Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/2001, n. 8223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8223 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
CORTE SUPE UFF Richiesta Capis dal Sig. KRONOS per diritti L. 6000 REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERELA CORTE 822 3 0 1 11 19.06.01 IN NOME DEL POPOL IT DICASSA LIGNE " SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 20214/98 Rep. 2078 dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 18950 dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud.
6.3.2001 dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente Richiesta noua studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti sul ricorso proposto 18 GIU. 2001 da SI ES, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico Ли n. 146, presso lo studio dell'avv. Roberto Muggia, che lo difende, unitamente all'avv. Giovanni Giovannelli, giusta delega in atti. 3000 CANCELLERIA ricorrente
contro
TT CI, AM RI LU, UR SI, OF459753 elettivamente domiciliate in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'avv. Claudio Berducci, che le difende, unitamente all'avv. Roberto Lissoni, giusta delega in atti. CANCELLERIA controricorrenti nonché contro 446/2001 Oggetto: Risarcimento danni Di AR NG. intimata avverso la sentenza n. 2922/97 della Corte d'appello di Milano, emessa il 29 settembre 1997 e depositata il 3 ottobre 1997 (R.G. 367/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Domenico Ian- nelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27 e il 28 novembre 1990 ES SI convenne in giudizio, davanti il Tribunale di Mon- za, SI UR, RI LU AM, CI TT e An- gela Di AR e, lamentando di esser stato diffamato dalle predette, ne chiese la condanna al risarcimento dei danni;
dedusse di essere stato licenziato il 25 ottobre 1990 dalla Enzo EG UO S.p.A., presso la quale svolgeva mansioni di dirigente amministrativo, a se- guito della propalazione ad opera delle convenute della notizia di es- sere state oggetto di comportamento volgare e di attenzioni di tipo sessuale da parte sua. Si costituirono le convenute chiedendo di essere assolte dalla domanda attorea;
dedussero di aver subito reiterate molestie di natu- ra sessuale da parte dell'attore e negarono di aver diffuso la notizia delle molestie;
la notizia era stata solo casualmente appresa dal figlio del titolare dell'azienda, il quale si era trovato a passare, dopo l'ora- 2 rio di lavoro, in un ambiente dello stabilimento ove le lavoratrici di- scutevano tra di loro del comportamento del SI e del modo di farvi fronte;
in via riconvenzionale chiesero l'accertamento delle molestie subite e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni morali. Il Tribunale respinse la domanda del SI ed accolse la do- manda riconvenzionale proposta dalle convenute (ad eccezione di quella di CI TT), condannando il predetto SI al risarci- mento dei danni morali che liquidò nell'importo di L.
3.000.000 per ciascuna di esse, oltre alla rifusione delle spese legali. Contro la sentenza propose appello ES SI, lamen- tando che il Tribunale: a) non aveva ammessi, perché ritenuti ininfluenti, i propri capitoli di prova, tendenti a ricostruire la propria personalità negli anni precedenti i fatti, nonché quella delle convenute;
b) non aveva ammessa la produzione di documenti fatta uni- tamente al deposito della comparsa conclusionale;
c) aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie omet- tendo di raffrontarle con quelle della causa di lavoro da lui intentata nei confronti della società EG UO per far accertare l'illegit- timità del licenziamento;
d) aveva erroneamente accolto la domanda riconvenzionale delle convenute;
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 3 ottobre 1997, respinse l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: 3 correttamente il Tribunale non aveva ammessi i capitoli di prova tendenti a dimostrare la incompatibilità dei fatti oggetto delle accuse delle convenute con la personalità del SI;
infatti, la circo- stanza che in passato il SI si fosse comportato correttamente in diversi altri ambiti lavorativi ovvero che avesse prontamente riferito in famiglia le accuse delle dipendenti della società EG UO, non escludeva che egli avesse tenuto nei confronti di queste ultime gli atteggiamenti che gli erano stati contestati nella lettera di licen- ziamento;
- i verbali istruttori del processo promosso dal SI per im- pugnare il licenziamento verbali che il Tribunale non aveva potuto - non evi- esaminare perché prodotti solo in sede di conclusionale denziavano specifici aspetti di contraddizione tra quanto sostenuto dalle lavoratrici nel primo grado del processo oggetto dell'appello e quanto dalle stesse riferito al pretore del lavoro nella qualità di testi- moni;
