CASS
Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2023, n. 50115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50115 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procurate:e militare che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato SANTORO ANNA MARIA del foro di SALERNO, in difesa di MA DO, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 50115 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte militare di appello ha riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli, in data 22 aprile 2022, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva assolto DO LA (maresciallo 2CI^A.M. in servizio presso il Comando dell'Aeronautica militare di Roma) dal reato di diffamazione continuata pluriaggravata, ai sensi degli artt. 81, cpv., cod. pen., 47, n. 2 e 227, commi 1, 2 e 3 cod. pen. mil . pace, perpetrato ai danni dei militari appartenenti all'Aereonautica Militare Alberto Rosso, generale Capo di Stato maggiore e Roberto Comelli, generale e Direttore presso la Direzione Impiego personale militare, attraverso la pubblicazione, in data 7 settembre 2020, in stretta sequenza temporale, di due post di identico contenuto su due profili Facebook allo stesso riconducibili. In essi si affermava che «l'entrata in vigore della nuova edizione UD 001/2020, in materia d'impiego del personale dell'Aeronautica Militare italiana» era stata «ovviamente redatta da qualche ufficiale con licenza elementare, ma con il titolo ad honorem di Comandante» e, rimarcando che con tale direttiva era compromesso il diritto del militare alla mobilità, faceva riferimento a un «possibile nesso con i suicidi di militari, considerati come matricole, numeri», soggiungendo che iniziava «il countdown per il Dir. P.t. Gen. Comelli (a capo della stessa Direzione Impiego) e il Gen. Rosso, Comandante p.t. dell'Arma Azzurra» che invitava, dunque, a «lasciare il posto a Comandanti più competenti». 1.1. A ragione della decisione la Corte militare - nell'accogliere l'appello del Procuratore militare della Repubblica - osservava che - contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado - nella fattispecie in esame non era ravvisabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., neppure sotto il profilo putativo. Richiamati i criteri ermeneutici elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e ritenuta incontestata la possibilità dell'integrazione del reato de quo attraverso la diffusione del messaggio diffamatorio mediante la bacheca Facebook, ha ritenuto che le critiche - pur astrattamente consentite da parte dell'imputato, nella sua veste di soggetto che svolgeva attività sindacale - avevano superato la soglia dell'espressione di meri giudizi di valore attingenti l'agire dei destinatari, "scadendo" in accuse personali non necessarie nell'economia dell'espressione del giudizio critico, assumendo - a causa delle specifiche accuse di radicale incompetenza dei destinatari (siccome dotati della sola «licenza elementare, ma con il titolo ad honorem di comandanti») e dell'accostamento allusivo della nuova direttiva in materia di impiego del 2 personale militare dell'Areonautica Militare Italiana con i suicidi dei militari ad essa appartenenti - modalità e contenuti offensivi nei riguardi dei soggetti espressamente e nominativamente indicati negli stessi post. Ad avviso della Corte di appello militare nessun elemento, risultante dagli atti ovvero allegato dalla difesa, consentiva inoltre di ritenere che l'imputato avesse maturato la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati e lesivi dell'altrui reputazione, avendo attribuito ai soggetti indicati nel post perfino una qualche responsabilità, sia pure formulata in via d'ipotesi, per i gravissimi episodi di suicidio verificatisi nell'Areonautica; ciò che impediva la configurabilità della scriminante putativa. 1.2. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte - dopo avere escluso che si trattasse di due distinti fatti-reato, unificati dal vincolo della continuazione, e ritenuta invece sussistente un'unica violazione della legge penale, atteso il brevissimo intervallo temporale intercorso tra le due pubblicazioni - ha reputato LA meritevole delle circostanze attenuanti generiche (in considerazione dell'intento, sebbene malgovernato, di porre in discussione un provvedimento d'interesse generale per i militari) e le ha valutate equivalenti rispetto alle aggravanti contestate. Quindi, ha condannato l'imputato alla pena, ritenuta congrua sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., di un mese e quindici giorni di reclusione militare, ridotta a quella di un mese di reclusione militare per il rito prescelto, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la predetta sentenza DO LA, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e lo affida a due motivi. 