Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9975 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 9975/0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA COR S MADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 21272/99 1 Dott. Salvatore SENESE Consigliere Cron..27080 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: : e da OS TR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Unico DO OS nonchè personalmente nell'interesse del Sig. DO OS, elettivamente domiciliati in ROMA A. DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI GIOVANNINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
2002 contro 1015 IN NO DI RE SEZIONE - LAVORO UFFICIO -1- ISPETTIVO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. A. MICHELI 78, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO starleпоета FERRARI, giusta delers in attidel doll. Sussarelly, Singurite Semaid Aff. Gen. Prov. diferents del 24/1/199 eep. M-23939; controricorrente avverso la sentenza n. 137/99 del PR di RE, depositata il 10/06/99 - R.G. N. 1142/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato FERRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- Svolgimento del processo Con atto del 15 ottobre 1998 la DALVOSS TR S.p.a. propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Servizio Lavoro della IN NO DI RE, con cui era stata contestata la violazione degli artt. 3, 5, 10 e 12 della legge n. 877, per My essersi la società avvalsa delle prestazioni di due lavoratori a domicilio, ses nell'inosservanza delle disposizioni che disciplinavano la materia. Con il u ricorso la società eccepi la nullità del verbale d'accertamento, per l'assenza f del termine (previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689) entro il quale sarebbe stato possibile presentare le osservazioni, eccepi inoltre che il rapporto intercorso con i due lavoratori non aveva natura subordinata, bensi autonoma, come era deducibile non solo dalla volontà delle parti bensì dalla struttura del rapporto stesso, per l'assenza di vincoli di orario e di tempo, e per il rischio che gravava sui lavoratori (costituiti in ditta individuale ed iscritti all'albo degli artigiani). Il PR di Trento ha respinto l'opposizione. Osserva il giudicante che il termine per presentare scritti difensivi era da identificarsi con il termine previsto per richiedere personale audizione. In ordine al merito, esclusa la rilevanza del nomen juris e ritenuta connaturale al rapporto di lavoro a domicilio l'assenza di vincoli di orario e di controllo nel corso dell'esecuzione, il giudicante ritiene che ai fini della subordinazione è determinante l'organizzazione e l'utilizzazione delle energie produttive in funzione complementare o sostitutiva del lavoro in azienda. E nel caso in esame i lavoratori eseguivano la prestazione secondo specifiche modalità e campionature fornite dall'azienda, ed erano obbligati a 3 tenere a disposizione una certa quantità di materiale (il 25 % delle previsioni aziendali) con funzioni di scorta: fatto da cui è deducibile che i My lavoratori non erano liberi di accettare o meno le commesse. D'altro canto. Luces il decentramento lavorativo attuato dalla società non aveva come causa l'impossibilità d'una lavorazione all'interno dell'azienda, bensi l'esigenza di ridurre il costo del lavoro. Il fatto che i lavoratori rifacessero i pezzi non conformi non esprimeva, poi, un rischio a loro carico, bensì una contrattuale funzione sanzionatoria, compatibile con la natura subordinata del rapporto. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la OS TR S.p.a. e OR LD, percorrendo le linee di due motivi;
la IN NO DI RE resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 18 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché omessa erronea insufficiente e contraddittoria ' lamotivazione, ricorrentą sostiene che per le indicate norme in ogni atto devono essere indicati il termine in cui è possibile ricorrere;
e nel caso in esame il termine era stato indicato per chiedere l'audizione personale: non per presentare scritti difensivi. Il motivo è infondato. Poiché l'ordinanza ingiunzione è una dichiarazione diretta a conseguire effetti giuridici normativamente previsti e tutelati, la relativa interpretazione può essere effettuata anche attraverso 4 l'applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale;
e questa attività, in cui il giudice di merito non è condizionato dalle formali parole utilizzate e deve tener conto dell'effettivo e complessivo contenuto dell'atto, integra una valutazione di fatto che, sorretta da motivazione immune da vizi logici ed My errori giuridici, resta insindacabile in sede di legittimità. E nel caso in esame, tenendo presente il contenuto dell'atto (esposto nel ricorso). la motivazione del tribunale appare adeguatamente motivata;
