Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7505 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 07505/03 DELLA LEGGE 11-8-73 R RE PU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA D I CASSAZIONE OGGETTO: LA CORTE SEZIONI UNITE CIVILI Lavoro R.G.n.18585/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D. 16646 Ianniruberto Presidente di Sez.- Cron. Dott. Giuseppe ff. di Primo Presidente Rep. TF Presidente di Sez. Ud. 21.11.2002Vittorio DU " Giovanni Olla "1 T Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. Erminio Ravagnani 释 " Antonino Elefante 11 Fabrizio Miani Canevari " 11 Federico Roselli TF Guido Vidiri " ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da - inISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te 17, presso dom.to in Roma, Via della Frezza n. l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra per procura speciale in 1577 calce al ricorso per cassazione. Ricorrente
contro
FALLIMENTO s.p.a. INCOMA. Intimato per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1225 del 29.6.2000. Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nell'udienza del 21 novembre 2002; Sentito l'Avv. Antonietta Coretti per il ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha M. concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 14 dicembre 1995 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per quanto ancora interessa, chiedeva al Tribunale di Vicenza che fosse tardivamente ammessO nello stato passivo del fallimento della s.p.a. INCOMA il suo credito privilegiato relativo al mancato versamento, da parte della società, della somma prevista dall'art. 5, quarto comma, 1. 23 luglio 1991 n. 223. Il ricorrente esponeva che la società INCOMA, prima di essere dichiarata procedimento di fallita, era stata ammessa al 2 concordato preventivo con cessione dei beni e che, nel corso di tale procedimento (ma prima della sentenza che aveva omologato il concordato), aveva attivato la procedura di mobilità nei confronti dei dipendenti senza peraltro provvedere al pagamento del c.d. contributo di ingresso previsto dall'aricolo di legge sopra indicato. Costituitosi in giudizio, il fallimento contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del dicembre 1997 il Tribunale M. rigettava la domanda. Questa pronuncia, impugnata dall'INPS, veniva confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 29 giugno 2000. Il giudice dell'appello osservava che il beneficio inerente all'esenzione dal versamento del c.d. contributo di ingresso e relativo alle imprese ammesse a concordato preventivo con cessione dei beni, che intendano porre in mobilità i propri dipendenti, può essere usufruito anche se la procedura di mobilità sia posta in essere prima dell'omologazione del concordato, dal momento che, dovendo il terzo comma dell'art. 3 1. 23 luglio 1991 223 essere letto non giàn. disgiuntamente, ma in via sistematica con il primo 3 comma, dopo la modifica apportata a tale primo comma dall'art. 7 d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in ritenere che1. 19 luglio 1993 n. 236, si deve l'istituto della mobilità, riguardo alle imprese sopra indicate, sia regolato in modo identico a quanto è trattamento straordinario di ilprevisto per integrazione salariale;
con la conseguenza che, poiché dell'articolo già faceva riferimento il terzo comma alle figure del curatore, del commissario e del liquidatore, non vi era necessità di estendere a tale comma la modifica apportata con il decreto legge del 1993, chiaro essendo l'intento del legislatore di comprendere nella previsione concernente gli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale concorsuali e della mobilità tutte le procedure espressamente menzionte nel primo comma. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo, poi illustrato da memoria. Il fallimento della società INCOMA non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte per la soluzione di un contrasto che è sorto all'interno della Corte medesima sull'interpretazione che deve essere data alla disposizione contenuta nell'art. 3, terzo comma, 1. 23 luglio 1991 n. 223. Motivi della decisione I. Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, terzo comma, 1. 23 luglio 1991 n. 223, 7 d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in 1. 