2.1. Con il primo, lamenta la contraddittorietà della sentenza che, pur non contestando la legittimità della critica espressa con gli scritti oggetto d'imputazione, è pervenuta alla condanna dell'imputato, la cui condotta - come ritenuto dal giudice di primo grado - è, invece, certamente scriminata dall'esercizio del diritto di critica. Tale diritto - certamente riconosciuto non soltanto dalle Carte costituzionali e convenzionali, ma anche dall'art. 1472 del Codice dell'Ordinamento Militare - è stato esercitato dal ricorrente nei limiti della continenza, avendo questi svolto unicamente osservazioni neutrali sugli effetti della nuova direttiva in materia d'impiego del personale militare dell'Aeronautica Militare che, a suo giudizio, aveva abolito ogni forma di mobilità, a nocumento dei militari stessi. Le pur presenti espressioni critiche (quali il riferimento al titolo di studio della licenza elementare) - come peraltro posto in risalto dal Giudice di primo 3 grado che aveva assolto LA - non avevano trasmodato in espressioni volgari o gratuitamente offensive. 2.2. Con il secondo motivo censura la mancanza di motivazione in punto dosimetria della pena, immotivatamente parametrata in misura superiore al minimo edittale, anche a causa della «scelta di escludere l'attenuante del danno di speciale tenuità», osservando che, ove il relativo potere discrezionale fosse stato esercitato correttamente da parte della Corte militare, nel bilanciamento tra circostanze eterogenee, le attenuanti avrebbero dovuto essere valutate come prevalenti rispetto alle aggravanti. La Corte ha, infatti, trascurato elementi quali la «correttissima condotta processuale, la resipiscenza manifesta e incontestabile», infine «il risalente arco temporale tra i fatti e la condanna». 3. Il Sostituto Procuratore generale militare ha chiesto il rigetto dei ricorso. CONDIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce motivi complessivamente infondati e, pertanto, è passibile di rigetto. 2. E' priva di pregio la censura inerente alla mancata applicazione della scriminante del diritto di critica che - secondo il ricorrente - sussisterebbe in ragione del particolare contesto, avendo il ricorrente ricoperto incarichi sindacali, che l'avevano mosso a svolgere una critica nei riguardi della direttiva di nuova introduzione severa, ma non diffamatoria. La tesi non può essere condivisa. Ricordato, invero, che il delitto di diffamazione militare previsto dall'art. 227 cod. pen. mil . pace, presenta un'identità strutturale con la corrispondente fattispecie dell'art. 595 cod. pen. quanto al modello oggettivo di condotta (e che se ne distingue per il requisito della necessaria concorrenza della qualità militare di entrambi i soggetti, attivo e passivo, del reato), osserva il Collegio che la Corte militare di appello ha escluso, nella fattispecie, la configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di critica fornendo, sul punto, una motivazione adeguata e immune da vizi logici. In particolare, ha evidenziato che nei due post vi era un uso abbondante di affermazioni offensive nei riguardi di persone nominativamente indicate, descritte come ignoranti e incompetenti, siccome fermi «alla licenza elementare» e, dunque, immeritevoli del titolo di Comandante;
si è valorizzata anche l'insinuazione contenuta nei post che i due ufficiali gli stessi fossero in procinto di lasciare le loro funzioni («inizia il countdown»), per ragioni indipendenti dalla 4 loro volontà, oltre ad ipotizzarsi un possibile nesso tra la direttiva oggetto di critica e i numerosi suicidi verificatisi tra i militari. La cifra offensiva delle espressioni è stata correttamente ritenuta di piena evidenza, posto che l'imputato non aveva semplicemente colorito, la propria valutazione critica sull'atto e sui suoi autori, ma aveva fatto specificoral possesso di un titolo di studio inadeguato, la licenza elementare, ponendo la direttiva in relazione con le morti dei militari e, per tale via, attribuendo ai soggetti indicati nei post responsabilità gravissime. Si tratta di motivazione che si pone nell'alveo del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'evidenza del fatto assunto a oggetto del discorso critico e una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto ai concetto da esprimere, sicché può estrinsecarsi a anche in espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, che trovano tuttavia giustificazione nell'esimente, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma sia contenuta (requisito della "continenza") nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto (tra molte, specificamente in tema di diffamazione militare, Sez. 