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Sentenza 21 agosto 2023
Sentenza 21 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/08/2023, n. 24895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24895 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34667/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro R.S. CAD s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Costantini, elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico n. 44, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Agostini, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1174/03/2018, depositata il 17.09.2018. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 7.06.2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 e succ. modif.; Oggetto: Tributi - DA Civile Sent. Sez. 5 Num. 24895 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 21/08/2023 2 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale;
Letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dalla controricorrente. FATTI DI CAUSA Il Centro di Assistenza doganale RS CAD s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 27430, con il quale l’Ufficio doganale aveva applicato, a seguito di revisione, il dazio convenzionale e il dazio antidumping, in relazione alla dichiarazione doganale di importazione di elementi di fissaggio, presentata il 28.11.2011, in qualità di rappresentante indiretto, per conto della FM Bullonerie Viterie s.p.a. (poi FM METAL FASTENERS GROUP s.p.a.), in quanto la merce, dichiarata di origine indonesiana, era risultata di origine cinese, come era emerso a seguito di indagini dell’OLAF. La CTP di Genova aveva accolto parzialmente il ricorso, confermando l’applicazione del dazio convenzionale e annullando quello antidumping. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane (ADM), osservando che, sebbene fosse stata dimostrata, sulla base degli accertamenti dell’OLAF, l’origine cinese della merce importata, l’Ufficio non poteva procedere all’estensione del dazio antidumping, in quanto non era stata avviata alcuna indagine, volta a verificare non solo l’origine della merce, ma l’effettiva inferiorità del prezzo di vendita al valore medio di mercato, come previsto dall’art. 13, comma 3, del Reg. CE n. 1225/2009 (c.d. Regolamento di base); Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’ADM deducendo due motivi. 3 Il CAD resisteva con controricorso proponendo ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, affidato il primo a tre motivi e il secondo a due motivi, illustrati con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 13 del Reg. CE n. 1225/2009 del 30.09.2009 (ratione temporis vigente), per avere la CTR errato nell’escludere l’applicazione del dazio antidumping sull’importazione contestata, a causa del mancato avvio di un’inchiesta volta ad appurare l’esistenza di pratiche elusive, senza considerare che detto dazio, riguardante le importazioni di elementi di fissaggio, in ferro o acciaio, originari dalla Repubblica Popolare Cinese, era già stato istituito in via definitiva con il Reg. CE n. 91/2009 e nella specie era stato accertato che la merce importata era di origine cinese. 2. Con il secondo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione del Reg. CE n. 91/2009, in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente che non si potesse procedere alla contestazione del dazio antidumping senza l’attivazione di una inchiesta comunitaria che verificasse l’origine e il prezzo di vendita della merce importata, non considerando che il Reg. n. 91/2009, istitutivo del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio, in ferro o acciaio, originari della Repubblica Popolare Cinese, non attribuisce all’interprete l’accertamento delle condizioni di dumping, essendo state queste accertate già prima della sua adozione, con l’individuazione di alcune società cinesi, produttrici di elementi di fissaggio, che praticavano prezzi “fuori mercato”, fra cui la PTY and T Fasteners, dalla quale era stata acquistata la merce oggetto dell’importazione contestata. 3. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo, la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi 4 dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione del 26.02.2016, per omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante l’abrogazione dei dazi antidumping sugli elementi di fissaggio originari dalla Cina. 4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione del 26.02.2016, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo. 5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, deduce la violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 2 dell’art. 9 del Regolamento CE n. 1073/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto i presupposti per l’applicazione dei dazi convenzionali, sebbene alla relazione dell’OLAF possa essere attribuita efficacia probatoria privilegiata limitatamente ai fatti accaduti alla presenza degli ispettori;
