Sentenza 27 aprile 2023
Massime • 1
In tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione. (Fattispecie relativa a scritto offensivo recapitato alle persone offese e a terzi in una occasione conviviale, in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata in termini di diffamazione la condotta dell'imputato non presente alla serata).
Commentari • 8
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 febbraio 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto [omissis] responsabile del reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p. commesso ai danni di [omissis], condannandola alla pena di giustizia. I giudici del merito hanno ravvisato gli estremi del delitto contestato nella condotta tenuta dalla [omissis], consistente nella pubblicazione sul social-network "TikTok", tramite un profilo alla stessa riconducibile, dei video in cui pronunciava nei confronti di [omissis] le espressioni offensive riportate nel capo di imputazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di …
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Il delitto di diffamazione è reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi - almeno due - percepiscono la espressione ingiuriosa e, più precisamente, che si perfeziona al momento e nel luogo in cui un secondo soggetto - diverso, naturalmente, dal soggetto passivo del reato - ne apprenda i contenuti. Nel caso di reato commesso a mezzo stampa cartacea il locus commissi delicti corrisponde al luogo nel quale si verifica la prima divulgazione del giornale, che normalmente, corrisponde a quello di stampa ovvero al luogo in cui è situata la tipografia. Nel caso di reato commesso a mezzo stampa telematica, tramite immissione della notizia diffamatoria in uno spazio Web, …
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Integra il delitto di diffamazione aggravata da mezzo di pubblicità – e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria – la condotta di chi, tramite video pubblicato in diretta su “TikTok”, offenda una persona non fisicamente presente, poiché la possibilità di inserire commenti non consente un contraddittorio immediato e reale. La presenza virtuale dell'offeso durante la trasmissione in diretta di un video sui social non equivale alla presenza fisica ai fini della distinzione tra ingiuria e diffamazione, mancando la possibilità di interlocuzione diretta e paritaria tra autore e destinatario. Sussiste la diffamazione e non l'ingiuria qualora l'offesa sia resa pubblica tramite social network …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 17563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17563 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TI AT;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili IM ZO e TT CE, avv. Patrizio Alecce, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Arrigo, anche in sostituzione dell'avv. Graziella Colaiacomo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. GO UR, attraverso i propri difensori, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 luglio scorso, che ne ha confermato la condanna per atti persecutori in danno di ZO IM e CE TT nonché di calunnia in danno del solo IM, mentre lo ha prosciolto daile imputazioni di diffamazione in danno delle stesse persone, per essersi questi ultimi reati estinti per prescrizione. Con la stessa sentenza sono state altresì confermate le statuizioni civili in favore delle predette persone offese, costituitesi nel processo quali parti civili.
2. Il ricorso consta di quattro motivi.
2.1. Il primo è costituito dalla violazione dell'art. 595, cod. pen., per difetto dell'elemento materiale del reato, in quanto l'offesa si è consumata attraverso uno scritto reso manifesto a terzi, tuttavia alla contestuale presenza dei destinatari della stessa (nella specie, attraverso una lettera fatta recapitare in sala a tutti partecipanti ad un'occasione conviviale, tra cui anche gli offesi). Ragione per cui il fatto integrerebbe la diversa fattispecie dell'ingiuria in presenza di altre persone, ormai depenalizzata.
2.2. Il secondo denuncia vizi di motivazione in punto di elemento psicologico del delitto di atti persecutori. Mai l'imputato aveva inteso produrre nelle persone offese alcuno degli eventi previsti dalla fattispecie incriminatrice, come si evince dall'aver egli sempre agito in prima persona, in alcune occasioni anche interloquendo direttamente con esse. A tale osservazione, però, rassegnata con l'atto d'appello, la Corte distrettuale avrebbe sostanzialmente omesso di rispondere, limitandosi ad affermare l'esistenza della «chiara volontà di commettere una serie di atti tail da incidere sulla psiche e sulla vita delle persone offese», con formula pressoché identica a quella del primo giudice.
2.3. Con il terzo ed il quarto motivo si lamentano, rispettivamente, vizi di motivazione e violazione di legge relativamente al giudizio di colpevolezza per il delitto di calunnia. Quanto al profilo oggettivo, la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle obiezioni difensive sulla idoneità dello sconclusionato atto asseritamente calunnioso definito semplicemente «un volantino», nella sua testimonianza, dall'agente di polizia giudiziaria autore delle indagini a far avviare un'indagine. nonché sul fatto se, in concreto, esso sia mai pervenuto presso le Procure della Repubblica e le altre istituzioni pubbliche cui era stato indirizzato, e, in caso affermativo, se sia mai stato esaminato da quelle autorità e ne sia seguita l'iscrizione di un procedimento penale a carico del IM. Sul piano soggettivo, poi, la motivazione si presenterebbe puramente assertiva, avendo dedotto la consapevolezza, da parte dell'UR, dell'innocenza di IM semplicemente dall'accertata infondatezza delle sue accuse, senza verificare se l'imputato avesse mai avuto notizia di un'intervenuta archiviazione delle sue denunce. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è fondato. La ragione della minore carica offensiva, rispetto alla diffamazione, dell'ingiuria arrecata a qualcuno in presenza di terzi - che prima ne giustificava un trattamento sanzionatorio più lieve e, a partire dal gennaio del 2015, addirittura la trasformazione in illecito civile va individuata nella possibilità per l'offeso di - replicare immediatamente al proprio offensore, a tutela del proprio onore o della propria reputazione lesi. Ovviamente, perché si versi nell'ipotesi dell'ingiuria e non della diffamazione, è necessario anzitutto che siano contestualmente presenti il destinatario dell'offesa ed i terzi: ciò che si verifica come la giurisprudenza di questa Corte - ha già ripetutamente avuto modo di affermare, adeguando il precetto allo sviluppo delle nuove tecnologie telematiche - sia in caso di presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori, sia nell'ipotesi di presenza "virtuale" o "da remoto", realizzata cioè con l'ausilio dei moderni sistemi di comunicazione, quali call conference, audioconferenze o videoconferenze, ed alla prima sostanzialmente equiparabile (per tutte: Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814, richiamata da Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541). Peraltro, la stessa giurisprudenza, formatasi con precipuo riferimento alle comunicazioni telematiche (e-mail, chat di programmi di messaggeria telefonica) inviate contestualmente a più persone compreso l'offeso, ha ravvisato in tali ipotesi i delitto di diffamazione, sul presupposto della non necessaria contestualità della percezione dell'offesa da parte del destinatario e dei terzi: suila base, cioè, di una situazione suscettibile di verificarsi, e verosimilmente verificatasi, anche nella peculiare ipotesi oggetto di giudizio, in cui lo scritto offensivo è stato recapitato contestualmente agli offesi ed ai terzi, ma in condizioni tali da far sì che esso potesse essere letto, dagli uni e dagli altri, in momenti differenti ed anche apprezzabilmente distanti nel tempo. Ma non basta. E' fin troppo ovvio, infatti, che, perché il destinatario dell'offesa sia in grado replicare immediatamente all'autore della stessa, così potendo di tempestivamente tutelare il proprio onore agli occhi dei terzi percettori di essa, è necessaria, ancor prima, la contestuale presenza fisica o nelle anzidette forme virtuali succedanee - dello stesso offensore. In assenza di un'interlocuzione diretta con quest'ultimo, infatti, la possibilità per la vittima di apprestare un'efficace tutela de! proprio corredo reputazionale presso i terzi risulta inevitabilmente 3 depotenziata, rendendone perciò più incisiva la lesione e giustificando, quindi, la perdurante rilevanza penale di quest'ultima a mente del citato art. 595. Essendo indiscusso, allora, che l'imputato non fosse presente nell'occasione in cui gli offesi e gli altri destinatari delle sue missive ne hanno preso contezza, dev'essere confermata la riconducibilità della sua condotta all'ipotesi della diffamazione, con esclusione della lamentata violazione di legge e con la conseguente conferma della decisione impugnata, là dove ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
2. Il secondo motivo è manifestamente destituito di fondamento. Correttamente la Corte d'appello ha osservato che l'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è costituito dai dolo generico, ovverosia dalla volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, senza peraltro che sia necessaria la preordinazione di tali condotte, che possono essere in tutto o in parte anche meramente casuali ed essere realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv. 279726; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265230; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260411). Ne deriva che, allorquando contesta la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, perché - a suo dire - egli non avrebbe agito con l'intenzione di provocare nei destinatari delle sue condotte moleste alcuno degli eventi tipici della fattispecie, il ricorrente ripropone l'erronea lettura normativa già stigmatizzata dai giudici d'appello, poiché reclama la necessità di un dolo specifico di evento, che invece la fattispecie incriminatrice non richiede.
