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Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/2023, n. 23238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23238 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 30323-2019 proposto da: CO BERARDINO, elettivamente domiciliato in Roccavivi (AQ) Corso Vagnolo, n. 66, presso lo studio dall'avvocato ANGELO ROMITI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato e FR RETICO;
- ricorrente -
contro CO AN, CO ZI, AR RE, TI MARIO, dimicilio digitale anselmodelfiacco@legamail.it rappresentai e difesi dall'avvocato ANSELMO DEL FIACCO;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23238 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 31/07/2023 Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 2 Avverso avverso l'ordinanza n. 6805/2019 della CORTE di CASSAZIONE, depositata 1'8/03/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE. lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa Rosa Maria Dell’ERBA che ha concluso per la revoca dell’ordinanza impugnata e per il rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale proposto dal ricorrente in revocazione. FATTI DI CAUSA 1. NO ON propone ricorso, sulla scorta di un motivo, per la revocazione dell’ordinanza n. 6805/2019 pronunciata da questa Corte a valle del giudizio di cassazione – instaurato con ricorso principale da AN ON, CI ON e MA MA, nel quale egli era controricorrente e ricorrente incidentale – avente ad oggetto la sentenza n. 772/2014 della Corte d’Appello di L’Aquila. La revocanda ordinanza ha così riassunto i gradi del giudizio di merito: “con il ricorso introduttivo del giudizio di merito [NO ON], premettendo di essere nel possesso esclusivo d'un terreno e di una stalla edificata sul predetto fondo, aveva affermato che i convenuti [AN ON, CI ON], possessori di limitrofo terreno, distinto da uno dei muri perimetrali della stalla e (in prosecuzione) da un muretto a secco, avevano abusivamente aperto, insieme a MA MA, un varco nel predetto muro ed occupato la stalla, nonché le due porzioni di terreno poste ai lati di questa” (pag. 2, 2° cpv. dell’ordinanza); “il Tribunale di Avezzano rigettò la domanda di reintegra […] per tardività della denunzia, intervenuta oltre a un anno dal preteso spoglio;
la Corte d'appello, Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 3 con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello di NO ON, reintegrò l'appellante «nel possesso delle due aree di terreno poste ai lati della stalla», escludendo che la denunzia fosse stata effettuata oltre l'anno” (pag. 2, 1° cpv. dell’ordinanza). L’ordinanza revocanda ha dato atto che il ricorso principale constava di quattro motivi, dichiarando inammissibili il primo, terzo e quarto e accogliendo il secondo per non avere la Corte d’Appello verificato se l’attore originario, in quella sede controricorrente e ricorrente incidentale, “fosse titolare di una situazione di possesso tutelabile” (pag. 6 ord.). In merito al ricorso incidentale, dato atto che NO ON aveva dedotto “due motivi di doglianza” (pag. 2 ord), ha accolto il primo per non essersi la Corte d’Appello pronunciata in merito alla domanda di reintegrazione del possesso del muro a secco posto al confine dei due fondi;
ha dichiarato assorbito il secondo. Sulla scorta di tale valutazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di L’Aquila anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 2. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 391 bis. co. 1 e art. 395 n. 4 c.p.c. per avere la Corte Suprema di Cassazione del tutto ignorato l’esistenza di un autonomo terzo motivo di ricorso incidentale. Per mezzo di esso – il cui contenuto è stato debitamente trascritto nel ricorso per revocazione – NO ON denunciava, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. per avere la Corte Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 4 d’Appello di L’Aquila rigettato la domanda di reintegrazione nel possesso della stalla per tardività; ciò poiché, rilevava la Corte abruzzese, il giudizio iniziò nel maggio del 2007 e tale spoglio poteva dirsi avvenuto già più di un anno prima: almeno prima del 2 luglio 2005, data nella quale uno dei testimoni escussi, in occasione di una visita sul fondo degli appellati (ora
contro
- ricorrenti;
