Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
Per la costituzione di servitù coattiva di passaggio è necessario l'accertamento dell'inesistenza di impedimenti, limiti od ostacoli all'esercizio in concreto della servitù, e, nel caso in cui l'accesso alla via pubblica dal fondo intercluso richieda, oltre al passaggio su un fondo vicino, l'attraversamento di un bene demaniale contiguo, occorre che il proprietario del fondo intercluso provi di avere ottenuto dalla pubblica amministrazione l'autorizzazione a tale attraversamento ovvero che l'uso del bene demaniale sia consentito a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/09/1999, n. 10301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10301 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato G. ZARDO, difeso dall'avvocato CONSALVO PETRACCONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR ID IN, SA CE, AR RI OL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato N. BOSCO, difese dall'avvocato FERNANDO MASTURSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NA VI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 832/97 del Tribunale di SALERNO, deposi tata il 04/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Consalvo PETRACCONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'inammissibilità del quinto motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Fatto
Con atto notificato il 27/6/1988 SA NC, MA IN CO e MA ID IU deducevano di essere proprietarie di fondi rustici tra loro contigui nonché, la sola SA, di una piccola striscia di terreno individuata alla partita 19521 foglio 10 particella 44, larga circa due metri, ubicata tra le proprietà di AR EN e ON IT, costituente un viottolo attraverso il quale tutte esse istanti accedevano ai propri terreni dalla strada comunale delle "Raie". Le attrici precisavano di aver sempre esercitato tale passaggio per mezzo di un viottolo posto a valle della scarpata che fungeva da confine tra il fondo del AR e la particella 44, fino al momento in cui detto viottolo, zappato, era stato cancellato dal AR per cui i rispettivi terreni, senza accesso alla pubblica via, erano rimasti interclusi onde la necessità di assicurare il passaggio cui avevano diritto o costituendo lo stesso sul fondo del AR o su quello della ON, ovvero ampliando la stradetta costituita dalla menzionata particella 44. Le attrice, quindi, convenivano in giudizio il AR e la ON per sentir dichiarare SA NC proprietaria della particella 44 con conseguente condanna del detentore al rilascio e con dichiarazione che su tale particella avevano diritto di passaggio MA ID IU e MA IN, costituendo a favore dei fondi di esse istanti una servitù di passaggio a carico del fondo del AR o di quello della ON, fino alla larghezza di metri tre per consentire il transito dei veicoli.
ON IT rimaneva contumace mentre AR EN, costituitosi, eccepiva l'incompetenza per valore del pretore adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 6 del 1991 l'adito pretore di Salerno, affermata la propria competenza per valore, accoglieva la domanda subordinata di costituzione di servitù individuando il necessario passaggio, nel suo tratto iniziale, nella stradetta costituita dalla particella 44 allargata di 50 cm. nel fondo del AR e di altri 50 cm. in quello della ON e, nel tratto successivo, nel fondo di quest'ultima fino all'alveo del vallone delle "Raie".