3. Non hanno fondamento nemmeno le doglianze in punto di elemento oggettivo del delitto di calunnia. E' indiscusso, invero, che l'imputato abbia inviato per via telematica il proprio scritto ad alcuni uffici di Procura e ad altri uffici pubblici i cui titolari erano tenuti ad informarne le autorità inquirenti, a norma dell'art. 331, cod. proc. pen.; così come non è revocabile in dubbio che, in quell'atto, egli abbia accusato IM di fatti astrattamente configurabili come ipotesi di appropriazione indebita. E' irrilevante, di conseguenza, quale sia stata la sorte di quelle che, al di là della forma, integravano delle vere e proprie denunce di reato. Come già osservato dai giudici d'appello, infatti, per la configurabilità della calunnia, non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e H la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per agevolmente individuabile;
cosicché l'elemento materiale del delitto è da ritenere insussistente soltanto nel caso di un addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso (tra le moltissime, Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272754). E' sufficiente rilevare, allora, che l'assunto difensivo della manifesta inidoneità delle accuse formulate dall'imputato, con quel suo scritto, a determinare l'avvio di un procedimento penale a carico del destinatario delle stesse si presenta puramente assertivo e congetturale, poiché del tutto privo di sostegno probatorio.
4. Merita di essere accolta, invece, la doglianza in tema di motivazione sull'elemento psicologico del delitto di calunnia. Secondo la Corte distrettuale, la dimostrazione della consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'innocenza della persona da lui accusata si ricaverebbe dal fatto che i procedimenti avviati verso quest'ultima a seguito delle sue denunce sarebbero stati tutti archiviati, nonché «tenuto conto del contesto in cui è maturata la vicenda» (pag. 17). Ma la circostanza per cui un dato procedimento penale venga archiviato, se può dimostrare l'infondatezza delle accuse formulate con la relativa denuncia, non consente automaticamente di ritenere altresì che di tale infondatezza fosse consapevole il denunciante, non potendosene pregiudizialmente escludere ia buona fede. E il semplice riferimento al "contesto", poi, si presenta troppo generico, e dunque insufficiente per comprendere le circostanze e le ragioni dalle quali desumere, al di là del dubbio ragionevole, che le accuse rassegnate dall'UR fossero state scientemente inveritiere. A tal fine, infatti, non soccorre neppure la sentenza di primo grado, la quale, per questa parte, sembra effettivamente prospettare un'inaccettabile inversione dell'onere probatorio, dal momento che ricava la dimostrazione del dolo dal fatto che «nessuna prova è stata fornita dalla difesa in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa la colpevolezza del IM»: quando invece, ovviamente, quella che dev'essere dimostrata, e non dalla difesa ma dal Pubblico ministero, è la consapevolezza, da parte dell'imputato, non della colpevolezza della persona da lui accusata, bensì dell'innocenza della stessa.
5. Limitatamente al giudizio di colpevolezza per il delitto di calunnia, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio al giudice di merito per 5 l'indispensabile supplemento di motivazione in punto di elemento psicologico de! reato. Dal che consegue anche la necessità di una rivalutazione complessiva delle statuizioni civili, se non altro nel quantum.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di calunnia e sulle conseguenti statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio sui capi a diversa sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente LO ZI TI AT 402/25 Depositato in Cancelleria M ADICA E 1217 APR. 2023 R P SU oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa M. Giovanna Tedeschi