ricorrenti principali nel giudizio che ha dato luogo alla revocanda ordinanza), aveva notato che quest’ultimi avevano occupato la stalla asseritamente posseduta dall’odierno ricorrente, riponendovi degli attrezzi. Con il richiamato terzo motivo, l’attuale ricorrente lamentava come la Corte d’Appello avesse violato gli artt. 1168 e 1170 c.c., per aver qualificato come spoglio un fatto (i.e. il deposito di attrezzi all’interno della stalla) che al più avrebbe potuto essere qualificato come turbativa del possesso. Il “vero spoglio”, affermava, avrebbe dovuto essere individuato nel momento in cui i suoi contraddittori costruirono la recinzione delle zone di terreno antistanti alla stalla, impedendogliene così l’accesso, con la conseguenza che l’azione di reintegrazione del possesso avrebbe dovuto essere dichiarata tempestiva, così come la Corte d’Appello aveva affermato essere tempestiva – e fondata – quella afferente alla reintegrazione nel possesso dei terreni recintati. Riguardo a tale terzo motivo, il ricorrente rileva che esso era del tutto autonomo rispetto agli altri due motivi proposti nel ricorso incidentale;
con la conseguenza che sarebbe erroneo affermare che, essendo stato accolto il primo motivo di ricorso incidentale, implicitamente, al giudice del rinvio sarebbe rimessa la cognizione Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 5 sul capo di sentenza afferente al terzo motivo. Né, precisa il ricorrente, ciò potrebbe affermarsi in relazione all’accoglimento del motivo di ricorso principale, attesi, anche qui, i diversi capi di sentenza rispettivamente impugnati con quest’ultimo e col terzo motivo di ricorso incidentale, il cui esame è stato omesso. Pertanto, conclude il ricorrente, la revocazione sarebbe inevitabile. 3. Resistono con controricorso AN ON, CI ON e MA MA. 4. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 27 maggio 2021 in occasione della quale i controricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nella richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso. 5. Questa Corte con ordinanza interlocutoria n.23443 del 2021 ha rimesso la causa alla pubblica udienza. 6. Fissato all’udienza pubblica del 22 giugno 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, e prorogata dall’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo per la fase rescindente la revocazione dell’ordinanza impugnata e per la fase rescissoria il rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale proposto dall’odierno ricorrente. Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 6 8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In sede rescindente, il ricorso per revocazione si palesa ammissibile e fondato. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente ribadito che “l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;
pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Cass. S.U. ord. n. 31032/2019). Nel caso in esame, dalla lettura del controricorso e ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila emerge chiaramente che ON NO aveva proposto tre distinti motivi di ricorso incidentale, laddove nell’ordinanza impugnata la Corte di Cassazione, dopo aver premesso che “NO ON, controricorrente, propone ricorso incidentale, Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 7 svolgendo due motivi di doglianza” ( pag. 2), ha effettivamente esaminato e deciso i primi due motivi, con cui si lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n° 3 cpc e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 n° 5 cpc, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 cpc, per avere Corte di merito respinto le istanze probatorie volte proprio a dimostrare lo spoglio del muro a secco di recinzione. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata e del terzo motivo di ricorso incidentale emerge chiaramente come la Corte abbia giudicato sull’erroneo presupposto che i motivi di ricorso incidentale fossero esclusivamente due, e non tre. Nella revocanda ordinanza si legge, infatti, che NO ON aveva dedotto “due motivi di doglianza” (pag. 2 ord.). Né può dirsi che la mera svista consista nell’affermazione che il ricorso constasse di due motivi e che quindi la Corte, con l’ordinanza, abbia giudicato anche sul terzo motivo, pur non riportandone esplicitamente il contenuto. In altre parole, se non vi è stato alcun giudizio espresso su tale terzo motivo, bisogna evidenziare che neppure v’è stato un giudizio implicito – che, ove vi fosse, renderebbe inammissibile la revocazione. In merito al ricorso incidentale, infatti, si deve sottolineare che i primi due motivi, l’uno subordinato all’altro, afferivano all’omessa pronuncia sulla reintegrazione nel possesso del muretto di cinta, mentre il terzo attingeva in maniera autonoma il rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso della stalla. Se ne deduce, quindi, che il capo di sentenza attinto dai primi due era diverso ed Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 8 autonomo da quello attinto dal terzo, sul quale l’ordinanza impugnata non si è mai espressa. In merito al ricorso principale, l’accoglimento del secondo motivo non può aver comportato un implicito giudizio sul terzo motivo del ricorso incidentale, attesa anche qui la diversità dei capi di sentenza impugnati, concernenti rispettivamente i fondi posti ai lati della stalla e la stalla stessa. Bisogna infine precisare che, poiché, come già detto, dal testo della motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge alcun riferimento né esplicito né implicito a tale terzo ed autonomo motivo di ricorso incidentale, l’affermazione contenuta nel dispositivo “rigetta nel resto” non può essere interpretata – così come sostenuto dai controricorrenti – nel senso che sarebbe rigettato anche il terzo motivo, dovendo invece essere interpretata come facente riferimento ai soli motivi di ricorso principale e incidentale esaminati. In conclusione, questa Corte ha accolto il primo motivo è ritenuto assorbito il secondo ma non ha affatto esaminato il terzo motivo, articolato alle pagine 23 e seguenti del ricorso, con il quale si impugnava il distinto capo della sentenza con cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado in punto di tardività dell'azione di spoglio con riferimento specifico alla stalla. 2. Il ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. del 23443 del 2021, pertanto, va accolto, e tale provvedimento va revocato in relazione al mancato esame del terzo motivo del ricorso incidentale proposto da ON NO 3. Si deve pertanto procedere al giudizio rescissorio, avente ad oggetto il terzo motivo di ricorso incidentale che il ricorrente aveva Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 9 proposto. Tale motivo aveva ad oggetto la dedotta violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., per aver qualificato come spoglio un fatto (i.e. il deposito di attrezzi all’interno della stalla) che al più avrebbe potuto essere qualificato come turbativa del possesso. Il “vero spoglio”, affermava il ricorrente incidentale, avrebbe dovuto essere individuato nel momento in cui i suoi contraddittori costruirono la recinzione delle zone di terreno antistanti alla stalla, impedendogliene così l’accesso, con la conseguenza che l’azione di reintegrazione del possesso avrebbe dovuto essere dichiarata tempestiva, così come la Corte d’Appello aveva affermato essere tempestiva – e fondata – quella afferente alla reintegrazione nel possesso dei terreni recintati. 2.1 Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del motivo, poiché il ricorrente censura il giudizio di fatto con cui la Corte di merito ha accertato che la condotta dei convenuti di occupazione della stalla con attrezzi agricoli, aveva integrato un vero e proprio atto di spoglio, autonomo rispetto alle altre successive condotte individuate ed in particolare anche rispetto alla recinzione del terreno occupato, posto ai lati della stalla. Il ricorrente sostiene, invece, che si tratterebbe di una semplice molestia, irrilevante al fine di far decorrere il termine di cui all’art. 1170 c.c., che dovrebbe farsi invece decorrere dalla recinzione del terreno, con la quale si sarebbe concretizzato il vero ostacolo all’utilizzo della stalla da parte sua e sollecita la Corte ad un nuovo accertamento fattuale dello stato dei luoghi nei termini ampiamente descritti a pagina 10 del ricorso per revocazione che riporta il contenuto del terzo motivo del ricorso incidentale ( pagg. 24 e25). Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 10 La censura è quindi sostanzialmente diretta alla motivazione ed avrebbe quindi dovuto essere formulata ai sensi dell'articolo 360 comma 1 n°5 cpc e tuttavia la stessa sarebbe stata inammissibile in assenza dell'indicazione di un preciso fatto storico, discusso fra le parti e decisivo per il giudizio non esaminato dalla Corte nonché della denuncia dei vizi di mancanza ovvero, apparenza o illogicità manifesta della motivazione, non ravvisabili nel caso in esame. Si deve in proposito sottolineare che “la qualificazione della fattispecie concreta come molestia nel possesso anziché come spoglio (eventualmente non violento o clandestino), costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, effettuato in base alle prove acquisite nel processo, apprezzamento che è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione, ove sia scevro da vizi logici e di diritto” (Cass. Civ. n° 1087/77, n° 8508/17). 2.2 Il collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale. Il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da NO ON è infondato. Bisogna premettere che il concetto di spoglio costituisce un concetto giuridico indeterminato. L’individuazione concreta dei fatti che assurgono a spoglio - in questo caso il collocamento nella stalla di alcuni attrezzi da parte degli attuali controricorrenti - è un giudizio di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, ancorchè la nozione più evidente di spoglio si ricolleghi all’ablazione materiale del bene, nella sua sottrazione a seguito dell’intervento di un altro soggetto, si ritiene che però l’impedimento del possesso possa essere totale ovvero parziale, a differenza invece di quanto accade nella molestia in cui si rinviene un ostacolo frapposto al possesso. Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 11 La giurisprudenza ha nel tempo accolto una nozione più elastica ed ampia di spoglio, che, sebbene la dottrina evidenzi come renda difficile una chiara distinzione rispetto a quella di turbativa, si estende anche alla privazione parziale del possesso in una duplice accezione. Può essere parziale, infatti, sia nell’escludere totalmente il possesso su di una parte della cosa posseduta, sia nel restringere o ridurre le facoltà inerenti all’uso dell’intera cosa. Lo spoglio è quindi parziale sia nel caso in cui il possesso viene sottratto, e cessa quindi su di una parte della cosa, sia quando il possesso risulta limitato nel suo esercizio sulla cosa intera (o parte di essa). In tal senso, si veda Cass. n. 1494/2013, secondo cui in tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo, come nell'ipotesi di eliminazione di una conduttura e di procurata inutilizzabilità di una fossa biologica, facente parte di una fognatura, tale da incidere negativamente sulla possibilità di esercizio di una servitù di scarico ( in precedenza Cass. n. 51/1964; Cass. n. 1386/1974). Quanto alla parziale occupazione di una parte del bene posseduto, quale ipotesi di spoglio sia pure parziale, si veda Cass. n. 2433/1986, a mente della quale l'elemento oggettivo dello spoglio si concreta nella privazione totale o parziale del possesso del titolare, non richiedendosi altresì che l'autore dello spoglio s'impossessi della cosa, sostituendo il proprio possesso a quello dello spogliato (nella specie, alla stregua del Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 12 suesposto principio, si è ritenuto che costituisca spoglio l'occupazione di un'area con terreno di riporto). La qualificazione in termini di spoglio della condotta posta in essere dei resistenti nell’azione possessoria, e rappresentata dall’avere occupato una parte della stalla con propri beni, costituisce quindi un apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza che il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da NO ON deve essere disatteso. In conclusione, la Corte revoca la propria ordinanza n. 23443 del 2021 nei limiti di cui in motivazione;
decidendo sul terzo motivo del ricorso incidentale proposto da NO ON avverso la sentenza n. 772 del 2014 della Corte d’Appello di L’Aquila lo rigetta. ND NO ON al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte revoca la propria ordinanza n. 23443 del 2021 nei limiti di cui in motivazione;
decidendo sul terzo motivo del ricorso incidentale proposto da NO ON avverso la sentenza n. 772 del 2014 della Corte d’Appello di L’Aquila lo rigetta. ND NO ON al pagamento delle spese del presente giudizio di revocazione che liquida in € 3000, più € 200. ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 13 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