infatti gli episodi riferiti dalle lavoratrici erano gli stessi in en- trambi i giudizi: il non gradito bacio sul collo alla UR e (in altra occasione) la presa per i fianchi della stessa con l'invito a rimanere in ufficio anche oltre l'orario di lavoro;
i pesanti apprezzamenti sul- l'aspetto fisico della Di AR e le imbarazzanti domande su aspetti intimi della di lei vita di coppia;
il ballo stretto con la AM, tanto da provocare una reazione di costei;
le imbarazzanti domande, sempre sulla vita intima col marito, alla TT, - sebbene i fatti suddetti, una volta diffusi, fossero obiettiva- mente idonei a ledere la reputazione della persona cui erano stati at- tribuiti, tuttavia, correttamente il Tribunale aveva escluso la sussi- stenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione in capo alle convenute, rilevando che queste si erano limitate a esercitare un diritto di critica nei confronti del SI, loro superiore gerarchico, comunicandosi vicendevolmente stati di disagio che ognuna di loro si trovava a dover subire in connessione con gli atteggiamenti del pre- detto appellante;
- la comunicazione degli episodi al figlio del titolare del- l'azienda era avvenuta per puro caso;
essa, comunque, in nessun caso avrebbe potuto integrare il delitto di diffamazione, poiché, essendo essa avvenuta in ambito aziendale e per episodi che avevano rilevan- za nell'ambito lavorativo, era giustificata dalla necessità di portare a conoscenza del titolare del potere di direzione e controllo episodi che questi doveva conoscere a fini di organizzazione del lavoro delle dipendenti e dello stesso SI, o quanto meno a fini disciplinari;
os- servò in proposito la Corte di merito che il potere disciplinare del datore di lavoro presupponeva e conteneva anche quello di venire informato di quanto potesse turbare l'ambiente di lavoro o in altro modo avere rilevanza in riferimento a ciascun rapporto lavorativo;
a questo potere corrispondeva l'obbligo, o anche solo la facoltà, di cia- scun lavoratore di riferire all'imprenditore notizie che avessero rile- vanza disciplinare;
tale obbligo o mera facoltà, rientrante nel dovere di collaborazione del lavoratore subordinato, escludeva l'elemento soggettivo del delitto di diffamazione;
- correttamente era stata accolta la domanda riconvenzionale, 5 poiché gli episodi accertati integravano la contravvenzione di cui al- l'art. 660 c.p., atteso che le inopportune attenzioni del SI avevano turbato la tranquillità delle destinatarie, creando disagio psichico sia per il contesto in cui le domande o gli apprezzamenti erano stati posti in essere sia per il contenuto di essi;
- l'esclusione del reato di molestie nei confronti della TT non comportava che costei avesse diffamato il SI, poiché soltanto il contesto in cui le inopportune domande erano state poste alla pre- detta TT (pausa pranzo e quindi quasi al di fuori dell'ambito lavorativo) avevano fatto venir meno la qualificazione di esse come molestia o disturbo, mentre rimaneva la verità di quanto riferito dalla stessa al figlio del titolare dell'azienda e la legittimità della comuni- cazione della notizia del fatto Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso SI ES. UR SI, AM RI LU e TT CI hanno resistito con controricorso, mentre Di AR NG non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Art. 360 n. 5 c.p.c. Si deduce: che la Corte d'appello di Milano non avrebbe motivato in - ordine alla mancata ammissione di tutti i capitoli di prova proposti dal SI ed aventi come oggetto i rapporti fra la signora SI UR e il signor EG UO che aveva concesso in uso gratuito un appartamento in sua disponibilità all'impiegata acquistandole al- tresì, senza dichiarata contropartita, una costosissima autovettura;
- che la Corte avrebbe altresì ignorato altri elementi dedotti dal SI e concernenti non solo la sua personalità ma anche quella delle lavoratrici che avevano denunciato le pretese molestie ad opera dello stesso SI. Tale omissione si era tradotta in una motivazione insufficiente e contraddittoria laddove era stata esclusa ogni rilevanza dei com- portamenti pregressi del SI;
se è vero che tali comportamenti, corretti nel passato, non potevano portare da soli ad una esclusione assoluta della molestia, andava tuttavia chiarita la ragione di un pre- и и teso ed improvviso mutamento del comportamento. с La Corte aveva omesso di valutare tutti gli elementi di con- traddizione fra le diverse versioni rese dalle convenute davanti ai di- versi giudici;
