Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 05395 / 02 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 18806/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere 22067/99 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron.16291 Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 25/02/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ER DI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO DELLA SCIUCCA, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO TRIONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI A.T.M.; intimato e sul 2° ricorso n° 22067/99 proposto da: A. T.M. AZIENDA TRASPORTI MILANESI (AZIENDA SPECIALE), elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3 SC A INT 2002 8' presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo 820 -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO FABBRI, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
ER DI;
M intimato avverso la sentenza n. 10954/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/10/98 R.G.N. 1042/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato SALERNI per delega TRIONI;
. udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. -2- 18806/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 7 gennaio 1995 al Pretore di Milano IO FR conveniva in giudizio l'Azienda Trasporti Municipali di Milano (ATM) ed esponeva: di aver presentato nel luglio 1992, in risposta ad un bando per pubblica selezione di conducenti di linea, domanda di assunzione presso l'ATM affrontando con esito positivo sia le prove scritte che le prove di guida e superando anche gli esami medici;
di essere stato convocato in data 22.4.1993 presso l'Ufficio del personale dell'azienda, ove gli veniva comunicato che, previa presentazione di una serie di documenti amministrativi, avrebbe preso servizio il 10 maggio successivo;
di essere stato costretto a chiedere una proroga della data D'Agen di assunzione perché il 23.4.1993 aveva subito un incidente stradale riportando la frattura del braccio destro;
di essere stato dichiarato dall'ATM inidoneo come conducente di linea perché, sottoposto a nuovo esame medico, era stato giudicato non abile alla guida. Tanto premesso il FR sosteneva che il rapporto di lavoro doveva ritenersi già perfezionato alla data del 22.4.1993, sia per la sussistenza in quel momento di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, sia per il successivo comportamento concludente dell'azienda, che aveva provveduto ad assumere i concorrenti utilmente inseriti in graduatoria;
chiedeva pertanto in via principale la condanna dell'ATM alla ed al pagamento delle costituzione del rapporto di lavoro retribuzioni maturate ed in via subordinata l'accertamento dell'obbligo della convenuta all'assunzione del ricorrente ex 2 art. 2932 cod. civ. nonchè la condanna dell'azienda al risarcimento dei danni. La convenuta si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda osservando che al personale dipendente delle imprese esercenti servizi di pubblico trasporto in regime di concessione si applica la disciplina speciale di cui al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, che individua i requisiti fisici ed il medico competente ad accertarli. Il Pretore con sentenza n. 3459 del 1996, rigettava il sentenza qui ricorso ed il Tribunale di Milano, con la impugnata, respingeva l'appello del lavoratore. In motivazione il Tribunale osservava che il bando di assunzione da parte concorso non prevedeva alcun obbligo di era evincibile né D'AG siffatto obbligo non dell'Azienda e che un dalla dichiarazione con la quale l'aspirante prendeva atto che il perfezionamento dell'assunzione era subordinato alla presentazione di una serie di documenti, né dal preteso comportamento concludente dell'Azienda, che aveva provveduto ad assumere il personale secondo le graduatorie risultanti dalla selezione, poiché questa non era affatto tenuta a rispettare la graduatoria. Per la cassazione di questa sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo illustrato da memoria. L'ATM, che resiste con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato con un motivo. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. 3 Con l'unico motivo del ricorso principale il FR, e contraddittoria motivazione, denunciando insufficiente sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di valutare fatti decisivi e di motivare adeguatamente al riguardo;