- ricorrente -
contro CO AN, CO ZI, AR RE, TI MARIO, dimicilio digitale anselmodelfiacco@legamail.it rappresentai e difesi dall'avvocato ANSELMO DEL FIACCO;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23238 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 31/07/2023 Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 2 Avverso avverso l'ordinanza n. 6805/2019 della CORTE di CASSAZIONE, depositata 1'8/03/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE. lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa Rosa Maria Dell’ERBA che ha concluso per la revoca dell’ordinanza impugnata e per il rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale proposto dal ricorrente in revocazione. FATTI DI CAUSA 1. NO ON propone ricorso, sulla scorta di un motivo, per la revocazione dell’ordinanza n. 6805/2019 pronunciata da questa Corte a valle del giudizio di cassazione – instaurato con ricorso principale da AN ON, CI ON e MA MA, nel quale egli era controricorrente e ricorrente incidentale – avente ad oggetto la sentenza n. 772/2014 della Corte d’Appello di L’Aquila. La revocanda ordinanza ha così riassunto i gradi del giudizio di merito: “con il ricorso introduttivo del giudizio di merito [NO ON], premettendo di essere nel possesso esclusivo d'un terreno e di una stalla edificata sul predetto fondo, aveva affermato che i convenuti [AN ON, CI ON], possessori di limitrofo terreno, distinto da uno dei muri perimetrali della stalla e (in prosecuzione) da un muretto a secco, avevano abusivamente aperto, insieme a MA MA, un varco nel predetto muro ed occupato la stalla, nonché le due porzioni di terreno poste ai lati di questa” (pag. 2, 2° cpv. dell’ordinanza); “il Tribunale di Avezzano rigettò la domanda di reintegra […] per tardività della denunzia, intervenuta oltre a un anno dal preteso spoglio;
la Corte d'appello, Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 3 con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello di NO ON, reintegrò l'appellante «nel possesso delle due aree di terreno poste ai lati della stalla», escludendo che la denunzia fosse stata effettuata oltre l'anno” (pag. 2, 1° cpv. dell’ordinanza). L’ordinanza revocanda ha dato atto che il ricorso principale constava di quattro motivi, dichiarando inammissibili il primo, terzo e quarto e accogliendo il secondo per non avere la Corte d’Appello verificato se l’attore originario, in quella sede controricorrente e ricorrente incidentale, “fosse titolare di una situazione di possesso tutelabile” (pag. 6 ord.). In merito al ricorso incidentale, dato atto che NO ON aveva dedotto “due motivi di doglianza” (pag. 2 ord), ha accolto il primo per non essersi la Corte d’Appello pronunciata in merito alla domanda di reintegrazione del possesso del muro a secco posto al confine dei due fondi;
ha dichiarato assorbito il secondo. Sulla scorta di tale valutazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di L’Aquila anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 2. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 391 bis. co. 1 e art. 395 n. 4 c.p.c. per avere la Corte Suprema di Cassazione del tutto ignorato l’esistenza di un autonomo terzo motivo di ricorso incidentale. Per mezzo di esso – il cui contenuto è stato debitamente trascritto nel ricorso per revocazione – NO ON denunciava, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. per avere la Corte Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 4 d’Appello di L’Aquila rigettato la domanda di reintegrazione nel possesso della stalla per tardività; ciò poiché, rilevava la Corte abruzzese, il giudizio iniziò nel maggio del 2007 e tale spoglio poteva dirsi avvenuto già più di un anno prima: almeno prima del 2 luglio 2005, data nella quale uno dei testimoni escussi, in occasione di una visita sul fondo degli appellati (ora
contro
- ricorrenti;