sostiene che la maggior parte delle considerazioni contenute in detto rapporto era frutto di mere enunciazioni di principio e che le stesse rinviavano agli “annex”, non allegati a detto documento. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, poi, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201, comma 3, del CDC (Regolamento 2913/1992), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di legittimazione passiva e/o l’insussistenza di una responsabilità in capo al CAD. 7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, 5 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia sul motivo di appello inerente la sussistenza dei presupposti per la non contabilizzazione dei diritti ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del CDC, in quanto il CAD non era in condizioni di rendersi conto dell’asserito meccanismo elusivo. 8. Preliminarmente va disattesa l’eccezione proposta dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., riproposta, peraltro, con il primo motivo del ricorso incidentale, come omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante l’asserita abrogazione del Regolamento istitutivo del dazio antidumping sugli elementi di fissaggio di origine cinese, e con il secondo motivo del ricorso incidentale, come violazione di legge;
8.1 La controricorrente sostiene che il ricorso sia inammissibile per effetto della intervenuta abrogazione dei dazi antidumping istituiti dal Regolamento CE n. 91 del 2009 sugli elementi di fissaggio di origine cinese, a seguito dell’entrata in vigore (pochi giorni prima della notificazione dell’atto di appello), del Regolamento di esecuzione UE 2016/278 della Commissione del 26.02.2016, per contrasto con alcune disposizioni unionali. 8.2 Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, «l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che 6 non può trovare applicazione il principio del “favor rei” » (Cass. 10/11/2020, n. 25096). 8.3 L’irretroattività dell'abrogazione del dazio antidumping, per espressa previsione contenuta nell'art. 2 del predetto Regolamento, era stata già affermata da questa Corte, con la sentenza n. 28668 del 7/11/2019, che, nel richiamare le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542 del 21 gennaio 2019, ha osservato come «dal combinato disposto dei considerando nn. 13 e 14 nonché dell'art. 2 del cit. Reg. UE 2016/278 emerge chiaramente come l'abrogazione dei dazi in commento, frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali ("la Commissione ritiene opportuno ... abrogare i dazi antidumping istituiti..."), sia stata disposta per il futuro, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del ... regolamento"». 8.4 L’irretroattività dell’abrogazione è stata poi affermata anche dalla Corte di giustizia con la sentenza C-592/17, del 15.11.2018, Skatteministeriet, i cui punti 63 e ss. della motivazione confermano: a) la validità del Regolamento n. 91/2009; b) l'abrogazione dei dazi con lo stesso istituiti, frutto di una valutazione di mera opportunità da parte della Commissione, era avvenuta con decorrenza dalla data di entrata in vigore del predetto Regolamento (punto 70); c) l'insussistenza di un obbligo particolare di loro eliminazione assunto nel contesto dell'OMC, cui dover dare esecuzione (punto 71). 9. Ciò premesso, i primi due motivi del ricorso principale, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. 9.1 L'avviso di rettifica si fonda sul fatto che la merce importata, dichiarata dall’operatore di origine indonesiana, fosse in realtà di origine cinese, come era emerso dall’indagine OLAF, con la conseguenza di rendere applicabile il dazio antidumping previsto per i medesimi prodotti di origine cinese in base al Regolamento CE n. 91/2009, vigente al momento dell’importazione 7 9.2 La CTR ha accertato che la merce importata fosse di origine cinese (“Sull’origine cinese della merce importata il Collegio condivide l’assunto dei primi Giudici, basato sulla indagine OLAF che fa piena prova di quanto in essa accertato”), ritenendo, tuttavia, che il dazio antidumping non fosse in concreto applicabile, in quanto non era stato emanato un apposito regolamento che estendesse detta misura anche alla merce dichiarata di origine indonesiana. 