Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
In tema di uso di apparecchi per il gioco automatico, anche a seguito delle nuove disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ai fatti posti in essere in epoca precedente al 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), si continuano ad applicare le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse ai sensi dell'art. 1, comma 547, della citata legge n. 266 del 2005, atteso che la legge n. 296 ha apportato modificazioni al solo art. 110 del R.D. n. 773 del 1931, ma non ha inciso sulla previsione di non retroattività della depenalizzazione delle condotte di cui ai commi quarto e quinto del citato art. 110 disposta dalla precedente legge n. 266.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2007, n. 16599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16599 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 20/03/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00866
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 029059/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IN IA, N. IL 18/02/1958;
avverso SENTENZA del 06/04/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA EL IA, già condannata dal tribunale di Genova per i reati di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.) e artt. 110, 718 e 719 c.p., per avere installato nell'esercizio commerciale gestito 4 videopoker, (accertato in Genova in data 26.9.2002), propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la corte d'appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, la assolveva dal reato di cui agli artt.718 e 719 c.p. e confermava invece la condanna per il reato di cui al
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, nonché la confisca del denaro e degli apparecchi in sequestro, rideterminando la pena finale nella misura di Euro 4.000,00 di ammenda.
La ricorrente eccepisce:
1) violazione ed erronea applicazione del R.D. 18 giugno 1931, n.773, articolo 110 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul presupposto che il videopoker deve essere considerato illecito solo quando consenta vincite in denaro, e non, invece, allorquando, come nella specie, consente solo il prolungamento o la ripetizione della partita.
2) erronea applicazione della legge penale e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura della pena inflitta tenuto conto della modesta entità del fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente il Collegio di dover esaminare la questione posta nel corso dell'udienza dal procuratore generale che ha concluso per l'avvenuta depenalizzazione del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 per effetto delle modifiche introdotte dalla
L. 27 dicembre 2006, n. 296 chiedendo, di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
La tesi prospettata non può essere condivisa.
Essa si fonda sull'assunto che l'art. 1, comma 86, modificando il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, non ha ripetuto la disposizione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 547 secondo cui "per le violazioni di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110, comma 9, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse". In realtà la L. n. 266 del 2005, art. 1, intervenendo sulla materia dei videogiochi, ha operato in duplice direzione.
Con i commi da 540 a 546 il legislatore ha rimodellato, infatti, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, - ora deputato a regolamentare l'attivazione e la gestione dei (soli) videogiochi "leciti" e, cioè, di quelli indicati al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, commi 6 e 7 - introducendo per essi un sistema di sanzioni amministrative. Per effetto delle modifiche introdotte, la sanzionabilità dei giochi d'azzardo - menzionati al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, commi 4 e 5 - non è più riconducibile, invece, alla citata disposizione del TULPS ma direttamente ed esclusivamente alle disposizioni codicistiche in materia di giochi d'azzardo. Il che appare coerente con la volontà progressivamente manifestata dal legislatore di separare i videogiochi caratterizzati dalla prevalenza dell'alea e della scommessa, vietandone in maniera assoluta l'installazione e la gestione, da quelli consentiti. È sufficiente al riguardo ricordare l'iter normativo che ha portato dapprima a vietare i videopoker ed i giochi che comunque riproducono le regole del poker (con la successiva precisazione che gli stessi non possono comunque rientrare tra i giochi di abilità o di intrattenimento) e, poi, con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 495, ad abrogare anche il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7, lettera b).
Con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 547 il legislatore ha inteso invece regolamentare temporalmente gli effetti della "riforma", sancendo il principio della ultrattività delle disposizioni penali in precedenza contenute nella norma in esame.
Ciò rende evidente la piena autonomia della disposizione citata (art. 1, comma 547) rispetto a quella del R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 110. Con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 86 il legislatore si è poi limitato ad intervenire sul solo R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.110 - riguardante i soli giochi di intrattenimento e di abilità -
definitivamente ribadendo la natura amministrativa degli illeciti ad essi relativi.
Non è stato in alcun modo modificato, invece, il disposto della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 547, del quale va ribadita invece la piena autonomia rispetto alle disposizioni concernenti il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, ne', per quanto in questa sede più
direttamente rileva, l'ultimo intervento operato sul R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 ha riguardato in alcun modo i giochi d'azzardo.
Pertanto, in mancanza di disposizioni abrogative, ritiene il Collegio che per i videogiochi in questione (videopoker) il principio di ultrattività delle disposizioni penali contenute nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 debba continuare a trovare applicazione.
Ciò posto occorre immediatamente rilevare che alla data odierna il reato è comunque prescritto.
Il Collegio, pur non condividendo l'interpretazione fornita dalla ricorrente in merito al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e ritenendo più aderente al dato normativo l'interpretazione secondo la quale gli apparecchi elettronici che riproducono il gioco del poker vanno qualificati quali apparecchi per il gioco d'azzardo, e come tali vietati ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5, e successive modificazioni, purché consentano la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita, in quanto connotati da aleatorietà assoluta, atteso che il divieto contenuto nel successivo comma 6 del citato art. 110 intende soltanto precisare che gli apparecchi in questione non possono in nessun caso qualificarsi come apparecchi da trattenimento o da abilità, anche se rispettano i requisiti di costo, durata e di vincita previsti per tale tipologia di apparecchi da gioco (ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 16501 del 11/02/2004 Rv. 227954), ritiene che, quantomeno in relazione alla questione citata - che forma oggetto del primo motivo - il ricorso non possa essere ritenuto manifestamente infondato tenuto conto delle oscillazioni interpretative che le frequenti modifiche del dato normativo hanno determinato anche negli orientamenti della Corte. La declaratoria di prescrizione del reato non travolge, tuttavia, le statuizioni relative alla confisca degli apparecchi in sequestro. Ribadito, infatti, che, ai sensi dell'art. 1, comma 547, per le violazioni di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110, comma 9, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della L. 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, ritiene, infatti, il Collegio, condividendone le motivazioni, di dovere aderire al più recente orientamento secondo cui gli apparecchi ed i congegni per il giuoco d'azzardo vanno sempre sottoposti a confisca, con successiva loro distruzione, atteso che il carattere obbligatorio della confisca si correla alla intrinseca criminosità degli apparecchi in questione e si deduce dalla previsione della loro distruzione, (così Sez. 3, n. 8127 del 14/11/2003 Rv. 227553; Sez. 3, n. 22930 del 06/03/2003 Rv. 225297; Sez. 4, n. 17782 del 02/02/2001 Rv. 218761 secondo cui è comunque irrilevante il mancato formale richiamo all'art. 240 c.p., comma 2). La declaratoria di prescrizione del reato comporta, invece, la restituzione del denaro in sequestro.
A differenza di quanto accade per gli apparecchi ed i congegni, infatti, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 non prevede la confisca obbligatoria del denaro sequestrato.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 ed alla confisca del denaro in sequestro.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110 perché estinto per prescrizione ed alla confisca del denaro di cui ordina la restituzione all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007