19 luglio 1993 n. 223, 182 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, oltre a vizi di motivazione su un punto decisivo M. della controversia (art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene, in primo luogo, che la Corte di appello, senza tenere conto del canone ermeneutico secondo cui la legge deve essere interpretata in base al suo significato letterale, non avrebbe considerato che il suddetto art. 3, terzo comma, della legge n. 223 del 1991, quando menziona le figure del curatore, del liquidatore del commissario, necessariamente lee ricollega ai corrispondenti procedimenti concorsuali e cioé, rispettivamente, al fallimento, al concordato preventivo con cessione dei beni e alla amministrazione straordinaria. Rileva, in secondo luogo, il medesimo ricorrente, che è errato trarre argomenti dalla modifica apportata al primo comma dell'articolo in questione dall'art. 7 del decreto legge n. 148 del 1993 -- il quale, fra l'altro, reca nella rubrica la dizione 5 "norme in materia di cassa integrazione guadagni" dal momento che la modifica non ha riguardato il terzo comma proprio perché gli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale e della mobilità sono ispirati а finalità del tutto diverse, essendo l'uno posto a tutela dell'eventuale ripresa in difficoltà, l'altro a economica dell'impresa economico dei lavoratori garanzia dell'interesse dipendenti. Afferma, quindi, il ricorrente che, essendo il beneficio previsto da una norma di legge avente carattere eccezionale, non passibile, come tale, di applicazione analogica, il beneficio stesso può essere riconosciuto solamente se è il liquidatore, dopo 1'emanazione della sentenza di omologazione del concordato con cessione dei beni, ad attivare la procedura di mobilità. Il motivo è privo di fondamento. Il primo comma dell'art. 3 1. 23 luglio 1991 n. II. stabiliva che in casi223, nel testo originario, particolari, untutti relativi all'apertura di procedimento concorsuale la cui pendenza, di per sé, rence evidente l'esistenza di una situazione di crisi aziendale che non ha bisogno di essere ulteriormente inoltre, non richiedendosi nemmeno ladichiarata er presentazione di un programma di ristrutturazione, 6 _ riorganizzazione о conversione aziendale (secondo la generale disciplina dettata per tutte le altre imprese) il trattamento straordinario di integrazione salariale poteva essere concesso alla seguente, duplice condizione (oltre а quella inerente al requisito dimensionale, essendo necessario l'impiego di più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta: V. il precedente art. 1): a) qualora l'impresa fosse sottoposta a fallimento a liquidazione coatta amministrativa °0 ad amministrazione straordinaria ovvero fosse emanata nei suoi confronti sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni;
b) qualora l'attività imprenditoriale fosse già cessata 0, se non ancora ne fosse stata disposta la cessata, se non continuazione. Il beneficio poteva essere concesso su domanda del curatore, del liquidatore del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi". A norma del secondo comma, il trattamento poteva essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ai sei mesi, "quando sussistano fondate prospettive di о ripresa dell'attività e di continuazione salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione", da realizzarsi "tramite la cessione, а 7 qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti", la cui concreta prospettiva doveva essere avvalorata "da una relazione approvata dal giudice delegato 0 dall'autorità che esercita il controllo". Il terzo comma dell'articolo, inoltre, disponeva che, in presenza di determinate condizioni e cioé quando si riteneva che l'attività imprenditoriale non potesse continuare "anche tramite cessione dell'azienda ○ di sue parti" oppure che i livelli occupazionali M. salvaguardati solo in parte - "ilpotessero essere curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 Inovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti". tale ipotesi era stato pure espressamente previsto che non fosse dovuto, per ciascun lavoratore destinatario della procedura di mobilità, il contributo posto a carico dell'impresa dal successivo art. 5, quarto comma (versamento in trenta rate mensili di una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, somma ridotta alla metà in caso di accordo sindacale). Il primo comma dell'articolo in esame è stato modificato dall'art. 7, ottavo comma, d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in 1. 