Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2001, n. 17782
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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In tema di divieto di installazione e uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 388 del 2000 all'art. 110 del R.D. n. 773 del 1931 il concetto di lucro, cui la disposizione non fa più riferimento, (e che precedentemente costituiva il parametro di identificazione, assieme alla preponderanza dell'alea nella vincita, del fine del gioco d'azzardo) è ora sostituito dal superamento del limite, nella vincita, di un premio consistente nel prolungamento o nella ripetizione della partita oltre le dieci volte.

La confisca prevista dal nono comma dell'art. 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza in tema di installazione e uso di congegni automatici o elettronici per il gioco d'azzardo nei luoghi pubblici, ha carattere obbligatorio e rientra, indipendentemente dal mancato richiamo formale della disposizione, nell'ipotesi prevista dal secondo comma n. 2 dell'art. 240 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2001, n. 17782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17782
    Data del deposito : 2 febbraio 2001

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