparziale tra due contraenti, ha soltanto l'onere di metterli in relazione, appianarne le divergenze e farli pervenire alla conclusione dell'affare, alla quale è subordinato il diritto al compenso, senza che l'indipendenza del mediatore - che va intesa come assenza di qualsiasi vincolo o rapporto che renda riferibile al "dominus" l'attività dell'intermediario - possa venir meno per la unilateralità del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte o in maniera diseguale.

In tema di mediazione, la necessità dell'iscrizione nell'albo professionale è prevista per l'insorgenza del diritto alla provvigione e costituisce un'innovazione introdotta dalla legge n. 39 del 1989 (art.6), finalizzata a porre in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore. Dalla mancata iscrizione non deriva, però, la nullità di tale contratto, perché la violazione di una norma imperativa, ancorché sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, dato che l'art. 1418 cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", impone all'interprete di accertare , se anche in caso di inosservanza del precetto, il legislatore abbia previsto la validità del contratto, predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma. Il contratto de quo, pertanto, in assenza di iscrizione all'albo, non è viziato da nullità, comportando quella violazione solo la non insorgenza del diritto alla provvigione e l'applicazione della sanzione amministrativa ovvero, in caso di recidiva, l'applicazione della pena prevista per l'esercizio abusivo della professione.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9380
Data del deposito : 27 giugno 2002

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