1, n. 360 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). La Corte militare ha altresì indicato - con motivazione non manifestamente illogica e, anzi, ancora una volta rispettosa dell'elaborazione giurisprudenziale - le ragioni per le quali non è configurabile la scriminante sotto il profilo putativo, evidenziando l'assenza di ragioni sulla scorta delle quali ritenere che l'imputato si fosse ragionevolmente convinto della veridicità dei fatti descritti, lesivi dell'altrui reputazione. La linea argomentativa così sviluppata è, dunque, immune da qualsiasi caduta di conseguenzialità logica e il ricorso si risolve nel tentativo dì sollecitare una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi. 3. Manifestamente infondata è doglianza che attiene al trattamento sanzionatorio. Per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è necessario e sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto. Nel caso che ci occupa la Corte di appello militare ha indicato, con motivazione sintetica ma adeguata, gli indici giustificativi favorevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (valorizzando l'intento, benché mal governato, di porre in discussione un provvedimento, a giudizio dell'imputato, lesivo per i militari) e tali argomentazioni costituiscono la ragione, ma segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia - il giudizio di comparazione tra circostanze - che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito e, che, per pacifico indirizzo ermeneutico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come anticipato - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento iliogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. Quanto, infine, al laconico riferimento all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., osserva il Collegio come la stessa - peraltro mai fatta oggetto di richiesta dinanzi ai Giudici di merito - si riveli eccentrica rispetto alla fattispecie di reato di diffamazione militare per cui LA è stato condannato, essendo l'attenuante applicabile nel caso di un danno arrecato attraverso la commissione di reati contro il patrimonio ovvero di qualsiasi altro delitto che trovi la sua causa sceleris nel motivo di lucro, purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro conseguito che l'evento dannoso cagionato. 4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso dev'essere rigettato. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procurate:e militare che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato SANTORO ANNA MARIA del foro di SALERNO, in difesa di MA DO, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 50115 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte militare di appello ha riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli, in data 22 aprile 2022, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva assolto DO LA (maresciallo 2CI^A.M. in servizio presso il Comando dell'Aeronautica militare di Roma) dal reato di diffamazione continuata pluriaggravata, ai sensi degli artt. 81, cpv., cod. pen., 47, n. 2 e 227, commi 1, 2 e 3 cod. pen. mil . pace, perpetrato ai danni dei militari appartenenti all'Aereonautica Militare Alberto Rosso, generale Capo di Stato maggiore e Roberto Comelli, generale e Direttore presso la Direzione Impiego personale militare, attraverso la pubblicazione, in data 7 settembre 2020, in stretta sequenza temporale, di due post di identico contenuto su due profili Facebook allo stesso riconducibili. In essi si affermava che «l'entrata in vigore della nuova edizione UD 001/2020, in materia d'impiego del personale dell'Aeronautica Militare italiana» era stata «ovviamente redatta da qualche ufficiale con licenza elementare, ma con il titolo ad honorem di Comandante» e, rimarcando che con tale direttiva era compromesso il diritto del militare alla mobilità, faceva riferimento a un «possibile nesso con i suicidi di militari, considerati come matricole, numeri», soggiungendo che iniziava «il countdown per il Dir. P.t. Gen. Comelli (a capo della stessa Direzione Impiego) e il Gen. Rosso, Comandante p.t. dell'Arma Azzurra» che invitava, dunque, a «lasciare il posto a Comandanti più competenti». 1.1. A ragione della decisione la Corte militare - nell'accogliere l'appello del Procuratore militare della Repubblica - osservava che - contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado - nella fattispecie in esame non era ravvisabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., neppure sotto il profilo putativo. Richiamati i criteri ermeneutici elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e ritenuta incontestata la possibilità dell'integrazione del reato de quo attraverso la diffusione del messaggio diffamatorio mediante la bacheca Facebook, ha ritenuto che le critiche - pur astrattamente consentite da parte dell'imputato, nella sua veste di soggetto che svolgeva attività sindacale - avevano superato la soglia dell'espressione di meri giudizi di valore attingenti l'agire dei destinatari, "scadendo" in accuse personali non necessarie nell'economia dell'espressione del giudizio critico, assumendo - a causa delle specifiche accuse di radicale incompetenza dei destinatari (siccome dotati della sola «licenza elementare, ma con il titolo ad honorem di comandanti») e dell'accostamento allusivo della nuova direttiva in materia di impiego del 2 personale militare dell'Areonautica Militare Italiana con i suicidi dei militari ad essa appartenenti - modalità e contenuti offensivi nei riguardi dei soggetti espressamente e nominativamente indicati negli stessi post. Ad avviso della Corte di appello militare nessun elemento, risultante dagli atti ovvero allegato dalla difesa, consentiva inoltre di ritenere che l'imputato avesse maturato la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati e lesivi dell'altrui reputazione, avendo attribuito ai soggetti indicati nel post perfino una qualche responsabilità, sia pure formulata in via d'ipotesi, per i gravissimi episodi di suicidio verificatisi nell'Areonautica; ciò che impediva la configurabilità della scriminante putativa. 1.2. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte - dopo avere escluso che si trattasse di due distinti fatti-reato, unificati dal vincolo della continuazione, e ritenuta invece sussistente un'unica violazione della legge penale, atteso il brevissimo intervallo temporale intercorso tra le due pubblicazioni - ha reputato LA meritevole delle circostanze attenuanti generiche (in considerazione dell'intento, sebbene malgovernato, di porre in discussione un provvedimento d'interesse generale per i militari) e le ha valutate equivalenti rispetto alle aggravanti contestate. Quindi, ha condannato l'imputato alla pena, ritenuta congrua sulla scorta dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., di un mese e quindici giorni di reclusione militare, ridotta a quella di un mese di reclusione militare per il rito prescelto, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la predetta sentenza DO LA, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e lo affida a due motivi. 2.1. Con il primo, lamenta la contraddittorietà della sentenza che, pur non contestando la legittimità della critica espressa con gli scritti oggetto d'imputazione, è pervenuta alla condanna dell'imputato, la cui condotta - come ritenuto dal giudice di primo grado - è, invece, certamente scriminata dall'esercizio del diritto di critica. Tale diritto - certamente riconosciuto non soltanto dalle Carte costituzionali e convenzionali, ma anche dall'art. 1472 del Codice dell'Ordinamento Militare - è stato esercitato dal ricorrente nei limiti della continenza, avendo questi svolto unicamente osservazioni neutrali sugli effetti della nuova direttiva in materia d'impiego del personale militare dell'Aeronautica Militare che, a suo giudizio, aveva abolito ogni forma di mobilità, a nocumento dei militari stessi. Le pur presenti espressioni critiche (quali il riferimento al titolo di studio della licenza elementare) - come peraltro posto in risalto dal Giudice di primo 3 grado che aveva assolto LA - non avevano trasmodato in espressioni volgari o gratuitamente offensive. 2.2. Con il secondo motivo censura la mancanza di motivazione in punto dosimetria della pena, immotivatamente parametrata in misura superiore al minimo edittale, anche a causa della «scelta di escludere l'attenuante del danno di speciale tenuità», osservando che, ove il relativo potere discrezionale fosse stato esercitato correttamente da parte della Corte militare, nel bilanciamento tra circostanze eterogenee, le attenuanti avrebbero dovuto essere valutate come prevalenti rispetto alle aggravanti. La Corte ha, infatti, trascurato elementi quali la «correttissima condotta processuale, la resipiscenza manifesta e incontestabile», infine «il risalente arco temporale tra i fatti e la condanna». 3. Il Sostituto Procuratore generale militare ha chiesto il rigetto dei ricorso. CONDIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce motivi complessivamente infondati e, pertanto, è passibile di rigetto. 2. E' priva di pregio la censura inerente alla mancata applicazione della scriminante del diritto di critica che - secondo il ricorrente - sussisterebbe in ragione del particolare contesto, avendo il ricorrente ricoperto incarichi sindacali, che l'avevano mosso a svolgere una critica nei riguardi della direttiva di nuova introduzione severa, ma non diffamatoria. La tesi non può essere condivisa. Ricordato, invero, che il delitto di diffamazione militare previsto dall'art. 227 cod. pen. mil . pace, presenta un'identità strutturale con la corrispondente fattispecie dell'art. 595 cod. pen. quanto al modello oggettivo di condotta (e che se ne distingue per il requisito della necessaria concorrenza della qualità militare di entrambi i soggetti, attivo e passivo, del reato), osserva il Collegio che la Corte militare di appello ha escluso, nella fattispecie, la configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di critica fornendo, sul punto, una motivazione adeguata e immune da vizi logici. In particolare, ha evidenziato che nei due post vi era un uso abbondante di affermazioni offensive nei riguardi di persone nominativamente indicate, descritte come ignoranti e incompetenti, siccome fermi «alla licenza elementare» e, dunque, immeritevoli del titolo di Comandante;
si è valorizzata anche l'insinuazione contenuta nei post che i due ufficiali gli stessi fossero in procinto di lasciare le loro funzioni («inizia il countdown»), per ragioni indipendenti dalla 4 loro volontà, oltre ad ipotizzarsi un possibile nesso tra la direttiva oggetto di critica e i numerosi suicidi verificatisi tra i militari. La cifra offensiva delle espressioni è stata correttamente ritenuta di piena evidenza, posto che l'imputato non aveva semplicemente colorito, la propria valutazione critica sull'atto e sui suoi autori, ma aveva fatto specificoral possesso di un titolo di studio inadeguato, la licenza elementare, ponendo la direttiva in relazione con le morti dei militari e, per tale via, attribuendo ai soggetti indicati nei post responsabilità gravissime. Si tratta di motivazione che si pone nell'alveo del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'evidenza del fatto assunto a oggetto del discorso critico e una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto ai concetto da esprimere, sicché può estrinsecarsi a anche in espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, che trovano tuttavia giustificazione nell'esimente, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma sia contenuta (requisito della "continenza") nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto (tra molte, specificamente in tema di diffamazione militare, Sez. 1, n. 360 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). La Corte militare ha altresì indicato - con motivazione non manifestamente illogica e, anzi, ancora una volta rispettosa dell'elaborazione giurisprudenziale - le ragioni per le quali non è configurabile la scriminante sotto il profilo putativo, evidenziando l'assenza di ragioni sulla scorta delle quali ritenere che l'imputato si fosse ragionevolmente convinto della veridicità dei fatti descritti, lesivi dell'altrui reputazione. La linea argomentativa così sviluppata è, dunque, immune da qualsiasi caduta di conseguenzialità logica e il ricorso si risolve nel tentativo dì sollecitare una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi. 3. Manifestamente infondata è doglianza che attiene al trattamento sanzionatorio. Per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è necessario e sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto. Nel caso che ci occupa la Corte di appello militare ha indicato, con motivazione sintetica ma adeguata, gli indici giustificativi favorevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (valorizzando l'intento, benché mal governato, di porre in discussione un provvedimento, a giudizio dell'imputato, lesivo per i militari) e tali argomentazioni costituiscono la ragione, ma segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia - il giudizio di comparazione tra circostanze - che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito e, che, per pacifico indirizzo ermeneutico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come anticipato - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento iliogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. Quanto, infine, al laconico riferimento all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., osserva il Collegio come la stessa - peraltro mai fatta oggetto di richiesta dinanzi ai Giudici di merito - si riveli eccentrica rispetto alla fattispecie di reato di diffamazione militare per cui LA è stato condannato, essendo l'attenuante applicabile nel caso di un danno arrecato attraverso la commissione di reati contro il patrimonio ovvero di qualsiasi altro delitto che trovi la sua causa sceleris nel motivo di lucro, purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro conseguito che l'evento dannoso cagionato. 4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso dev'essere rigettato. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente