Sentenza 26 settembre 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 224, n. 2, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, anche l'esecuzione di delibere assembleari che non siano semplicemente "gestionali", ma che attengano alla vita dell'ente sociale, come quelle che decidono lo scioglimento anticipato o la trasformazione della società (art. 2365 cod.civ.), oppure la presentazione della proposta di concordato fallimentare o della domanda di concordato preventivo (artt. 152, comma 2, e 161, comma 4, legge fallimentare) (Nel caso di specie, riguardante l'inosservanza di una delibera assembleare relativa alla domanda di ammissione al concordato preventivo da parte dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio affinché fosse accertato il nesso causale tra l'anzidetta inadempienza e l'aggravamento del dissesto societario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2002, n. 40581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40581 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/09/2002
1. Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 00962
3. Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 001017/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI VI N. IL 22/07/1922;
avverso SENTENZA del 14/02/2001 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giuseppe Febbraro che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto al fatto di cui al capo A), depenalizzato, con eliminazione della relativa pena e con trasmissione degli atti all'Autorità competente;
e il rigetto nel resto.
OSSERVA
1. Con la sentenza riportata in epigrafe è stata confermata la. dichiarazione di colpevolezza di IN SS in ordine ai seguenti reati:
A) artt. 81 cpv. c.p., 2630, comma 2 c.c. in relazione all'art. 2446 c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di amministrato re unico della TEL srl, fallita il 28 novembre 1995, ometteva di convocare senza indugio l'assemblea a seguito di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza, di perdite evidenziate in sede di approvazione dei bilanci al 31.12.1993 ed al 31.12.1994;
B) art. 224 n. 2 l. fall. in relazione agli artt. 2392 n. 2 e 2487, 2^ c. c.c. perché nella suddetta qualità contribuiva ad aggravare il dissesto della società omettendo di fare quanto in suo potere per attenuare le conseguenze dannose della perdita di capitale di oltre un terzo, evidenziata in occasione dell'approvazione del bilancio al 31.12.1993, avvenuta nell'assemblea del 4.8.1994 ed in particolare omettendo di avviare la procedura di ammissione al concordato preventivo come deliberato nel corso dell'assemblea straordinaria del 2.9.1994.
Ricorre per Cassazione il difensore che, sotto la denuncia di erronea applicazione della legge e di vizio della motivazione, deduce:
- il fatto di cui al capo A) non è previsto dalla legge come reato, non essendo possibile estendere la norma incriminatrice dell'art. 2630 comma 2^ n. 2 agli amministratori delle società a responsabilità limitata;
peraltro l'obbligo ex art. 2446 c.c. era stato adempiuto tempestivamente;
- l'addebito di cui al capo B) è insussistente:
l'art. 224 l. fall. richiama gli obblighi imposti all'amministratore dalla legge e dall'atto costitutivo, nei quali non è ricompreso quello di dare esecuzione alle delibere assembleari;
in ogni caso, la delibera adottata dall'assemblea straordinaria 2.9.1994 era inattuabile in quanto non ricorrevano i presupposti per dar luogo alla procedura di concordato;
inoltre il giudice di merito non spiega perché il dissesto, culminando con la dichiarazione di fallimento, è stato aggravato dal mancato avvio della procedura suddetta.
2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto alla imputazione sub A) e con rinvio relativamente a quella sub B).
2.1. L'omessa convocazione dell'assemblea dei soci nel caso di riduzione del capitale per perdita non è prevista dalla legge come reato. Non per la ragione esposta in ricorso, decisamente contraddetta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5^, 6 aprile 2000, Grava), bensì in forza della sopravvenuta riforma del diritto societario, attuata con d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha trasformato l'ipotesi di reato in considerazione in illecito amministrativo (art. 2631 c.c., nuova formulazione, sostitutivo dell'abrogato art. 2630, comma 2 n. 2).
Venuto meno il reato sub A), deve eliminarsi il relativo aumento di pena per continuazione di mesi uno di reclusione.
2.2 Sulla seconda imputazione, valgano i seguenti rilievi:
- in tema di società, le decisioni assembleari non semplicemente "gestionali" (art. 2364 n. 4 c.c.) ma che attengono alla vita dell'ente sociale, come quelle che deliberano lo scioglimento anticipato o la trasformazione (art. 2365 cc.) oppure la presentazione della proposta di concordato fallimentare o della domanda di concordato preventivo (artt. 151, comma 2, e 161, comma 4, l. fall.), sono vincolanti per l'amministratore fino a quando siano annullate o dichiarate nulle. Sicché deve ritenersi che, costituendo - quello di dare esecuzione a decisioni di questo tipo - un obbligo "imposto dalla legge", la sua inosservanza è, in linea di principio, sicuramente riconducibile alla previsione normativa dell'art. 224, comma 2^, l. fall., diversamente da quanto si sostiene in ricorso;
- perché ricorra il reato contemplato da detta disposizione è però richiesto un rapporto causale fra la con dotta, del soggetto ed il verificarsi o l'aggravarsi del dissesto della società: e sul punto colgono indiscutibilmente nel segno le censure dell'impugnante, poiché, in effetti, la sussistenza del cennato nesso eziologico è affermata nella decisione impugnata apoditticamente, essendosi il giudice d'appello limitato ad un mero asserto ("il dissesto, culminato con la dichiarazione di fallimento, è stato aggravato dal mancato avvio della procedura di concordato preventivo"), ancorato ad una sorta di automatismo, che appare irrazionale, senza prendere in nessuna considerazione i motivi di impugnazione prospettati al riguardo, specifici soprattutto nell'indicare le ragioni per le quali l'anno trascorso prima della dichiarazione di fallimento aveva addirittura registrato un dimezzamento del deficit societario accertato alla data dell'ultima assemblea dei soci (pag. 8 e 9 dell'atto di appello).
Non corre dubbio, pertanto, che - per questa parte - si imponga un nuovo esame da parte del giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al capo A) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento per continuazione di mesi uno di reclusione;
annulla la medesima sentenza in ordine al capo B) e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2002