Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2025, n. 37663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37663 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37663/2025 Roma, li, 18/11/2025
LE RO
SC CA
- Presidente -
EGLE PILLA
Sent. n. sez. 1011/2025 UP - 26/09/2025 R.G.N. 20459/2025
IA NA LE
- Relatore -
EL BI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NS NA nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 17/03/2025 del GIUDICE DI PACE di Pistoia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17 marzo 2025, il Giudice di pace di Pistoia ha ritenuto MO NS responsabile del reato di diffamazione, in concorso con CI LO, per aver offeso la reputazione di AN BE, accusandolo di avere relazioni con più donne, di rubare i soldi della Misericordia, appellandolo come "maiale, ladro, puttaniere". Ha pertanto condannato l'imputata alla pena di euro 800,00 di multa.
Firmato Da: LE RO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 267e1e8000fc6214-Firmato Da: IA NA LE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a753704 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
L'istruttoria dibattimentale ha accertato che l'imputata, la quale svolgeva attività di volontariato presso la Misericordia di Pistoia, di cui la persona offesa era coordinatore, aveva telefonato a IC DE, ex moglie del BE, dicendole di avere le prove del tradimento del marito e che costui rubava soldi della Misericordia;
aveva altresì diffuso la notizia che IN ES aveva una relazione con il BE. La madre dell'imputata, inoltre, aveva riferito a più persone che costui aveva relazioni con altre donne e che aveva sottratto soldi della Misericordia. Il Giudice di pace, escluso che di tale fatto vi fosse in atti la prova, ha ritenuto integrato il reato di diffamazione contestato, pervenendo ad un giudizio di condanna nei confronti di entrambe le imputate.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sola MO NS, deducendo un'unica articolata censura, con la quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la ricorrente difetterebbero nella specie i presupposti del reato di diffamazione, in quanto ella non avrebbe pronunciato frasi offensive nei confronti del BE in presenza di più persone. Il comportamento offensivo tenuto dall'imputata si sarebbe estrinsecato unicamente con la telefonata fatta a IC DE, ex moglie della persona offesa, mentre non potrebbe essere considerata come terza la IN, in quanto essa stessa destinataria delle offese della ricorrente, che sosteneva che la donna aveva una relazione con il BE. La ricorrente, inoltre, sostiene che gli altri episodi cui la persona offesa aveva fatto riferimento, e che erano stati confermati dai testi, avrebbero visto come protagonista solo la madre della ricorrente, CI LO. Risulterebbe inoltre non provata l'affermazione recata dalla sentenza impugnata secondo cui le frasi diffamatorie pronunciate da LO rinvenivano la propria fonte nei racconti della figlia, in quanto l'unica interessata dalle vicende da quella riferite. Difettava pertanto l'elemento oggettivo del reato.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. La sentenza impugnata ha dato conto del fatto che, dall'istruttoria svolta, era emerso che l'imputata aveva pronunciato le frasi offensive della reputazione di AN LI descritte nel capo di imputazione, comunicandole a IC
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Firmato Da: LE
RO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 267e1e8000fc62f4-Firmato Da: IA NA LE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a753704 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
DE, ex moglie della persona offesa, nonché alla propria madre, CI LO, coimputata nel medesimo reato. La prima circostanza è stata riferita dalla stessa DE, mentre la seconda è stata desunta dal Giudice di pace, in modo del tutto logico e coerente, dal fatto che la LO era estranea all'ambiente della Misericordia, essendo emerso dall'istruttoria che nessuno la conosceva, di tal che le vicende che ella andava divulgando, relative a presunti furti di denaro dell'ente commessi dal LI, nonché ad asserite relazioni extraconiugali di costui, non potevano che essere state apprese dalla figlia, MO NS. Tale conclusione non risulta in alcun modo screditata dalle circostanze richiamate dalla ricorrente, secondo cui la LO conosceva il LI per averlo incontrato due volte, ovvero per avere la medesima sentito ES IN accusare la propria figlia di andare dicendo che era l'amante della persona offesa. Trattasi invero di elementi che non sono di per sé tali da spiegare la conoscenza da parte della LO di dinamiche e vicende tutte interne alla Misericordia, se non perché riferitele da qualcuno che era parte di tale ambiente. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, quanto meno l'affermazione in ordine al fatto che la persona offesa avesse una relazione extraconiugale, era stata comunicata dall'imputata anche a ES IN. Non rileva al riguardo la circostanza che costei fosse la persona accusata di essere l'amante del LI, dal momento che come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale - in tema di diffamazione, ai fini della configurabilità del requisito della comunicazione con più persone, tra costoro devono senz'altro comprendersi anche i soggetti che in quanto coinvolti dalle frasi offensive - possano essere eventualmente anch'essi vittime, per effetto della stessa condotta, del (diverso) reato di ingiuria. Ne consegue che, correttamente, la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione, costituito dalla comunicazione delle frasi offensive a più persone. L'elemento qualificante di tale delitto, e che lo distingue dall'ingiuria (ora non prevista più come reato), è infatti costituito dal fatto che l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (ex plurimis Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, [...], Rv. 276502; Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, [...], Rv. 284592 01). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai fini della sussistenza di tale elemento, non occorre che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché comunque rivolta a più soggetti (Sez. 5, n. 323 del 14/10/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282768 - 03, relativa ad una fattispecie in cui le frasi riferite alla condotta sessuale spregiudicata della vittima erano state indirizzate ad una pluralità di
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Firmato Da: LE RO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 267e1e8000fc62f4-Firmato Da: IA NA LE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a753704 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
destinatari, attraverso singole chiamate, mediante "account" informatici falsamente riconducibili alla persona offesa. Conf.: Sez. 5, n. 7408 del 04/11/2010, [...], Rv. 249599-01; Sez. 5, n. 6920 del 21/12/2000, [...], Rv. 218277-01).
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente condannata al
pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 26/09/2025.
Il Consigliere estensore Maria Elena Mele
Il Presidente
EL RO
Firmato Da: LE RO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214-Firmato Da: IA NA LE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4644b41d5a753704 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d