in particolare il giudice di appello avrebbe omesso di valutare la portata negoziale della "richiesta di selezione", costituente una offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ.; avrebbe omesso inoltre di tener conto, come strumento di interpretazione di tale negozio unilaterale, del successivo comportamento concludente, consistente nel procedere alle assunzioni secondo l'ordine della graduatoria di merito;
avrebbe omesso di considerare che l'obbligo dell'Azienda di assumere il FR D'AG doveva ritenersi già perfezionato il 22.4.1993, allorchè l'Ufficio Personale aveva fissato al 10 maggio l'inizio della prestazione, con la conseguenza che fatti successivi, come la menomazione fisica causata dall'incidente stradale del 23 aprile 1993, erano inidonei a far venir meno l'obbligo in considerare che lequestione;
avrebbe omesso, infine, di condizioni fisiche del FR dopo tale incidente non erano tali da renderlo inidoneo alle mansioni di guida e che la circolare n. 64/1966 del Ministero dei Trasporti, ove ponesse parametri più rigorosi per l'assunzione, andava disapplicata perché illegittima. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato l'Azienda, denunciando violazione dell'art. 10 commi 1 n. 4 e 10 e dell'art. 29 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 all. A, nonché degli articoli 61, 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la domanda del FR andava respinta anche perché questi era risultato inidoneo alla guida a seguito 4 dell'incidente stradale del 23.4.193 e perchè il Direttore aveva il potere di preferirgli altro aspirante non portatore del rischio derivante dall'incidente predetto e dalla successiva operazione. Il ricorso principale è infondato sotto tutti i profili prospettati. Lo stesso ricorrente ammette che il bando per la richiesta di partecipazione a pubblica selezione per conducenti di autobus indetto dall'ATM non contemplava un obbligo di assumere i partecipanti provvisti dei requisiti ivi indicati nei limiti del fabbisogno dell'azienda. Il Tribunale ha escluso che un siffatto obbligo di assunzione dichiarazione sottoscritta dalfosse desumibile dalla ricorrente in data 22.4.1993 ed ha, anzi, rilevato che l'avere DAgoit questi preso atto che il perfezionamento dell'assunzione era subordinato alla presentazione di una serie di documenti, doveva indurre a ritenere che fino al momento della integrale produzione documentale il FR non potesse vantare alcun diritto. Il Tribunale ha anche escluso che la fonte dell'obbligo di assunzione potesse desumersi dal successivo comportamento dell'azienda, che aveva provveduto ad assumere tutti i candidati utilmente inseriti in graduatoria, posto che pur non essendo obbligata a tanto, nulla escludeva che potesse procedere alle assunzioni seguendo, per sua insindacabile scelta, un siffatto criterio. Questi apprezzamenti di fatto operati del Tribunale, congruamente motivati, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità, poiché, come è noto, la denuncia con il ricorso cassazione di un vizio di motivazione della sentenzaper 5 impugnata non abilita la Corte al riesame del merito della vicenda processuale (cfr. tra le tante S.U. n. 13045 del 1997, Cass. n. 9716 del 2000). D'altro canto le critiche che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, laddove esclude l'esistenza di un obbligo da parte dell'ATM di assumere il FR, non pongono in evidenza vizi nell'iter argomentativo seguito dal Tribunale tali da non consentire 1'identificazione del procedimento logico posto a base della decisione, che per contro risulta perfettamente intelligibile. Vero è, invece, che le censure proposte dal ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle D'Agni risultanze processuali, più favorevole al richiedente, e sono pertanto inammissibili, sollecitando di fatto un nuovo esame di merito da parte della Corte. Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso principale, dunque, deve essere respinto. Resta di conseguenza assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore dell'intimata delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizic di cassazione, che liquida in euro 23,30 * oltre ad euro millecinquecento/00 per onorari. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2002 106 Il Presidente Il Cons. estensore Фіть дбротно Vilim. M i nn. y ł i o m g 3 3 3 5 - 1 7 - N 8 L 1 . E E L G L G A D E . 0 1 T A L ' R S N I S D L E I I I E D R T A T O O E R G I T S R A O , E O G D I P E N S S A T A A S , S QuoneResells I M S E N T E D A S L O P O I B O L D E T A D , I IL CANCELLE Depositato in Cancelleria 15 APR 2002 L oggi,. F P T IL CANCELLIERE