9.3 Con la tesi sostenuta dalla CTR e dalla controricorrente, che fa leva sull’art. 13, comma 3, del Regolamento CE n. 1225/2009 (e, quindi, sulla necessità che le misure antidumping, istituite a norma di tale regolamento possono estendersi alle importazioni dai Paesi terzi di prodotti simili o di loro parti, ove le misure in vigore vengano eluse, solo attraverso l'adozione di uno specifico, ulteriore regolamento), si vuole affermare, in sostanza, l'esistenza di una "riserva di regolamento", tale per cui alle merci di provenienza - come nella specie – indonesiana sarebbe possibile applicare esclusivamente le misure antidumping introdotte in forza di un apposito regolamento e non quelle di cui al cit. Reg. n. 91/2009 che ha istituito il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio, in ferro o in acciaio, originari della Repubblica Popolare Cinese. 9.4 Questa Corte ha già evidenziato, con riferimento a fattispecie analoghe a quella di cui di discute, che la riserva contemplata dall'art. 13 cit. lascia inalterata l'applicazione - come avvenuto nella specie - delle ulteriori regole previste dal codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913/92), fra le quali assume qui specifico rilievo l'art. 24 (Cass. 6.11.2013, n. 24937; Cass. 16.05.2014, n. 10738 e Cass. n. 28668/2019 cit.). 9.5 Il sistema unionale dei dazi antidumping, infatti, prevede, da un lato, l'adozione di misure antidumping in estensione, rispetto ai paesi che producono prodotti simili a quelli soggetti a dazi antidumping 8 disposti dalla UE e solo in questi casi va applicata una disciplina specifica, adottata con un regolamento comunitario, preceduto dall’apertura di un’istruttoria; dall’altro lato, tuttavia, permane la possibilità, come è avvenuto nella specie, che l'Amministrazione doganale provveda ad accertare, nell'ambito dei controlli comunitari e nazionali disposti, l'eventuale insussistenza del carattere di origine preferenziale dichiarato dall'importatore, al fine di fruire indebitamente del dazio preferenziale correlato al paese di origine dichiarato e di eludere l'applicazione del dazio antidumping che risulta dovuto, in ragione dell'effettiva origine dei prodotti importati, per come individuata sulla base delle indagini degli organi comunitari ispettivi, come l’OLAF. 9.6 Risulta, dunque, irrilevante che non sia stato adottato un regolamento specifico per l’estensione delle misure antidumping alla merce dichiarata di origine indonesiana, ma risultata poi di origine cinese, essendo applicabile direttamente, proprio in ragione della riscontrata origine cinese della merce, desumibile dalla attività ispettive compiute a livello comunitario, il Regolamento CE n. 91/2009 (ratione temporis vigente), in relazione al combinato disposto degli artt. 24 e 25 CDC. 9.7 Va disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso principale, dedotta dalla controricorrente con la memoria, con la quale sostiene che nella sentenza impugnata vi sarebbe una ulteriore ratio decidenti, non censurata dall’Agenzia, avendo la CTR accertato la mancata verifica di un pregiudizio per l’industria comunitaria nell’applicazione del dazio antidumping. 9.8 La questione prospettata è, in realtà, assorbita nella censura sulla erronea applicazione dell’art. 13, comma 3, del Regolamento CE n. 1225/2009 e sulla mancata applicazione degli artt. 24 e 25 CDC, 9 posto che la sussistenza del pregiudizio è implicita nell’accertata origine cinese della merce. 10. Con riferimento ai motivi del ricorso incidentale, poi, occorre rilevare che i primi due sono infondati, alla luce di quanto si è già detto in ordine alla prima eccezione di inammissibilità del ricorso principale (punti 8.2, 8.3 e 8.4). 10.1 Il terzo motivo del ricorso incidentale e il ricorso incidentale condizionato sono, invece, inammissibili, per carenza di interesse, posto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, “il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello;
quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio” (Cass. 5.01.2017, n. 134, Cass. 23.07.2018, n. 19503). 11. In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettati i primi due motivi del ricorso incidentale e dichiarati inammissibili il terzo motivo del ricorso incidentale e il ricorso incidentale condizionato;
la sentenza impugnata va cassata con riferimento al ricorso accolto e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame (e per l’esame delle questioni assorbite) e anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta i primi due motivi ricorso incidentale, inammissibili gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 10 Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1174/03/2018, depositata il 17.09.2018. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 7.06.2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 e succ. modif.; Oggetto: Tributi - DA Civile Sent. Sez. 5 Num. 24895 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 21/08/2023 2 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale;
Letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dalla controricorrente. FATTI DI CAUSA Il Centro di Assistenza doganale RS CAD s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 27430, con il quale l’Ufficio doganale aveva applicato, a seguito di revisione, il dazio convenzionale e il dazio antidumping, in relazione alla dichiarazione doganale di importazione di elementi di fissaggio, presentata il 28.11.2011, in qualità di rappresentante indiretto, per conto della FM Bullonerie Viterie s.p.a. (poi FM METAL FASTENERS GROUP s.p.a.), in quanto la merce, dichiarata di origine indonesiana, era risultata di origine cinese, come era emerso a seguito di indagini dell’OLAF. La CTP di Genova aveva accolto parzialmente il ricorso, confermando l’applicazione del dazio convenzionale e annullando quello antidumping. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane (ADM), osservando che, sebbene fosse stata dimostrata, sulla base degli accertamenti dell’OLAF, l’origine cinese della merce importata, l’Ufficio non poteva procedere all’estensione del dazio antidumping, in quanto non era stata avviata alcuna indagine, volta a verificare non solo l’origine della merce, ma l’effettiva inferiorità del prezzo di vendita al valore medio di mercato, come previsto dall’art. 13, comma 3, del Reg. CE n. 1225/2009 (c.d. Regolamento di base); Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’ADM deducendo due motivi. 3 Il CAD resisteva con controricorso proponendo ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, affidato il primo a tre motivi e il secondo a due motivi, illustrati con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 13 del Reg. CE n. 1225/2009 del 30.09.2009 (ratione temporis vigente), per avere la CTR errato nell’escludere l’applicazione del dazio antidumping sull’importazione contestata, a causa del mancato avvio di un’inchiesta volta ad appurare l’esistenza di pratiche elusive, senza considerare che detto dazio, riguardante le importazioni di elementi di fissaggio, in ferro o acciaio, originari dalla Repubblica Popolare Cinese, era già stato istituito in via definitiva con il Reg. CE n. 91/2009 e nella specie era stato accertato che la merce importata era di origine cinese. 2. Con il secondo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione del Reg. CE n. 91/2009, in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente che non si potesse procedere alla contestazione del dazio antidumping senza l’attivazione di una inchiesta comunitaria che verificasse l’origine e il prezzo di vendita della merce importata, non considerando che il Reg. n. 91/2009, istitutivo del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio, in ferro o acciaio, originari della Repubblica Popolare Cinese, non attribuisce all’interprete l’accertamento delle condizioni di dumping, essendo state queste accertate già prima della sua adozione, con l’individuazione di alcune società cinesi, produttrici di elementi di fissaggio, che praticavano prezzi “fuori mercato”, fra cui la PTY and T Fasteners, dalla quale era stata acquistata la merce oggetto dell’importazione contestata. 3. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo, la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi 4 dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione del 26.02.2016, per omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante l’abrogazione dei dazi antidumping sugli elementi di fissaggio originari dalla Cina. 4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione del 26.02.2016, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo. 5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, deduce la violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 2 dell’art. 9 del Regolamento CE n. 1073/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto i presupposti per l’applicazione dei dazi convenzionali, sebbene alla relazione dell’OLAF possa essere attribuita efficacia probatoria privilegiata limitatamente ai fatti accaduti alla presenza degli ispettori;
sostiene che la maggior parte delle considerazioni contenute in detto rapporto era frutto di mere enunciazioni di principio e che le stesse rinviavano agli “annex”, non allegati a detto documento. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, poi, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201, comma 3, del CDC (Regolamento 2913/1992), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato il difetto di legittimazione passiva e/o l’insussistenza di una responsabilità in capo al CAD. 7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, 5 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia sul motivo di appello inerente la sussistenza dei presupposti per la non contabilizzazione dei diritti ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del CDC, in quanto il CAD non era in condizioni di rendersi conto dell’asserito meccanismo elusivo. 8. Preliminarmente va disattesa l’eccezione proposta dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., riproposta, peraltro, con il primo motivo del ricorso incidentale, come omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante l’asserita abrogazione del Regolamento istitutivo del dazio antidumping sugli elementi di fissaggio di origine cinese, e con il secondo motivo del ricorso incidentale, come violazione di legge;
8.1 La controricorrente sostiene che il ricorso sia inammissibile per effetto della intervenuta abrogazione dei dazi antidumping istituiti dal Regolamento CE n. 91 del 2009 sugli elementi di fissaggio di origine cinese, a seguito dell’entrata in vigore (pochi giorni prima della notificazione dell’atto di appello), del Regolamento di esecuzione UE 2016/278 della Commissione del 26.02.2016, per contrasto con alcune disposizioni unionali. 8.2 Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, «l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento citato che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che 6 non può trovare applicazione il principio del “favor rei” » (Cass. 10/11/2020, n. 25096). 8.3 L’irretroattività dell'abrogazione del dazio antidumping, per espressa previsione contenuta nell'art. 2 del predetto Regolamento, era stata già affermata da questa Corte, con la sentenza n. 28668 del 7/11/2019, che, nel richiamare le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542 del 21 gennaio 2019, ha osservato come «dal combinato disposto dei considerando nn. 13 e 14 nonché dell'art. 2 del cit. Reg. UE 2016/278 emerge chiaramente come l'abrogazione dei dazi in commento, frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali ("la Commissione ritiene opportuno ... abrogare i dazi antidumping istituiti..."), sia stata disposta per il futuro, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del ... regolamento"». 8.4 L’irretroattività dell’abrogazione è stata poi affermata anche dalla Corte di giustizia con la sentenza C-592/17, del 15.11.2018, Skatteministeriet, i cui punti 63 e ss. della motivazione confermano: a) la validità del Regolamento n. 91/2009; b) l'abrogazione dei dazi con lo stesso istituiti, frutto di una valutazione di mera opportunità da parte della Commissione, era avvenuta con decorrenza dalla data di entrata in vigore del predetto Regolamento (punto 70); c) l'insussistenza di un obbligo particolare di loro eliminazione assunto nel contesto dell'OMC, cui dover dare esecuzione (punto 71). 9. Ciò premesso, i primi due motivi del ricorso principale, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. 9.1 L'avviso di rettifica si fonda sul fatto che la merce importata, dichiarata dall’operatore di origine indonesiana, fosse in realtà di origine cinese, come era emerso dall’indagine OLAF, con la conseguenza di rendere applicabile il dazio antidumping previsto per i medesimi prodotti di origine cinese in base al Regolamento CE n. 91/2009, vigente al momento dell’importazione 7 9.2 La CTR ha accertato che la merce importata fosse di origine cinese (“Sull’origine cinese della merce importata il Collegio condivide l’assunto dei primi Giudici, basato sulla indagine OLAF che fa piena prova di quanto in essa accertato”), ritenendo, tuttavia, che il dazio antidumping non fosse in concreto applicabile, in quanto non era stato emanato un apposito regolamento che estendesse detta misura anche alla merce dichiarata di origine indonesiana. 