Avverso la detta sentenza il AR proponeva appello al quale resistevano SA NC e MA ID IU. Rimanevano contumaci ON IT e MA IN CO. Il gravame veniva rigettato dal tribunale di Salerno il quale, per quel che rileva in questa sede, osservava: che non essendo in contestazione i calcoli, peraltro esatti, operati dal primo giudice, andava rilevato che rispetto all'azione di apposizione di termini, rientrante nella competenza per materia del pretore, non poteva applicarsi il principio del cumulo ai fini della determinazione del valore della controversia;
che era infondata la tesi del AR - secondo cui le proprietarie del fondo interclusi non raggiungevano la strada pubblica direttamente dal fondo servente in quanto il passaggio coattivo non conduceva nel fondo della SA ma nel vallone delle "Raie" - atteso che le modalità di transito su detto vallone era circostanza irrilevante interessando solo la concreta possibilità di un vantaggio del fondo dominante attraverso la servitù coattivamente costituita;
che le titolari di tale servitù potevano esercitare il passaggio sul vallone in questione ad altro titolo ovvero acquistare successivamente il relativo diritto senza incidenza di detta circostanza sul tema del giudizio. La cassazione della sentenza del tribunale di Salerno è stata chiesta da AR EN con ricorso affidato a sette motivi. SA NC, MA IN e MA ID hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. ON IT non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Con il quinto motivo di ricorso, da esaminare in via preliminare per il suo carattere eventualmente assorbente, si denuncia violazione dell'articolo 15 c.p.c. e delle norme sulla competenza per valore. Deduce il ricorrente che è contraddittoria la motivazione del tribunale circa l'asserita non contestazione dell'esattezza dei calcoli, laddove con il quarto motivo di appello esso AR aveva censurato il detto calcolo avendo il pretore operato sulla base di valori catastali non aggiornati. Il tribunale, quindi, avrebbe dovuto spiegare l'esattezza del calcolo operato dal pretore ed avrebbe dovuto considerare il cumulo per essere state proposte più domande, tra le quali quella di rilascio.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente non ha proceduto alla puntuale e dettagliata narrativa della vicenda processuale con preciso riferimento agli elementi di fatto acquisiti al processo concernenti la questione della competenza per valore - dati necessariamente propedeutici all'esposizione delle ragioni giuridiche della decisione e delle relative censure - onde consentire in sede di legittimità di verificare ex actis la veridicità delle asserzioni poste a base delle doglianze prima ancora di esaminare nel merito la questione sottopostale. È ben noto al riguardo che, come più volte affermato da questa Corte, i requisiti della specificità e completezza dei motivi, nonché la loro riferibilità alla decisione impugnata, non sono rispettati quando - come appunto nel caso in esame - il ricorso per cassazione è basato sul richiamo ai motivi di appello: è infatti inammissibile il riferimento per relationem ad altri atti o scritti difensivi relativi ai precedenti gradi del giudizio in considerazione del cd. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (tra le tante, sentenze 20/4/1998 n. 4013; 2/8/1997 n. 7177). Nella fattispecie il ricorrente, nell'articolare il motivo in esame, non ha precisato il contenuto specifico delle critiche mosse con l'atto di appello alla decisione del pretore, non ha indicato i criteri di calcolo adottati dal primo giudice - ritenuti esatti dal tribunale - ai fini della determinazione della competenza per valore, non ha segnalato i dati dei nuovi valori catastali ricavabili dagli atti acquisiti al processo, non ha dimostrato perché il risultato sarebbe stato diverso se i giudici del merito avessero applicato i valori catastali aggiornati. Le dette carenze, imprecisioni, e genericità impediscono a questa Corte, sulla sola base delle deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative, di accertare l'effettiva sussistenza dell'asserito errore commesso dal tribunale e di valutarne l'incidenza causale e la decisività ai fini della soluzione della questione concernente la competenza per valore che deve essere risolta dal giudice del merito tenendo conto esclusivamente gli elementi probatori acquisiti al processo al momento della decisione della questione. Del tutto ininfluente è poi il richiamo alla "domanda di rilascio" che, come esattamente rilavato dal tribunale, rientra nella competenza per materia per valore e non incide ai fini della determinazione della competenza per valore delle altre domande. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1051 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c.. Deduce il ricorrente che il tribunale ha costituito una servitù di passaggio che non raggiunge il fondo intercluso ma un bene demaniale (il vallone delle "Raie") la cui immutazione, per la continuazione della servitù, non è possibile per il divieto sancito dalla legge Galasso. Le titolari della costituita servitù avrebbero dovuto fornire la prova di poter legittimamente transitare sul bene demaniale. Inoltre la sentenza impugnata, stabilendo una servitù di passaggio che non raggiunge direttamente il fondo intercluso, è inutilier data non potendo attuare, con un accertamento limitato ad alcuni fondi, il chiesto collegamento tra quelli interclusi e la strada pubblica. Andava pertanto ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avente diritto sul vallone delle "Raie" che costituisce necessariamente un altro fondo servente attesa l'unicità del percorso da tracciare.
