Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2001, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
GUTTA Reg. Gen. N. 4880/96 + 6750/96 UD. 17.10.2000 020 17 0 1 REPUBBLICA IANA IO IANOIN N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Prou 4253 Dott. Gaetano GAROFALO Presidente Rep. 631 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere dal Sig. per diritti L. 0000 ha pronunciato la seguente 12 FEB 200 A DANGELLILA SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 4880/96 e al n. 6750/96 Ricorso n. 4880/96 proposto Oggetto: Simulazione e da divisione ereditaria. OS PP, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'Avv. Guido Belmonte co- (500 CANCELLER me da procura a margine del ricorso, RICORRENTE 0975596 contro 0975597 OS RE e OS RO, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Mazzini n. 146, presso lo studio 0975571 0975572 1653/De 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'Avv. Ezio Spaziani Testa, difesi dall'Avv. GI Romano Richiesta copia studio dal Sig. NI TA come da procura in calce al controricorso, 5000 per diritti L. CONTRORICORRENTI 8 CICA/2001ERE e
contro
OS IA, LI EL, LI AL DR, LI MA, NE ZO, NE CH, NE NA, OS NA, OS AL, OS ET, OS SA, OS LU, NE LA e NE ET, €0,52 1.1000 CANCELLERIA INTIMATI Ricorso n. 6750/96 proposto AY515552 da AY515551 OS RO, elettivamente domiciliato in Roma, AY515556 Viale Mazzini n. 146, presso lo studio dell'Avv. Ezio Spaziani AY515561 Testa, difeso dall'Avv. GI Romano come da procura in AY515566 calce al controricorso, AY515571 CONTRORICORRENTE e RICORRENTE INCIDENTALE A
contro
OS PP, INTIMATO e
contro
OS IA, LI EL, LI AL DR, LI MA, NE ZO, NE 2 CH, NE NA, OS NA, OS AL, OS ET, OS SA, OS LU, NE LA e NE ET INTIMATI CON INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1938/95 del 13.10 / 7.11.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.10.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Guido Belmonte. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 3, 4 e 5 maggio 1977, GI OS esponeva che in data 30.7.1975 era deceduto in Montella il proprio genitore ES OS, lasciando a sé superstiti i figli IU, LU, VI, GI, RE, Alessan- drina, AR, TT, RO e LI, a favore dei quali si era devoluta l'eredità, in virtù di testamento olografo del 18.10.1969, col quale il de cuius aveva istituito il figlio Salva- tore erede della disponibile e tutti della legittima;
deduceva che in vita il genitore, con quattro atti di vendita, aveva simu- lato l'alienazione di alcuni cespiti in favore dei figli RE e AR mentre, in realtà, si trattava di donazioni a favore 3 degli stessi, come risultava dal fatto che il padre era facoltoso e non aveva necessità di procedere alla vendita dei suoi beni, il corrispettivo previsto nei contratti era esiguo, nessun investi- mento risultava eseguito dal padre con il denaro ricavato dalle vendite, i fratelli RE e AR non disponevano del de- naro sufficiente per gli acquisti -; deduceva, altresì, che doveva ritenersi simulato anche l'atto di divisione per notaio Albano del 17.3.1968, col quale il de cuius, riconosciuta la validità dell'acquisto, da parte di RE e AR, della quota di legittima dei GE LE, EN, ER, RM e - eredi in rappresentazione della sorella TT AM dello stesso de cuius, OS OS - aveva proceduto alla di- visione del patrimonio relitto dei genitori di essi ES e OS OS. Tutto ciò premesso, GI OS conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, i suddetti propri fratelli al fine di sentir dichiarare le denunciate simulazioni, ordinare la reintegrazione della quota di legittima a lui spettante ed effettuare la divisione dei beni ereditari. Si costituivano soltanto RE e AR OS i quali dichiaravano di non opporsi alla divisione, contestando nel re- sto tutte le avverse domande. RE OS proponeva an- che domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconosci- mento del suo credito, nei confronti della massa, per le conti- nue somministrazioni di denaro fatte al padre. 