e le pur estese censure della ricorrente costituiscono una mera tautologia, con cui si lamenta, immotivatamente, la mera collocazione topografica del termine nell'ambito d'un unico unitario periodo, e si trascura l'espresso riferimento (con cui lo stesso periodo inizia, nell'atto in esame) all'art. 18 della legge 24 novembre 1989 n. 681, e con esso il richiamo al termine per la presentazione di scritti difensivi e documenti e per chiedere la personale audizione, ivi previsto. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. : proc. civ. violazione e falsa applicazione dell´art. 2094 e della legge 877 del 1973 nonché insufficiente erronea e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il PR aveva erroneamente trascurato di accertare la volontà delle parti, ed aveva erroneamente escluso, poi, la rilevanza del nomen juris, elemento che contribuisce a delineare questa volontà. Nel contempo, poiché il giudicante può sostituirsi alle parti contrattuali nella qualificazione del rapporto solo ove fra le parti stesse vi sia contrasto, e poiché nel caso in esame i due lavoratori avevano espressamente escluso che la loro intenzione fosse la costituzione d'un rapporto di lavoro 5 subordinato, il giudicante non aveva il potere di dare al rapporto questa qualificazione. Non era stato poi conferito adeguato rilievo a molteplici significativi aspetti del rapporto: i lavoratori erano titolari di due distinte ditte artigiane, erano iscritti all'Albo degli artigiani, godevano di autonomia (nell'orario, nello svolgimento del lavoro, nel tempo impegnato, nei pezzi da produrre), fatturavano i compensi (indipendenti dal tempo, dal materiale e dai mezzi impiegati), non erano vincolati da "esclusiva" verso l'azienda, e subivano il rischio derivante dal termine di consegna, dalle eccedenze e dalle esecuzioni difformi. In ordine alla prima censura contenuta in questo motivo, il nomen juris non è vincolante ove oggetto della controversia siano fatti disciplinati da norme imperative (o diritti del terzo), che i contraenti sono potenzialmente interessati ad eludere (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960). : D'altra parte, il nomen juris dato ad un contratto di durata è solo l'iniziale cristallizzazione della volontà delle parti, che ben può essere modificata attraverso l'esecuzione del contratto. E questa esecuzione è affermazione di una volontà, che resta inscritta in ogni atto esecutivo, e che accompagna il relativo iter (inscrizione che conferisce all'esecuzione il valore di strumento interpretativo: art. 1362 secondo comma cod. civ.). Poiché il contratto di lavoro non esige (in via generale) forme particolari, questa inscrizione è idonea non solo ad interpretare l'iniziale volontà. bensì ad esprimere anche una nuova diversa eventuale convergenza del consenso, che, ove diretta a modificare singole clausole (o 6 la natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista), deve prevalere (anche ex art. 1230 primo comma cod. civ.) sulla volontà iniziale, ed a maggior ragione sul nomen juris dell'iniziale contratto (Cass. 15 giugno 1999 n. 5960). E pertanto, sia nell'ipotesi in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo, sia nell'ipotesi in cui dopo aver voluto Lucie realmente il contratto di lavoro autonomo, attraverso l'esecuzione esprimano la volontà di attuare un rapporto di lavoro subordinato, il giudice di merito deve ✓ attribuire valore prevalente - rispetto al nomen juris adoperato in sede di conclusione del contratto al comportamento osservato dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso. E conforme a questi principi l'interpretazione che del contratto nel caso in esame il Tribunale ha dato. In ordine alla seconda censura. il contratto a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione viene in rilievo non come risultato (opus), bensì come energie lavorative (operae) utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda; in esso, il vincolo di subordinazione consiste nell'inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale di cui questi - benché operante all'esterno e con la predisposizione di propri mezzi ed attrezzature diviene elemento - integrativo: mentre si configura la distinta fattispecie del lavoro autonomo allorché sia riscontrabile, nel soggetto cui l'imprenditore commette un determinato opus, una distinta organizzazione, con il relativo rischio. dei 7 mezzi produttivi ed una struttura di tipo imprenditoriale (Cass. 18 giugno 1999 n. 6150). Aspetto determinante della subordinazione, nel lavoro a domicilio (al tempo in controversia), è l'inserimento nel ciclo produttivo aziendale, del quale il lavoratore diviene parte integrante: integrazione, che si esprime non solo con l'obbligo di seguire analitiche vincolanti indicazioni dell'azienda, bensì con l'ineludibile obbligo di lavorare. E questo obbligo il Tribunale, nel caso in esame, ha accertato. Attraverso la considerazione che i lavoratori eseguivano la prestazione con specifiche modalità e campionature (fornite dall'azienda), e (in quanto obbligati a tenere a disposizione una certa quantità di materiale) non erano liberi di accettare o meno le commesse, ha applicato l'indicato principio. Le molteplici censure avanzate dalla ricorrente attengono a fatti che sono stati esaminati dal giudicante, che li ha ritenuti inesistenti (la pretesa assenza di rischio), o aspetti dello stesso lavoro a domicilio (l'autonomia negli orari e nei tempi di esecuzione e nello svolgimento del lavoro) o irrilevanti (la titolarità di ditta artigiana e l'iscrizione nel relativo albo). Non diversamente è a dirsi per le testimonianze, in quanto strumento probatorio dei fatti che il Tribunale ha ritenuto irrilevanti. Il ricorso deve essere respinto. E il ricorrente deveres essere condannata YO al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 8
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 25 oltre ad EURO 2.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002. Pisten Cuois Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Tabut / IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 29 LUG 2002 CANCELLIERE : 9