Sentenza 2 marzo 1998
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità della sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 294 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, non può considerarsi consolidata la situazione relativa all'imputato, sottoposto a custodia dopo la chiusura delle indagini preliminari, per il quale il giudice non abbia proceduto all'interrogatorio di garanzia da espletare nel termine di cinque giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. (Conf. Sez. un., 28 gennaio 1998, Sassoni e altri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1998, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 02/03/1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO " N. 1271
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 02373/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) TA NC n. il 20.07.1953
avverso ordinanza del 11.12.1997 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Verderosa che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare. Svolgimento del processo
Con ordinanza dell'11/12/1997 il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto, nell'interesse di AR FR, avverso il provvedimento dell'8/7/1997 della Corte d'Assise della stessa città, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli dal G.I.P. il 25/6/1994, ma eseguita solamente il 7/3/1997.
Il principale motivo di censura atteneva la mancata applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 3/4/1997, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 302 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva l'interrogatorio di garanzia per le persone cui fosse stata irrogata una misura cautelare dopo la chiusura delle indagini preliminari.
Secondo la tesi difensiva, poiché l'imputato non era stato interrogato dal G.I.P., nonostante questi al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale fosse ancora in possesso degli atti, trasmessi solamente il 16/5/1997, l'ordinanza custodiale doveva essere dichiarata nulla per violazione del diritto alla difesa.
Per contro, il Tribunale condivideva in pieno l'ordinanza della Corte di Assise, ritenendo che la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale avesse introdotto una nuova ipotesi di inefficacia della misura cautelare, che poteva avere rilievo solamente se l'interrogatorio veniva omesso dopo la pubblicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale, ma non certamente per situazioni pregresse, in cui il termine di cinque giorni era ormai completamente decorso.
Avverso tale provvedimento, ricorre in Cassazione il difensore dell'interessato, eccependo che la suddetta sentenza della Corte Costituzionale sancisce l'obbligo dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare fino alla trasmissione degli atti al Giudice del dibattimento, e che il termine di cinque giorni nei casi, come quello in esame, non decorrerebbe dall'inizio della misura ma dal giorno dopo la pubblicazione di tale sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
È stato, infatti, sostenuto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 3/4/1997 sancisce l'obbligo per il G.I.P. di interrogare la persona in stato di custodia cautelare, anche dopo il decreto di rinvio a giudizio e fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, senza che possa eccepirsi l'avvenuto esaurimento del rapporto.
Tale tesi appare conforme a quella seguita dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno recentemente affermato che, per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 1997, non può considerarsi ormai consolidata la situazione relativa all'imputato, sottoposto a custodia cautelare in carcere dopo la chiusura delle indagini preliminari, per il quale il giudice non abbia proceduto all'interrogatorio "di garanzia". Appare evidente come per gli imputati, per i quali la custodia cautelare era già in corso, il termine non potrà decorrere dall'inizio della misura ma dal giorno dopo la pubblicazione di tale sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 15/4/1997) e non potrà, quindi, esserne opposta l'inapplicabilità alle situazioni pregresse, in quanto tale adempimento resta obbligatorio fino all'effettiva trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Poiché nel caso in esame questa risulta avvenuta solamente il 16/5/1997, risulta palese la violazione dei diritti della difesa, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia della misura cautelare personale imposta con l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania in data 25/6/1994.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dichiara cessata l'efficacia della misura cautelare personale imposta con l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania in data 25/6/1994. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998