4 Chiamati in giudizio i GE AM, peraltro rimasti contumaci, il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettava tutte le domande dell'attore e la riconvenzionale, compensan- do tra le parti le spese della fase processuale. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Napoli che, con sentenza n. 1938/95 del 13.10 / 7.11.1995, rigettava l'appello principale di GI OS e quello inci- dentale di RE e AR OS, compensando tra le parti le spese processuali del grado. Premesso che la prova della simulazione di un atto può es- sere fornita anche attraverso le presunzioni semplici, specie se la vendita simulata sia stata posta in essere tra persone legate da vincoli di parentela, e che, a tal fine, non occorre che la re- lazione tra il fatto noto e quello ignoto presenti il carattere della necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che dal dato noto sia deducibile quello ignoto, attraverso un procedi- mento logico, basato sull' id quod plerumque accidit, ha osser- vato la Corte d'appello che le circostanze di fatto su cui avreb- be dovuto fondarsi la valutazione dell'avvenuta simulazione - ossia la consistenza patrimoniale del de cuius, che non aveva necessità di vendere i beni;
la non disponibilità da parte dei fratelli RE e AR OS di denaro sufficiente per effettuale l'acquisto dei beni;
l'esiguità del prezzo d'acquisto indicato negli atti di compravendita rispetto a quello reale - 5 non sono state comprovate, o sono state dimostrate come me- ramente possibili e non, invece, sicuramente attendibili. In ordine all'acquisto, da parte di RE e AR Bo- sco, della quota di eredità dei GE AM, eredi in rap- presentazione di OS OS, sorella del de cuis - acquisto assunto simulato e predisposto al fine di procedere, poi, ad una divisione, pure simulata, con il padre ES, titolare dell'altra quota, occultando una donazione effettivamente vo- luta dal de cuius in favore dei figli RE e AR, simu- lazione desumibile sia dal mutato atteggiamento del padre, che prima aveva resistito all'azione di violazione di legittima, iniziata contro di lui dai GE AM, e poi, divenuti i fi- gli RE e AR titolari della quota lesa, era addive- nuto alla divisione dei beni con i figli anzidetti, sia dalla rinunzia, da parte del de cuius, a far valere, nei confronti di RE e AR, la prescrizione del diritto a proporre l' azione di riduzione la Corte d'appello ha ritenuto poco pro- babile che ES OS e i figli RE e AR, per A niente esperti in materia giuridica, fossero consapevoli che, al momento della divisione dei beni, si fosse estinto per prescri- zione il diritto ad ottenere la riduzione, sul cui riconoscimento si fondava l'ulteriore diritto alla divisione dei beni tra i fratelli RE e AR, da un lato, e il padre, dall'altro. A con- ferma del fatto che non si trattava di materia di comune cono- 6 scenza ha osservato la Corte di merito che l'appellante ha pro- posto la tesi della prescrizione soltanto in sede di precisazione delle conclusioni in appello. La Corte napoletana ha poi aggiunto che, anche se Ales- sandro OS avesse avuto la piena consapevolezza di adem- piere un debito prescritto, attraverso la stipula dell'atto di di- visione, non si verserebbe nell'ipotesi di donazione indiretta, bensì in quella dell'adempimento di obbligazione naturale, ai sensi dell'art. 2940 c.c.; e che con l'atto di divisione Alessan- dro OS intese solo riconoscere, in favore dei figli RE e AR, quel diritto che aveva negato di riconoscere ai ger- mani AM, senza manifestare alcuna volontà di donare, ma solo al fine di adempiere ad un dovere morale. La Corte di merito ha anche rilevato che non può affermarsi che la vendita della quota e la rinunzia agli atti del giudizio furono predispo- sti al fine di addivenire alla divisione, occultante un atto di li- beralità, atteso che non si vede il motivo per cui i GE AM, che, fino al momento della vendita della