mancava completamente nella sentenza una valutazione comparata delle contraddizioni emergenti dalle diverse dichiarazioni delle parti. _ Tutte le suddette omissioni avevano portato ad uno stravolgi- mento degli elementi di prova esistenti in atti e all'immotivato rifiuto di acquisire quelli proposti dal SI. La censura è infondata. Come emerge dalla motivazione della sentenza, la Corte d'ap- pello ha valutato tutti i capitoli di prova dedotti dal SI ed ha rite- nuto che quelli relativi alla personalità del SI fossero ininfluenti 7 mentre gli altri capitoli riguardavano "circostanze estranee ai fatti di causa". In questa ultima affermazione è contenuto un giudizio di non decisività delle prove richieste, il quale appare incensurabile in que- sta sede, specie ove si consideri che il giudice di merito ha ritenuto nel suo libero apprezzamento che l'accertamento dovesse riguardare la sussistenza dei fatti di molestia denunziati dalle lavoratrici e l'as- sunta indebita diffusione della notizia di dette molestie. La sentenza impugnata, quindi, non incorre nei denunziati vizi di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova. Quanto alla censura relativa alla assunta omessa valutazione degli elementi di contraddizione fra le diverse versioni rese dalle convenute davanti ai vari giudici che si occuparono della vicenda, essa appare in parte generica, laddove il ricorrente afferma che "manca completamente nella sentenza l'elemento centrale della valutazione comparata delle contraddizioni ignorando il corposo indice parametrale con le numerosissime contraddizioni, tutte qui da intendersi richiamate". E' noto infatti che il ricorrente per Cas- sazione che si duole della omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, le risultanze processuali che egli asseri- sce decisive e non valutate, dato che, per il principio di autosuffi- cienza del ricorso per Cassazione, il controllo della decisività delle deduzioni disattese deve essere consentito senza necessità di inda- gini integrative. 0 0 La censura appare poi infondata in relazione alle poche circo- stanze specificate atteso che essa attiene alla valutazione del materia- le probatorio, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 660 c.p. Art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che la Corte d'appello si è limitata ad una mera af- fermazione della sussistenza del reato di molestie ai danni delle lavo- ratrici;
si osserva che l'art. 660 c.p. richiede che l'elemento soggetti- vo della molestia o del disturbo sia qualificato dalla petulanza o da altro biasimevole motivo;
nella specie la Corte non aveva spiegato per qual motivo il SI avrebbe dovuto molestare le lavoratrici, л posto che alle pretese molestie, rimaste, anche nella narrazione delle г controparti, frammentarie ed isolate, non era seguito alcun successi- vo comportamento. Le controparti avevano evocato nell'atto intro- duttivo anche l'ipotesi di cui all'art. 527 c.p. proprio perché si erano rese conto che senza attribuire agli episodi una valenza oscena non avrebbe potuto neppure ravvisarsi la violazione dell'art. 660 c.p. La Corte aveva invece limitato il proprio campo di indagine al solo art. 660 c.p. facendo venir meno proprio l'elemento portante di tale con- travvenzione avendo escluso il compimento di alcun atto. Eliminata l'ipotizzabilità del reato di cui all'art. 660 c.p., veniva meno la pos- sibilità di emettere condanna al risarcimento dei danni morali e, quindi, la domanda riconvenzionale non avrebbe potuto essere accol- ta. La censura è infondata. Come ritenuto dalle sezioni penali di questa Corte "ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 cod. pen., gli intenti perse- guiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accer- tato che comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insi- stente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone" (v. da ultimo Sez. I, sent. n. 13555 del 22 dicembre 1998, cc. del 26 novembre 1998, Faedda rv 212059). Alla luce di detto principio appare, pertanto, corretta la deci- sione della Corte d'appello avendo la stessa accertato e detto accer- tamento costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede che "le inopportune attenzioni del SI avevano turbato la tranquillità delle destinatarie, creando disagio psichico sia per il contesto in cui le domande o gli apprezzamenti venivano posti in essere sia per il contenuto di essi". Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione degli art. 2094, 2104, 2105 e 2106 c.c. Art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che la Corte d'Appello, per escludere la sussistenza della diffamazione, aveva enunciato un proprio personalissimo prin- cipio interpretativo che non poteva essere tuttavia condiviso. Si censura in particolare l'opinione della Corte di merito se- condo cui l'imprenditore potrebbe esigere dai prestatori che essi ri- 10 feriscano costantemente i comportamenti anche personali dei colle- ghi, in applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106, c.c. concernenti il potere disciplinare;
secondo questa tesi, l'impiegato avrebbe cioè non solo la facoltà di riferire al capo dell'impresa le eventuali lesioni della propria sfera privata poste in essere ad opera di un collega (cosa questa comprensibile) ma perfino l'obbligo di riferire anche in ordine a fatti di terzi;
si osserva che l'interpretazione della Corte si concreterebbe in una aperta violazione non solo e non tanto della sfera privata ma anche di principi costituzionali di libertà di ogni cittadino;
l'art. 2094 c.c. obbliga il prestatore a collaborare nell'im- presa e non alla schedatura dei colleghi;
l'art. 2104 c.c. allude alle disposizioni che concernono la disciplina del lavoro e non la sfera Cur privata;
l'art. 2106 c.c. consente sanzioni disciplinari solo in rapporto all'organizzazione del lavoro ed oltretutto previa enunciazione pub- blica degli elementi di tale disciplina (art. 7 primo comma L. 20 maggio 1970 n. 300); né, sempre secondo il ricorso, si può evocare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. posto che tale obbligo è stato esplicitamente legato dal legislatore agli "affari". La censura non può trovare accoglimento. Come emerge dalla sentenza impugnata (v. in particolare pa- gina 6) la sussistenza della diffamazione è stata esclusa dalla Corte d'appello essendo stato riconosciuto che le lavoratrici avevano esercitato un legittimo diritto di critica, mentre era assente nel loro comportamento il dolo tipico del delitto di diffamazione, essendo la propalazione della notizia avvenuta in modo del tutto fortuito. 11 Le altre affermazioni della Corte, contro le quale sono specifi- camente svolte le censure del ricorrente, appaiono pertanto svolte ad abundantiam e non rivestono quindi carattere decisivo nel comples- so argomentativo della sentenza volto ad escludere la sussistenza della diffamazione. In ordine alle critiche del ricorrente, in ogni caso, appare op- portuno ricordare che come è stato ritenuto anche da questa Corte (v. Cass. civ. sez. lav. 18 aprile 2000, n. 5049), "le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e sulla serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a ca- rico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.". Da ciò deriva che le critiche del ricorrente appaiono oltretutto prive di fondamento, perchè riconosciuto in capo al datore di lavoro un obbligo di tutela non può non riconoscersi un suo diritto ad essere informato ed un corrispondente dovere di informazione a carico del lavoratore oggetto di molestie nell'ambito del luogo di lavoro. Con il quarto motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione degli artt. 595 e 596 c.p. Art. 360 n.
3. Si deduce che la Corte di merito, escludendo in sede civilistica la violazione dell'art. 595 c.p. ai danni del SI, è incorsa in viola- zione di legge;
la Corte aveva riconosciuto che le frasi dette dalle la- voratrici avevano l'astratta idoneità a ledere la reputazione del SI, senza peraltro considerare che l'attribuzione di un fatto determinato costituisce aggravante del reato;
la Corte non aveva tuttavia collega- to l'art. 595 all'art. 596 c.p., ai sensi del quale l'autore della comuni- 12 cazione diffamatoria non è ammesso a provare la verità o la notorietà del fatto attribuito, se non in casi particolari, dei quali nessuno ricor- reva nella specie. Si assume infine che la diffamazione sussisteva anche ad ac- cettare l'incredibile ricostruzione dei fatti assunta come vera dalla Corte di merito, atteso che il solo fatto che le lavoratrici stessero a riferirsi reciprocamente i fatti di cui assumevano di essere state vit- time integrava il reato di diffamazione. La censura è inammissibile perché verte su circostanze non dedotte nel giudizio di appello;
infatti con l'atto di citazione in appel- lo la difesa del SI fu tutta incentrata sulla dimostrazione della и falsità dei fatti riferiti dalle lavoratrici ed in subordine sulla impos- г sibilità di inquadrare tali fatti nella fattispecie delle molestie, mentre alcun cenno l'atto contiene alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo della diffamazione, che era stato esplicitamente escluso dal Tribunale. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Per effetto della soccombenza il SI deve essere condanna- to alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore delle resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna il ricorrente a rifondere alle resistenti UR SI, Zangiro- lami RI LU e TT CI, le spese di questo grado del giudizio, che liquida in lire 126.000- (Centevent, seiurila.), 13 oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 6 marzo 2001. Il Presidente a catre hori Il Consigliere est. 4 Curaprons IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 18 GIU, 2001 M E IL CANCELLIERE C1 R E Giovanni Giambattista U Q 80'000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 330'000 4 7.SET 2001 Pegistrato in din 40981 (reTrecento o FILIPPO) P. 11 Dirigento Cervizi Responsabile Servizio Alti Giudiziari (D.ssa RI (Dr. M. ACCICHINI) 14