Il motivo è meritevole di accoglimento nei sensi di seguito precisati.
In via preliminare occorre rilevare l'infondatezza della tesi del ricorrente relativa all'esserito difetto di integrazione del contraddittorio per non aver i giudici del merito considerato che la costituita servitù di passaggio interessa anche un bene non di proprietà delle parti in causa. Al riguardo è sufficiente osservare che il ricorrente non ha precisato il soggetto nei cui confronti i giudici del merito avrebbero dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio. Il AR ha così violato il principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza (sentenze 7/5/1997 n. 3975; 2/3/1996 n. 1632; 9/6/1994 n. 10693; 21/5/1994 n. 4999). È invece fondata la censura relativa alla violazione ed alla falsa applicazione dell'articolo 1051 c.c., nonché alla contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto. Come riportato nella parte narrativa che precede, il tribunale, dopo aver accertato che "il passaggio creato porta, attraverso un tratto nella proprietà esclusiva di ON IT, nel Vallone delle Raie e di qui al fondo della SA", ha poi precisato che "in tal modo è raggiunto lo scopo della domanda, vale a dire di ottenere un accesso alla via pubblica". Al riguardo il giudice di secondo grado - richiamando la sentenza di questa Corte n. 1105 del 6/3/1978 - ha affermato che "le modalità di transito nel vallone delle Raie è circostanza che non interessa al presente giudizio e che in esso non rileva" in quanto le titolari della costituita servitù "possono esercitare il passaggio su detto vallone ad altro titolo ovvero acquistare successivamente il relativo diritto senza che tale circostanza incida in alcun modo sul tema del presente giudizio".
Il ragionamento del tribunale è errato perché - come numerose volte chiarito nella giurisprudenza di legittimità - il giudice, allorché emette una sentenza costitutiva di servitù di passaggio coattivo, deve evitare sia che il suo comando possa in concreto non essere eseguito per la presenza di impedimenti di diritto all'uso del passaggio, sia che il detto comando si ponga in contrasto con norme di carattere imperativo come quelle stabilite dalle leggi urbanistiche e dai piani regolatori che pongano limiti o divieti all'esecuzione delle opere necessarie per la costituzione e l'esercizio della servitù, adottando in caso negativo una soluzione differente che consenta l'imposizione in concreto del vincolo (sentenza 21/10/1991 n. 11112; 12/11/1982 n. 6009). In particolare, se il passaggio coattivo attraversa necessariamente più fondi, occorre che il proprietario di quello intercluso fornisca la prova di aver acquisito il consenso al passaggio concesso da quei proprietari dei fondi interessati che non abbiano partecipato al giudizio. Peraltro, nel caso in cui il passaggio coattivo per accedere alla strada pubblica comporti l'attraversamento di un bene demaniale contiguo, è necessario che il proprietario del fondo intercluso dia la dimostrazione della sua facoltà di transitare legittimamente su detto bene demaniale. In mancanza la fattispecie non può rientrare nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 1051 c.c. perché l'accesso alla via pubblica non è senza soluzione di continuità sussistendo ragioni di diritto che impedirebbero l'uso del passaggio coattivo. Pertanto, nella detta ipotesi, occorre accertare se il bene demaniale sia o meno sottratto alla collettività e se il suo attraversamento sia o meno consentito e riconosciuto indifferentemente a tutti i cittadini (uti cives) di modo che possa essere utilizzato senza bisogno di un particolare atto amministrativo sì da non costituire impedimento di diritto all'esercizio in concreto della costituenda servitù di passaggio coattivo. Ad esempio, nel caso di attraversamento dell'alveo di un torrente risultato asciutto, non deve sussistere una situazione precaria che, in quanto tale, pur consentendo il passaggio sul bene demaniale e l'accesso alla via pubblica, è priva dei requisiti di stabilità e sicurezza, potendo in ogni momento essere modificata dal fatto naturale dello scorrimento delle acque nell'alveo del torrente in periodi di piogge particolarmente abbondanti e, soprattutto, dall'amministrazione pubblica che, abbandonando il proprio comportamento tollerante, decida di vietare l'attraversamento del greto del corso d'acqua. È quindi necessario che l'attraversamento dell'alveo, consistente nell'uso eccezionale del bene demaniale perché estraneo alla sua normale destinazione, avvenga in forza di un atto di concessione della pubblica amministrazione (nei sensi suddetti Cass. 9/4/1994 n. 33333). Il tribunale non si è attenuto ai detti principi di diritto e non ha effettuato alcun accertamento in ordine al proprietario del vallone delle "Raie", alla natura demaniale o meno del detto vallone - che deve essere necessariamente attraversato per l'esercizio della servitù di passaggio coattivo costituita per collegare i fondi delle resistenti con la strada pubblica - ed al consenso ottenuto dalle titolari della servitù di passare per il bene immobile in questione. Per quanto riguarda poi il richiamo da parte del tribunale, a sostegno della tesi relativa all'asserita irrilevanza della modalità di transito nel vallone delle Raie, alla sentenza di questa Corte 1105/1978 - secondo la quale la servitù di passaggio può essere costituita anche tra due appezzamenti di terreno non contigui senza essere contestualmente costituita su quello interposto tra essi in quanto il titolare del fondo dominante può esercitare ad altro titolo il passaggio sul terreno intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù - è sufficiente osservare che il principio affermato nella detta sentenza è stato poi superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità cui sopra si è fatto cenno con la quale si è chiarito che se la servitù di passaggio deve avvenire su fondi di altri proprietari, non presenti in giudizio, il giudice, in assenza di accordi anteriori alla pretesa fatta valere dal proprietario del fondo intercluso, non può imporre un vincolo a tali fondi in riferimento alla costituenda servitù in mancanza del consenso dei suddetti proprietari pretermessi (sentenza 1/6/1983) n. 3958). Inoltre, come sopra rilevato, per la costituzione della servitù coattiva di passaggio è necessario l'accertamento dell'inesistenza di impedimenti, limiti ed ostacoli all'esercizio in concreto della servitù (sentenze citate 21/10/1991 n. 11112; 12/11/1982 n. 6009) e, in caso di necessario attraversamento di beni demaniali, occorre che il proprietario del fondo intercluso provi di aver ottenuto dalla pubblica amministrazione l'autorizzazione a tale attraversamento ovvero che il bene demaniale non sia sottratto alla collettività con possibilità d'uso consentito a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo (sentenze 1/8/1995 n. 8432; 9/4/1994 n. 3333) In definitiva, in parziale accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altra sezione del tribunale di Salerno che, oltre a provvedere in ordine alle spese di questo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra esposti e si adeguerà ai principi di diritto sopra enunciati applicando le precisate indicazioni metodologiche ed accertando in particolare la sussistenza del potere riconosciuto alle titolari del fondo intercluso di passare legittimamente attraverso il vallone delle "Raie". L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, del terzo, del quarto, del sesto e del settimo relativi rispettivamente: a) alla violazione dell'articolo 1051 c.c. con riferimento al rispetto dei parametri legali della maggiore "brevità", della "convenienza" e della "contemplazione" delle varie ed opposte esigenze delle parti in causa;
b) alla violazione dell'articolo 889 c.c. con riferimento all'asserita esistenza di un pozzo ad una distanza inferiore a metri due dal confine;
c) alla violazione dell'articolo 1054 c.c.; d) all'omesso esame della richiesta istruttoria di ammissione di una nuova consulenza tecnica;
e) al governo delle spese dei giudizi di merito. Le dette questioni hanno rilievo meramente subordinato e condizionato rispetto a quella preliminare - oggetto della censura ritenuta fondata - e ne postulano la soluzione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso, rigetta il quinto, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1999