quota, era- H no stati da ES OS contrastati nel conseguimento di un loro legittimo diritto, avrebbero dovuto poi favorire i cugini RE e AR, ed atteso, altresì, che se questi ultimi avessero voluto ottenere dal padre una donazione dei beni, sa- rebbero ricorsi ad altri strumenti giuridici, senza la necessità di pagare a terzi il corrispettivo della quota di riserva. E che si 7 trattasse di una vendita effettivamente voluta e non di una vendita simulata è dimostrato dal fatto che, senza l'effettivo pagamento di quanto previsto dal contratto, i GE Gam- bone non avrebbero avuto alcun interesse ad alienare i loro di- ritti sulla quota di riserva e a rinunciare al giudizio di riduzio- ne. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Giu- seppe OS deducendo due motivi di annullamento, illustrati da (due) memorie. RE e AR OS resistono con controricorso, delucidato da memoria, proponendo soltanto AR OS ricorso incidentale in base a un solo motivo. Gli altri intimati non si sono costituti. All'udienza del 27.5.1999 questa Corte, in ordine al ricorso incidentale, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di OS LI, AR EL, AR ES, AR MA, AM EN, AM LE, Gambo- ne RA, OS IU, OS ND, OS TT, OS SA, OS LU, AM RM e AM TT;
ma tale integrazione del contraddittorio non è stata effettuata. MOTIVI DELLA DECISIONE 0 0 A) Va innanzitutto disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi principale e incidentale in quanto propo- sti contro la stessa sentenza. B) Per quanto concerne l'eccezione preliminare, sollevata dai controricorrenti, di nullità della notificazione del ricorso prin- cipale per violazione dell'art. 330 c.p.c., va osservato che que- sta Corte (Cass.
8.3.1996 n. 1862) ha affermato che la notifi- cazione del ricorso per cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giudizio di appello anziché pres- so il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notifi- cazione della sentenza poi impugnata, comporta non la nullità dell'impugnazione in senso sostanziale, bensì, la nullità della notificazione dell'atto di gravame, che è sanata con effetto ex tunc, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio dell'intimato (cui la notificazione stessa era diretta), anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità. Nel caso specifico, essendosi regolarmente costituiti Salva- tore OS e AR OS, i quali, peraltro, non si sono li- R mitati soltanto al ad eccepire la nullità della notificazione del ricorso, ma hanno anche contestato i motivi posti a base dello stesso, e AR OS ha finanche proposto ricorso inci- dentale, la nullità della notificazione è da ritenere sanata (nei confronti dei predetti), avendo raggiunto lo scopo, per cui il ri- corso deve essere dichiarato (anche nei loro riguardi) ammis- 9 sibile. C) A sostegno dell'impugnazione il ricorrente principale Giu- seppe OS deduce:
1. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.; in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: art. 360 n. 5 c. p. c. - Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia esaminato soltanto alcuni elementi presuntivi dell'esistenza delle denun- ciate simulazioni, incorrendo, però, nella loro valutazione, in evidenti contraddizioni, ed abbia, altresì, trascurato di esami- nare un punto decisivo della controversia, consistente nella mancata prova dell'effettivo versamento del prezzo da parte dei figli. Inoltre la Corte d'appello non avrebbe giustificato in che modo RE e, specialmente, AR, all'epoca non espli- cante alcuna attività, avrebbero avuto il denaro sufficiente per l'acquisto, né che il genitore aveva necessità di vendere i beni. Il ricorrente si duole, poi, che la Corte d'appello non abbia proceduto ad una valutazione complessiva dei fatti posti a ba- se delle presunzioni, sicché questi, valutati isolatamente, non hanno rilevato quella valenza probatoria che sarebbe, invece, risultata da una valutazione complessiva.
