Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 474 01 984 / 02 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO LA C I TÉ SUP CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.18149/99 Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron.4864 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.04.12.2001 da I. N. P. S. Istituto Nazionale per della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenza Gorga, Giuseppe con i quali elett.te Fabiani e Umberto Luigi Picciotto, domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro 9709 RC TH 1 h rapp.to e difeso dall'avv. Giampaolo Petti, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Francesco De Sanctis, n. 04, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 00702/98 del 25.09/08.10.1998, R.G. n. 00702/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 00314/97 il Pretore di Bolzano, in accoglimento della domanda proposta dal CH OM contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), condannava l'Istituto al pagamento in favore del CH dell'assegno per il nucleo familiare di cui al d.l. 13 gennaio 1988, n. 5, e riprodotto con decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, a seguito del riconoscimento del figlio minore DA. L'assegno era stato disconosciuto dall'Inps sull'assunto che il medesimo minore conviveva con la madre dalla quale anche era stato riconosciuto. Il Tribunale di Bolzano rigettava l'appello proposto 2 dall'Inps; spese del grado a carico dell'Istituto. Osservava il Tribunale: non era condivisibile la tesi dell'Inps secondo cui la convivenza del figlio minore a carico costituiva elemento essenziale alla costituzione del nucleo familiare e quindi alla costituzione del diritto al relativo assegno;
l'art. 2, comma 2, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge n. 153 del 1988, nello stabilire l'aumento dei limiti di reddito per la condizione di celibe о nubile del richiedente, implicitamente esclude l'essenzialità del coniugio dal concetto di nucleo familiare, ed, include, per contro, la ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori non coniugati;
la legge n. 153 del 1988 richiamava, per quanto non previsto, le disposizioni del T.U. sugli assegni familiari del 1955 e quindi la equiparazione tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti;
nessuna norma prevedeva lalegalmente convivenza, se non ai fini della presunzione per la vivenza a carico del capo famiglia, che provvedeva abitualmente al mantenimento del minore;
tanto dimostrava ex adverso che il beneficio era riconosciuto anche in assenza di convivenza con l'onere della prova circa la vivenza a carico;
dalla ipotesi eccezionale del riconoscimento della qualità di capo famiglia alla madre in assenza del riconoscimento da parte del padre si desumeva che in presenza di tale ultima ipotesi era il padre ad assumere la qualità di capo famiglia;
l'art. 317 bis 3 C.C. costituiva disposizione eccezionale, non estensibile, né analogicamente applicabile, al caso in esame. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza l'Inps demandando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. CH OM si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il concetto di prestazione previdenziale della corresponsione degli assegni familiari, e della contemporanea esclusione della natura retributiva della prestazione stessa, era stato formulato dalla Corte in relazione alla disciplina precedente alla legge n. 153 del 1988, con la quale ultima era stato introdotto l'assegno per il nucleo familiare al fine di una più equa distribuzione del reddito;
la citata legge ("il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato e dai figli ed equiparati...") presupponeva, nella ipotesi di riconoscimento del minore da parte di entrambi i genitori non coniugi, 4 la convivenza del minore ai fini del diritto alla elementi essenziali dellaprestazione, per gli consistenza del nucleo familiare e del reddito di esso;
