Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITATO NO JA LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE Ꭼ Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Andrea - Primo Presidente VELA R.G. N. 11269/99 Cron.3793 -Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Rep. 575 Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente di sezione- Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud. 06/10/00 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Richiesta copia studio Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere dal Sig. -SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. Consigliere Dott. Roberto PREDEN _ 8 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - CORTE ha pronunciato la seguente TE LIRE 3000 CANCELLERIASE N TENZA A RI sul ricorso proposto da: dal S 0 per ENTE NAZIONALE CORSE AL TROTTO, in persona del legale CG066554 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ABBAMONTE ANDREA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
00 ricorrente 132Richiesta cop. - dal Sig. NI per diritti 3000 + 300x 2000 contro 2 CIU. 2001 964 VECCHI ERMETE, elettivamente domiciliato in ROMA, R. i -1- CASSAZIONECORTE SUPPE UFFICIO CO GRAZIOLI LANTE 44, presso lo studio dell'avvocato "Richiesta copia studio lo rappresenta e EN VO, che dal Sig. BY on per diri L unitamente all'avvocato STEFANO MATTII, giusta procura 14 Gru, 2001 CANCELLIERE speciale del Notaio dott. Sergio Bertolini, depositata FRITTI in data 20/07/1999, in atti%;B
- controricorrente -
nonchè
contro
LIRE 2000 SCUDERIA S.R.L. MARSTEF;
- intimati per regolamento di giurisdizione avverso la decisione definitiva n. 1553/98 del Consiglio di Stato di ROMA, BE761283 depositata il 11/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Andrea ABBAMONTE, per il LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente, Domenico VO, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CB447280 Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per LIRE 1500 l'inammissibilità del ricorso. IRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 0276498 LIRE 2000 dal Sig. FLL ARCPRETE 100 per diritti L. Feel D276433 IL CANCELLIERE BC434786 Svolgimento del processo Con atto notificato in data 14 novembre 1994 RM CC impugnava davanti al TAR del Lazio la decisione della Commissione di disciplina di appello dell'ENCAT, con la quale era stato confermato il distanziamento totale di un cavallo di sua proprietà dall'ordine di arrivo di una corsa svoltasi а Napoli il 28 novembre 1993, essendo tale cavallo risultato positivo all'esame antidoping. Il TAR del Lazio dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L'ENCAT proponeva appello, che veniva accolto dal Consiglio di Stato con sentenza in data 11 novembre 1998, in base alla considerazione che l'attività attività di un soggetto disvolta dall'ENCAT è riconosciuto dall'ordinamento diritto pubblico, nell'esercizio della propria statuale, che, pone specifiche norme per la autonomia normativa, disciplina delle corse al trotto e ambio, la cui Osservanza si impone ai soggetti " esterni" che partecipano alle competizioni sportive. Questa regolamentazione, anche se contiene delle regole espressione di discrezionalità tecnica (come, ad es., la individuazione delle sostanze 3 ritenute ad effetto doping, le distanze e i tempi individuati per misurare le performances dei cavalli, le condotte di gara, l'età dei cavalli) l'interesse tutela in via immediata pubblico al corretto svolgimento delle competizioni nell'ambito della più vasta finalità (di interesse generale) della promozione e dello sviluppo del cavallo trottatore e ambiatore, e le sanzioni previste (come quella irrogata ad RM CC) per garantirne l'osservanza non possono che essere considerate veri e propri provvedimenti amministrativi, assunti da un soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di duna potestà pubblica nei cui confronti è sussistenza di interessi configurabile la legittimi, tutelabili davanti al giudice amministrativo. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENCAT, con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso RM CC. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso 1'ENCAT invoca la giurisprudenza di questa S.C. la quale, con riferimento alla posizione soggettiva rispetto alla applicazione delle regole tecniche che determinano 4 il corretto svolgimento ed il conseguente risultato di una competizione agonistica, ha escluso che possa parlarsi di diritti soggettivi ○ anche di interessi legittimi (sent. 26 ottobre 1989 n. 3499) e deduce che anche con riferimento alla attuale individuabile una ipotesi di fattispecie sarebbe difetto assoluto di giurisdizione. Il ricorso è inammissibile. Premesso che nella specie non si verte in tema di disciplina della attività sportiva, va ricordato che questa S.C. ha già avuto occasione di affermare che la deduzione dell'improponibilità assoluta della domanda per insussistenza, nell'ordinamento, di una norma astratta idonea al riconoscimento alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere introduce una questione che attiene al giurisdizione. merito e non già alla (sent. 29 settembre 1997 n.T 9559). In considerazione delle peculiarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di cassazione. 60000
P.Q.M.
-290000 la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. за Roma, 6 ottobre 2000 FEB. 2001 Пили 5 Dale Jr Andres fele ClariaCancelleria5 FEB. W