ricorrenti principali nel giudizio che ha dato luogo alla revocanda ordinanza), aveva notato che quest’ultimi avevano occupato la stalla asseritamente posseduta dall’odierno ricorrente, riponendovi degli attrezzi. Con il richiamato terzo motivo, l’attuale ricorrente lamentava come la Corte d’Appello avesse violato gli artt. 1168 e 1170 c.c., per aver qualificato come spoglio un fatto (i.e. il deposito di attrezzi all’interno della stalla) che al più avrebbe potuto essere qualificato come turbativa del possesso. Il “vero spoglio”, affermava, avrebbe dovuto essere individuato nel momento in cui i suoi contraddittori costruirono la recinzione delle zone di terreno antistanti alla stalla, impedendogliene così l’accesso, con la conseguenza che l’azione di reintegrazione del possesso avrebbe dovuto essere dichiarata tempestiva, così come la Corte d’Appello aveva affermato essere tempestiva – e fondata – quella afferente alla reintegrazione nel possesso dei terreni recintati. Riguardo a tale terzo motivo, il ricorrente rileva che esso era del tutto autonomo rispetto agli altri due motivi proposti nel ricorso incidentale;
con la conseguenza che sarebbe erroneo affermare che, essendo stato accolto il primo motivo di ricorso incidentale, implicitamente, al giudice del rinvio sarebbe rimessa la cognizione Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 5 sul capo di sentenza afferente al terzo motivo. Né, precisa il ricorrente, ciò potrebbe affermarsi in relazione all’accoglimento del motivo di ricorso principale, attesi, anche qui, i diversi capi di sentenza rispettivamente impugnati con quest’ultimo e col terzo motivo di ricorso incidentale, il cui esame è stato omesso. Pertanto, conclude il ricorrente, la revocazione sarebbe inevitabile. 3. Resistono con controricorso AN ON, CI ON e MA MA. 4. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 27 maggio 2021 in occasione della quale i controricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nella richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso. 5. Questa Corte con ordinanza interlocutoria n.23443 del 2021 ha rimesso la causa alla pubblica udienza. 6. Fissato all’udienza pubblica del 22 giugno 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, e prorogata dall’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 2023, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo per la fase rescindente la revocazione dell’ordinanza impugnata e per la fase rescissoria il rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale proposto dall’odierno ricorrente. Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 6 8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In sede rescindente, il ricorso per revocazione si palesa ammissibile e fondato. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente ribadito che “l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;
pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (Cass. S.U. ord. n. 31032/2019). Nel caso in esame, dalla lettura del controricorso e ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila emerge chiaramente che ON NO aveva proposto tre distinti motivi di ricorso incidentale, laddove nell’ordinanza impugnata la Corte di Cassazione, dopo aver premesso che “NO ON, controricorrente, propone ricorso incidentale, Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 7 svolgendo due motivi di doglianza” ( pag. 2), ha effettivamente esaminato e deciso i primi due motivi, con cui si lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n° 3 cpc e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 n° 5 cpc, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 cpc, per avere Corte di merito respinto le istanze probatorie volte proprio a dimostrare lo spoglio del muro a secco di recinzione. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata e del terzo motivo di ricorso incidentale emerge chiaramente come la Corte abbia giudicato sull’erroneo presupposto che i motivi di ricorso incidentale fossero esclusivamente due, e non tre. Nella revocanda ordinanza si legge, infatti, che NO ON aveva dedotto “due motivi di doglianza” (pag. 2 ord.). Né può dirsi che la mera svista consista nell’affermazione che il ricorso constasse di due motivi e che quindi la Corte, con l’ordinanza, abbia giudicato anche sul terzo motivo, pur non riportandone esplicitamente il contenuto. In altre parole, se non vi è stato alcun giudizio espresso su tale terzo motivo, bisogna evidenziare che neppure v’è stato un giudizio implicito – che, ove vi fosse, renderebbe inammissibile la revocazione. In merito al ricorso