9.3 Con la tesi sostenuta dalla CTR e dalla controricorrente, che fa leva sull’art. 13, comma 3, del Regolamento CE n. 1225/2009 (e, quindi, sulla necessità che le misure antidumping, istituite a norma di tale regolamento possono estendersi alle importazioni dai Paesi terzi di prodotti simili o di loro parti, ove le misure in vigore vengano eluse, solo attraverso l'adozione di uno specifico, ulteriore regolamento), si vuole affermare, in sostanza, l'esistenza di una "riserva di regolamento", tale per cui alle merci di provenienza - come nella specie – indonesiana sarebbe possibile applicare esclusivamente le misure antidumping introdotte in forza di un apposito regolamento e non quelle di cui al cit. Reg. n. 91/2009 che ha istituito il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elementi di fissaggio, in ferro o in acciaio, originari della Repubblica Popolare Cinese. 9.4 Questa Corte ha già evidenziato, con riferimento a fattispecie analoghe a quella di cui di discute, che la riserva contemplata dall'art. 13 cit. lascia inalterata l'applicazione - come avvenuto nella specie - delle ulteriori regole previste dal codice doganale comunitario (Reg. CE n. 2913/92), fra le quali assume qui specifico rilievo l'art. 24 (Cass. 6.11.2013, n. 24937; Cass. 16.05.2014, n. 10738 e Cass. n. 28668/2019 cit.). 9.5 Il sistema unionale dei dazi antidumping, infatti, prevede, da un lato, l'adozione di misure antidumping in estensione, rispetto ai paesi che producono prodotti simili a quelli soggetti a dazi antidumping 8 disposti dalla UE e solo in questi casi va applicata una disciplina specifica, adottata con un regolamento comunitario, preceduto dall’apertura di un’istruttoria; dall’altro lato, tuttavia, permane la possibilità, come è avvenuto nella specie, che l'Amministrazione doganale provveda ad accertare, nell'ambito dei controlli comunitari e nazionali disposti, l'eventuale insussistenza del carattere di origine preferenziale dichiarato dall'importatore, al fine di fruire indebitamente del dazio preferenziale correlato al paese di origine dichiarato e di eludere l'applicazione del dazio antidumping che risulta dovuto, in ragione dell'effettiva origine dei prodotti importati, per come individuata sulla base delle indagini degli organi comunitari ispettivi, come l’OLAF. 9.6 Risulta, dunque, irrilevante che non sia stato adottato un regolamento specifico per l’estensione delle misure antidumping alla merce dichiarata di origine indonesiana, ma risultata poi di origine cinese, essendo applicabile direttamente, proprio in ragione della riscontrata origine cinese della merce, desumibile dalla attività ispettive compiute a livello comunitario, il Regolamento CE n. 91/2009 (ratione temporis vigente), in relazione al combinato disposto degli artt. 24 e 25 CDC. 9.7 Va disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso principale, dedotta dalla controricorrente con la memoria, con la quale sostiene che nella sentenza impugnata vi sarebbe una ulteriore ratio decidenti, non censurata dall’Agenzia, avendo la CTR accertato la mancata verifica di un pregiudizio per l’industria comunitaria nell’applicazione del dazio antidumping. 9.8 La questione prospettata è, in realtà, assorbita nella censura sulla erronea applicazione dell’art. 13, comma 3, del Regolamento CE n. 1225/2009 e sulla mancata applicazione degli artt. 24 e 25 CDC, 9 posto che la sussistenza del pregiudizio è implicita nell’accertata origine cinese della merce. 10. Con riferimento ai motivi del ricorso incidentale, poi, occorre rilevare che i primi due sono infondati, alla luce di quanto si è già detto in ordine alla prima eccezione di inammissibilità del ricorso principale (punti 8.2, 8.3 e 8.4). 10.1 Il terzo motivo del ricorso incidentale e il ricorso incidentale condizionato sono, invece, inammissibili, per carenza di interesse, posto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, “il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello;
quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio” (Cass. 5.01.2017, n. 134, Cass. 23.07.2018, n. 19503). 11. In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettati i primi due motivi del ricorso incidentale e dichiarati inammissibili il terzo motivo del ricorso incidentale e il ricorso incidentale condizionato;
la sentenza impugnata va cassata con riferimento al ricorso accolto e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame (e per l’esame delle questioni assorbite) e anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta i primi due motivi ricorso incidentale, inammissibili gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 10 Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023