Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
Anche quando sia presentata dal P.M. richiesta di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, di essa è dovuto l'avviso alla persona offesa che l'abbia chiesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 17823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17823 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1096
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 021932/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IE, N. IL 17/09/1934;
avverso DECRETO del 28/11/2006 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Montagna che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del Decreto impugnato. OSSERVA
con decreto in data 28/11/06, emesso de plano ai sensi dell'art. 409 c.p.p., il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha disposto l'archiviazione del procedimento penale iniziato a carico di ignoti in seguito a querela presentata da AR ET per lamentare il disturbo arrecatole dai rumori provocati dagli avventori di un esercizio pubblico.
Contro questa pronuncia il difensore della AR ha proposto ricorso per cassazione con il quale, oltre a formulare critiche al contenuto del provvedimento, deduce la nullità dello stesso per non essere stato dato alla sua assistita l'avviso della presentazione della richiesta di archiviazione da parte del P.M., che le spettava, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 2, avendo dichiarato nell'atto di querela di volere essere informata al riguardo.
La censura è fondata.
Nell'atto presentato il 6/7/06 al Commissariato di P.S. di Pompei per esporre le sue doglianze la persona offesa aveva in effetti esplicitamente chiesto "di essere informata in ipotesi di archiviazione", il che non risulta essere avvenuto. Si è quindi verificata la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) per violazione del principio del contraddicono, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte deducibile anche quando, come nel caso di specie, l'archiviazione sia stata disposta per essere ignoti gli autori del reato (cfr., tra le molte, Sez. 5^ 28/10/96, Ferrara, rv. 207.467; Sez. 1^ 29/5/02, Holder, rv. 221.596; Sez. 4^ 18/6/02, Di Mola, rv. 221.827).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008