incidentale, infatti, si deve sottolineare che i primi due motivi, l’uno subordinato all’altro, afferivano all’omessa pronuncia sulla reintegrazione nel possesso del muretto di cinta, mentre il terzo attingeva in maniera autonoma il rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso della stalla. Se ne deduce, quindi, che il capo di sentenza attinto dai primi due era diverso ed Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 8 autonomo da quello attinto dal terzo, sul quale l’ordinanza impugnata non si è mai espressa. In merito al ricorso principale, l’accoglimento del secondo motivo non può aver comportato un implicito giudizio sul terzo motivo del ricorso incidentale, attesa anche qui la diversità dei capi di sentenza impugnati, concernenti rispettivamente i fondi posti ai lati della stalla e la stalla stessa. Bisogna infine precisare che, poiché, come già detto, dal testo della motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge alcun riferimento né esplicito né implicito a tale terzo ed autonomo motivo di ricorso incidentale, l’affermazione contenuta nel dispositivo “rigetta nel resto” non può essere interpretata – così come sostenuto dai controricorrenti – nel senso che sarebbe rigettato anche il terzo motivo, dovendo invece essere interpretata come facente riferimento ai soli motivi di ricorso principale e incidentale esaminati. In conclusione, questa Corte ha accolto il primo motivo è ritenuto assorbito il secondo ma non ha affatto esaminato il terzo motivo, articolato alle pagine 23 e seguenti del ricorso, con il quale si impugnava il distinto capo della sentenza con cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado in punto di tardività dell'azione di spoglio con riferimento specifico alla stalla. 2. Il ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. del 23443 del 2021, pertanto, va accolto, e tale provvedimento va revocato in relazione al mancato esame del terzo motivo del ricorso incidentale proposto da ON NO 3. Si deve pertanto procedere al giudizio rescissorio, avente ad oggetto il terzo motivo di ricorso incidentale che il ricorrente aveva Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 9 proposto. Tale motivo aveva ad oggetto la dedotta violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., per aver qualificato come spoglio un fatto (i.e. il deposito di attrezzi all’interno della stalla) che al più avrebbe potuto essere qualificato come turbativa del possesso. Il “vero spoglio”, affermava il ricorrente incidentale, avrebbe dovuto essere individuato nel momento in cui i suoi contraddittori costruirono la recinzione delle zone di terreno antistanti alla stalla, impedendogliene così l’accesso, con la conseguenza che l’azione di reintegrazione del possesso avrebbe dovuto essere dichiarata tempestiva, così come la Corte d’Appello aveva affermato essere tempestiva – e fondata – quella afferente alla reintegrazione nel possesso dei terreni recintati. 2.1 Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del motivo, poiché il ricorrente censura il giudizio di fatto con cui la Corte di merito ha accertato che la condotta dei convenuti di occupazione della stalla con attrezzi agricoli, aveva integrato un vero e proprio atto di spoglio, autonomo rispetto alle altre successive condotte individuate ed in particolare anche rispetto alla recinzione del terreno occupato, posto ai lati della stalla. Il ricorrente sostiene, invece, che si tratterebbe di una semplice molestia, irrilevante al fine di far decorrere il termine di cui all’art. 1170 c.c., che dovrebbe farsi invece decorrere dalla recinzione del terreno, con la quale si sarebbe concretizzato il vero ostacolo all’utilizzo della stalla da parte sua e sollecita la Corte ad un nuovo accertamento fattuale dello stato dei luoghi nei termini ampiamente descritti a pagina 10 del ricorso per revocazione che riporta il contenuto del terzo motivo del ricorso incidentale ( pagg. 24 e25). Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 10 La censura è quindi sostanzialmente diretta alla motivazione ed avrebbe quindi dovuto essere formulata ai sensi dell'articolo 360 comma 1 n°5 cpc e tuttavia la stessa sarebbe stata inammissibile in assenza dell'indicazione di un preciso fatto storico, discusso fra le parti e decisivo per il giudizio non esaminato dalla Corte nonché della denuncia dei vizi di mancanza ovvero, apparenza o illogicità manifesta della motivazione, non ravvisabili nel caso in esame. Si deve in proposito sottolineare che “la qualificazione della fattispecie concreta come molestia nel possesso anziché come spoglio (eventualmente non violento o clandestino), costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, effettuato in base alle prove acquisite nel processo, apprezzamento che è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione, ove sia scevro da vizi logici e di diritto” (Cass. Civ. n° 1087/77, n° 8508/17). 2.2 Il collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale. Il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da NO ON è infondato. Bisogna premettere che il concetto di spoglio costituisce un concetto giuridico indeterminato. L’individuazione concreta dei fatti che assurgono a spoglio - in questo caso il collocamento nella stalla di alcuni attrezzi da parte degli attuali controricorrenti - è un giudizio di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, ancorchè la nozione più evidente di spoglio si ricolleghi all’ablazione materiale del bene, nella sua sottrazione a seguito dell’intervento di un altro soggetto, si ritiene che però l’impedimento del possesso possa essere totale ovvero parziale, a differenza invece di quanto accade nella molestia in cui si rinviene un ostacolo frapposto al possesso. Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 11 La giurisprudenza ha nel tempo accolto una nozione più elastica ed ampia di spoglio, che, sebbene la dottrina evidenzi come renda difficile una chiara distinzione rispetto a quella di turbativa, si estende anche alla privazione parziale del possesso in una duplice accezione. Può essere parziale, infatti, sia nell’escludere totalmente il possesso su di una parte della cosa posseduta, sia nel restringere o ridurre le facoltà inerenti all’uso dell’intera cosa. Lo spoglio è quindi parziale sia nel caso in cui il possesso viene sottratto, e cessa quindi su di una parte della cosa, sia quando il possesso risulta limitato nel suo esercizio sulla cosa intera (o parte di essa). In tal senso, si veda Cass. n. 1494/2013, secondo cui in tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo, come nell'ipotesi di eliminazione di una conduttura e di procurata inutilizzabilità di una fossa biologica, facente parte di una fognatura, tale da incidere negativamente sulla possibilità di esercizio di una servitù di scarico ( in precedenza Cass. n. 51/1964; Cass. n. 1386/1974). Quanto alla parziale occupazione di una parte del bene posseduto, quale ipotesi di spoglio sia pure parziale, si veda Cass. n. 2433/1986, a mente della quale l'elemento oggettivo dello spoglio si concreta nella privazione totale o parziale del possesso del titolare, non richiedendosi altresì che l'autore dello spoglio s'impossessi della cosa, sostituendo il proprio possesso a quello dello spogliato (nella specie, alla stregua del Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 12 suesposto principio, si è ritenuto che costituisca spoglio l'occupazione di un'area con terreno di riporto). La qualificazione in termini di spoglio della condotta posta in essere dei resistenti nell’azione possessoria, e rappresentata dall’avere occupato una parte della stalla con propri beni, costituisce quindi un apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza che il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da NO ON deve essere disatteso. In conclusione, la Corte revoca la propria ordinanza n. 23443 del 2021 nei limiti di cui in motivazione;
decidendo sul terzo motivo del ricorso incidentale proposto da NO ON avverso la sentenza n. 772 del 2014 della Corte d’Appello di L’Aquila lo rigetta. ND NO ON al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte revoca la propria ordinanza n. 23443 del 2021 nei limiti di cui in motivazione;
decidendo sul terzo motivo del ricorso incidentale proposto da NO ON avverso la sentenza n. 772 del 2014 della Corte d’Appello di L’Aquila lo rigetta. ND NO ON al pagamento delle spese del presente giudizio di revocazione che liquida in € 3000, più € 200. ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Ric. 2018 n.27530 sez. S2 - ud. 22/06/2023 13 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione