Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2016, n. 7620
CASS
Sentenza 24 ottobre 2016

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Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 232, comma primo, l. fall., il credito del quale si chiede l'ammissione al passivo fallimentare deve essere non solo simulato ma anche fraudolento e cioè integrare un diritto di credito non corrispondente alla realtà giuridica da esso formalmente rappresentata e, pertanto, idoneo ad incidere negativamente sul regolare soddisfacimento delle ragioni creditorie. (In motivazione, la Corte ha precisato che la simulazione rilevante può essere sia quella assoluta che quella relativa e che il carattere fraudolento può essere desunto dalla produzione di documentazione relativa al diritto di credito che sia idonea a perfezionare l'inganno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2016, n. 7620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7620
    Data del deposito : 24 ottobre 2016

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