la tesi del Tribunale confliggeva con la previsione secondo cui per lo stesso nucleo familiare non erano possibili duplicazioni di prestazioni, e con la stessa ratio della norma in esame, che intendeva tutelare il genitore effettivamente impegnato nel mantenimento e nell'educazione del minore. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "nel regime posto dal D. L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con modifiche nella legge n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Né é di ostacolo l'astratta configurabilità di 5 di genitori del figlio due nuclei familiari in caso i quali, non legati tra riconosciuto,naturale non coniugio, non facciano parte dello stesso loro da familiare, atteso che comunque opera la nucleo prescrizione posta dall'art. 21 comma 8 bis, D. L. n. 69 del 1988, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la èprestazione corrisposta, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante" (Cass. 07 aprile 2000, n 04419). Con tale decisione, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, la Corte ha avuto modo di precisare sulla base dell'art. 2, comma sesto, della legge 13 maggio 1988, n. 153, di conversione in legge del d.l. n. 69 del 1988, in cui è prevista la composizione del nucleo familiare - con l'aumento del diritto siareddito massimo nel caso che l'avente anche celibe о nubile che per la sussistenza di esso non è previsto il coniugio, sussistendo anche l'ipotesi di figli naturali riconosciuti da genitori non coniugati tra loro. D'altronde, aggiunge la Corte, già in vigenza del T.U. delle norme sugli assegni familiari, la convivenza assumeva rilievo solo ai fini della presunzione della vivenza a carico del capo-famiglia, in mancanza della quale la stessa 6 vivenza a carico doveva essere provata, ancorché anche con dichiarazione sostitutiva di atto di Con la introduzione dell'istitutonotorietà. del nucleo familiare, quest'ultimo, individuato in relazione al soggetto richiedente, è composto dal padre e dai figli ed equiparati, e quindi anche dai figli naturali legalmente riconosciuti, il tutto ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797, sopravvissuto alla riforma operata dal legislatore con la legge n. 153 sopra indicata. In realtà, conclude la Corte, i soggetti ai quali il nuovo riconosciuto, sono qualificatitrattamento viene dalla loro appartenenza al nucleo familiare, anche se non conviventi, sicché estranee alla prestazione sono le posizioni di capo-famiglia e di vivenza a carico. D'altronde, nel caso di specie, e ad abundantiam, tenuto conto che l'Inps fonda il disconoscimento dell'assegno sulla insussistenza del presupposto indefettibile dell'elemento della convivenza - da nessuna parte risulta agli atti, né l'Istituto ricorrente ne fa menzione nel ricorso in questa sede, che altri dello stesso nucleo familiare, abbiano fatto istanza о già godano della medesima prestazione in relazione all'identico riconoscimento del minore, circostanza, peraltro, paralizzata dalla 7 previsione nel d.l. n. 69 del 1988 (art. 8 bis) della circostanza per cui per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno e dell'ulteriore circostanza per cui per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno di famiglia a chiunque ○ diverso trattamento spettante. giurisprudenziale sopra indicato si L'indirizzo colloca come tassello della ratio della nuova normativa tendente a realizzare, in conformità all'art. 31 della Costituzione, "le esigenze minime nei confronti di collettività più ○ meno estese, a seconda delle scelte politiche, con ricorso più O meno rilevante alla solidarietà sociale" e a tutelare l'interesse superiore familiare che,all'allevamento della prole, così evitandosi nella ipotesi in cui la madre naturale con la quale il figlio conviva non abbia diritto alla percezione dell'assegno perché non lavoratrice dipendente, - sotto il profilo sostanziale, pregiudicata venga anche la posizione della figlia naturale riconosciuta da entrambi i genitori per il solo fatto di non convivere con il padre (peraltro ugualmente tenuto al suo mantenimento ed alla sua educazione: art. 261 8 J c. c.) lavoratore dipendente (in servizio o in pensione)" (Cass. n. 04419 del 2000 citata). Il ricorso, pertanto, va rigettato;
per il principio della soccombenza l'Inps va condannato al rimborso in favore di CH OM delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, da attribuirsi come da richiesta.
P. Q. M.
la C o rt e rigetta il ricorso;
condanna l'Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al rimborso in favore di CH OM delle spese del giudizio di cassazione in lire 18-100 (euro 9 .35), oltre a lire 2.500.000 (euro 1291,14) per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Petti. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovanni Massarella Ianniruberto acharelle I ливи A D S , S O A 0 L 3 T 1 L 3 , . O 5 IL CANCELLIERE A Depositato in Cancelleria T B S R . E I C A P N D ' FEB.2002 S L I A L 3 T N E 7 S - G D 12 O 8 O I - P S 1 oggi, A M N 1 I D E CELDERE E S A E , I D G O A E R G T T E O S N L I T E T G I S E A E R R I L L D E O D 0