1.1. Il motivo è infondato in ogni profilo. 10 Invero la Corte d'appello, con ampia e adeguata motivazio- ne, ha valutato tutti gli argomenti che, ad avviso del ricorren- te, avrebbero dovuto costituire altrettanti elementi presuntivi delle dedotte simulazioni e di ciascuno ha rilevato l' inconfe- renza, ovvero il superamento per la presenza di fattori di segno contrario, scaturenti dai documenti acquisiti e dalla prova te- stimoniale espletata. Ha, peraltro, la Corte di merito richia- mato, per ciascuna delle vendite contestate, il prezzo ivi indi- cato e le modalità di pagamento (per un immobile, quello del rogito Ragucci del 17.5.1956, il prezzo è stato corrisposto ad- dirittura alla presenza del notaio). Il convincimento, quindi, della insussistenza delle addotte simulazioni è derivato dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori e pre- suntivi, nonché da un dato di fatto certo, quale il venir meno (per effetto della perdita di quasi tutti gli armenti e la distru- zione di un bosco) delle originarie condizioni di agiatezza di ES OS (con conseguente necessità di procedere alla vendita di alcuni immobili, peraltro di limitata importanza): dato chiaramente risultante dall'assunta prova testimoniale e confermato dalle documentate somministrazioni di denaro da parte del figlio RE e dalla stessa scheda testamentaria (olografo), in cui il de cuius dava atto dell'assegno mensile cor- rispostogli dal figlio, da oltre dieci anni, stante il modestissimo reddito che dava la sua proprietà. 11 1.2. Peraltro l'impugnata sentenza ha preso anche in esame le doglianze dell'appellante GI OS circa l'impossi- denza dei fratelli RE e AR e la conseguente indi- sponibilità delle somme necessarie per acquistare gli immobili paterni, ritenendole del tutto infondate poiché era risultato provato (sia in base alle deposizioni testimoniali sia in base alla documentazione acquisita agli atti) che all'epoca degli ac- quisti RE OS svolgeva una ragguardevole attività professionale e che con lui lavorava il fratello AR.
1.3. Per il resto è appena il caso di ricordare che la valuta- zione delle prove e il controllo sulla loro concludenza - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fonda- mento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a di- scutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (ex plurimis: Cass. 6.9. 1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giu- dice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta. 12 2. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 769, 809, 2034 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia: art. 360 n. 5 c.p.c. - Assume il ricorrente che erroneamente la Corte d'appello ha negato che potesse ravvisarsi una liberalità indiretta del de cuius, a favore dei figli RE e AR, nell'atto di divi- sione per notar Albano del 17.3.1968. Al riguardo sostiene il ricorrente che attraverso la rinuncia, da parte del de cuius, ad opporre la prescrizione verificatasi nel giudizio intentato dai GE AM, eredi in rappresentazione di SA OS, per ottenere la riduzione della donazione fatta ad ES OS, lesiva della quota di riserva spettante alla sorella SA, si sarebbe posta in essere una donazione indiretta, in quanto si sarebbe consentito ai fratelli RE e AR OS di continuare ad esercitare un diritto che, se la prescrizione fosse stata eccepita, non avrebbero potuto vantare. Inoltre la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere la sussistenza della dona- zione indiretta sia dal fatto che ES OS, dopo aver M resistito al giudizio promosso dai nipoti AM, aveva poi spontaneamente riconosciuto una lesione, quando avrebbe potuto eccepire la prescrizione del diritto alla riduzione, sia dal fatto che la misura della lesione era stata determinata senza alcun accertamento, attribuendo in sede di divisione dei beni 13 ai due figli, RE e AR, che avevano acquistato la quota di legittima di SA OS, i beni migliori. Infine il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia rite- nuto che, avendo i fratelli RE e AR acquistato i di- ritti ereditari dei cugini AM, ES OS si sareb- be limitato ad adempiere una obbligazione prescritta, rien- trante nello schema dell'adempimento di una obbligazione naturale, erroneamente escludendo che una fattispecie tipica potesse essere adattata allo scopo del compimento di una libe- ralità, e senza effettuare alcuna indagine se, nella divisione del 17.3.1968, potesse ravvisarsi una donazione indiretta.
2.1. Anche tale motivo è infondato, risolvendosi sostanzial- mente in una censura che investe l'accertamento dei fatti, che, in quanto correttamente eseguito dal giudice di merito, è insu- scettibile di sindacato in sede di legittimità. Inoltre la Corte d'appello, con adeguata motivazione, ha spiegato perché sia l'atto di acquisto (1.3.1962) da parte di RE e AR OS della quota di eredità dei cugini AM sia il succes- sivo atto di divisione (17.3.1968) con il padre ES non я potevano ritenersi simulati, e perché il collegamento tra tali atti non poteva configurarsi come inteso ad attuare una dona- zione indiretta (per aver ES OS, al fine di favorire i figli, nell'atto di divisione proceduto al riconoscimento e alle riduzioni negoziali della lesione che, invece, aveva sempre 14 contestato ai AM), dato che le parti (e principalmente ES OS) al momento di tale divisione dei beni non erano affatto consapevoli che il diritto a far valere la riduzione si era prescritto.
2.2. Va poi rilevato che correttamente la Corte d'appello, una volta ritenuto che ES OS, con l'atto di divisio- ne 17.3.1968, aveva inteso solo riconoscere in favore dei figli RE e AR quel diritto che aveva negato ai nipoti AM, senza manifestare alcuna volontà di donare, asso- lutamente inconciliabile con la consapevolezza del diritto rico- nosciuto, ha osservato, sotto il profilo giuridico, che, comun- que, vertendosi in tema di pagamento di debito prescritto, si trattava, non di donazione indiretta ma, di adempimento di obbligazione naturale (art. 2940 c.c.). Donde è da escludere la pretesa violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 769 c.c., diversa essendo la causa tipica della donazio- ne da quella dell' obbligazione naturale, ed a maggior ragione è da ritenere insussistente la violazione dell'art. 809 c.c., posto che tale norma prevede la revocabilità degli atti di liberalità, laddove alcuna revoca o ripetizione è consentita per le obbliga- zioni naturali e, specificamente, per il pagamento del debito prescritto.
2.3. Infine giustamente l'impugnata sentenza ha affermato che non poteva procedersi alla dichiarazione di nullità, per 15 simulazione, dell'atto di divisione 17.3.1968 e dell'esistenza di un contratto dissimulato di donazione indiretta, stante l' in- compatibilità fra le figure della donazione indiretta e della do- nazione dissimulata (Cass. 11.3.1972 n. 712). Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. D) Quanto al ricorso incidentale di AR OS (col quale si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver l'impugnata sentenza disposto la compensazione delle spese nonostante che egli fosse risultato totalmente vittorioso, sia in primo che in secondo grado), va osservato che esso deve essere dichiarato inammissibile in base al comb. disp. degli artt. 331, ultimo comma, e 371 bis c.p.c. perché, sebbene questa Corte all'udienza del 27.5.2000 abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di OS LI, AR EL, AR ES, AR MA, AM EN, Gam- bone LE, AM RA, OS IU, OS ND, OS TT, OS SA, OS LU, AM RM e AM TT, assegnando il ter- сля mine di 90 giorni, è mancato, come da certificazione della can- celleria in data 12.5. 2000, il deposito dell'atto notificato com- provante che si è provveduto all' integrazione nel termine fis- sato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 16
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e di- chiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, 17 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antain Ebpute Скайчан Ски так IL CANCELLIERE 01 Francesco Catania DEPOSITATO 1 3 FEB. 2001 100000 Roma IL CANCELLERE 01 350000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 24 MAG. 2001 (lire Trecenta.ugnonto n 4 versate £350.000 Serie Registrato in data an 24782 versate £ p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILM ) 11 Responsabile Servizio Au Guzziari (Dr. M. RACCICHNY I D E L L E VW' D 17