Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 17563
CASS
Sentenza 27 aprile 2023

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In tema di delitti contro l'onore, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione. (Fattispecie relativa a scritto offensivo recapitato alle persone offese e a terzi in una occasione conviviale, in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata in termini di diffamazione la condotta dell'imputato non presente alla serata).

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18 febbraio 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto [omissis] responsabile del reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p. commesso ai danni di [omissis], condannandola alla pena di giustizia. I giudici del merito hanno ravvisato gli estremi del delitto contestato nella condotta tenuta dalla [omissis], consistente nella pubblicazione sul social-network "TikTok", tramite un profilo alla stessa riconducibile, dei video in cui pronunciava nei confronti di [omissis] le espressioni offensive riportate nel capo di imputazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di …

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  • 4Diffamazione telematica si consuma nel luogo di upload (Cass. 14204/25)
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    Il delitto di diffamazione è reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi - almeno due - percepiscono la espressione ingiuriosa e, più precisamente, che si perfeziona al momento e nel luogo in cui un secondo soggetto - diverso, naturalmente, dal soggetto passivo del reato - ne apprenda i contenuti. Nel caso di reato commesso a mezzo stampa cartacea il locus commissi delicti corrisponde al luogo nel quale si verifica la prima divulgazione del giornale, che normalmente, corrisponde a quello di stampa ovvero al luogo in cui è situata la tipografia. Nel caso di reato commesso a mezzo stampa telematica, tramite immissione della notizia diffamatoria in uno spazio Web, …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 ottobre 2025

    Integra il delitto di diffamazione aggravata da mezzo di pubblicità – e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria – la condotta di chi, tramite video pubblicato in diretta su “TikTok”, offenda una persona non fisicamente presente, poiché la possibilità di inserire commenti non consente un contraddittorio immediato e reale. La presenza virtuale dell'offeso durante la trasmissione in diretta di un video sui social non equivale alla presenza fisica ai fini della distinzione tra ingiuria e diffamazione, mancando la possibilità di interlocuzione diretta e paritaria tra autore e destinatario. Sussiste la diffamazione e non l'ingiuria qualora l'offesa sia resa pubblica tramite social network …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 17563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17563
Data del deposito : 27 aprile 2023

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