19 luglio 1993 n. 236, con il quale è stato previsto che, in caso di 8 concordato preventivo con cessione dei beni, il beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale possa essere chiesto anche prima dell'emanazione della sentenza di omologazione ed è stato disposto che "in caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nei casi di dichiarazione di fallimento". Nessuna modificazione hanno subito i commi secondo inalterati nella loro e terzo dell'art. 3, rimasti originaria formulazione. III. Mentre prima della modifica di cui si è parlato non risulta che fosse sorta questione, a livello sia teorico che pratico, sull'interpretazione delle disposizioni delle quali è stato riportato il contenuto, l'entrata in vigore della norma che ha modificato la disciplina dettata per la Cassa guadagni straordinaria in caso diintegrazione concordato preventivo con cessione dei beni, ha dato luogo ad una divergenza di opinioni, che ha avuto riflessi anche sulla giurisprudenza di legittimità. In base ad un primo indirizzo è stato affermato che la modifica legislativa ha inciso solamente sulla disposizione che regola il trattamento straordinario di integrazione salariale, dato che tale beneficio può 9 - essere ora usufruito, sempreché sia stato emanato il decreto previsto dall'art. 163 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sia prima che dopo l'intervenuta omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni da parte del competente tribunale;
ma, in pari tempo, è stato sostenuto che nessuna variazione si è verificata nella disciplina relativa alla procedura della mobilità, in relazione alla quale, per conseguenza, l'esenzione dal pagamento del contributo previsto dal'art. 5, quarto comma, della legge n. 223 del 1991, può essere chiesta solamente se la procedura venga avviata dopo, e non prima, l'emanazione della sentenza di omologazione del concordato (Cass. 4 aprile 2001 n. 5034 e Cass. 28 giugno 2001 n. 8874). Secondo un altro indirizzo è stato rilevato che la modificazione apportata al primo comma dell'art. 3 ha prodotto i suoi effetti anche riguardo alla disciplina dettata nel terzo comma, nel senso che non solo il primc beneficio (quello inerente al trattamento straordinario di integrazione salariale), ma anche l'altro (l'esonero dal versamento del contributo di mobilità) può essere sempre richiesto qualora, una volta emanato il decreto di ammissione al procedimento di concordato, da parte dell'impresa sia posta in essere nei confronti dei lavoratori la procedura di 10 mobilità, anche se in epoca antecedente alla sentenza che omologa il concordato (Cass. 13 aprile 2001 n. 5588, la quale, per la verità, era stata chiamata a pronunciarsi su una questione riguardante il periodo precedente l'entrata in vigore della norma di modifica sopra indicata). Questo contrasto ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. IV. Le ragioni che vengono addotte a fondamento del primo indirizzo sono le seguenti. Si trae argomento, proprio per sottolineare l'eccezionalità della disciplina che ammette l'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, dal tenore letterale della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 3, che è rimasta inalterata, come si è detto, e che anche dopo la modifica apportata al primo comma fa riferimento alle figure del curatore, del liquidatore e del commissario, le quali andrebbero collegate, rispettivamente, al fallimento, al concordato preventivo con cessione dei beni, alla liquidazione coatta amministrativa e alla amministrazione straordinaria: ciò a significare che il beneficio previsto per la procedura di mobilità, in caso di apertura di procedimenti concorsuali, può un provvedimento essere riconosciuto all'esito di 11 giurisdizionale che accerti 10 stato di decozione dell'impresa, avuto riguardo, quanto al concordato, al fatto che la relativa esecuzione, con la liquidazione dei beni, ha inizio solo dopo la sentenza di omologazione. Si aggiunge che la differente disciplina, apportata al dalla modifica legislativarisultante primo comma dell'articolo, quanto al concordato preventivo con cessione dei beni si giustifica con le distinte finalità cui tendono i due diversi benefici previsti dall'ordinamento lavoristico per le imprese in crisi, il straordinario di integrazione trattamento essendo diretto a rendere possibile la salariale ripresa dell'attività produttiva e la salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti, la mobilità essendo invece rivolta ad assicurare ai lavoratori, che subiscono la risoluzione del rapporto di lavoro, un sostegno economico per il tempo immediatamente successivo al licenziamento. Si rileva, infine, che tale interpretazione conforme alla ratio che sovrintende alle disposizioni dettate per tutte le procedure concorsuali prese in considerazione dall'art. 3 della legge n. 223 del 1991, dal momento che il legislatore ha voluto evitare che un qualsiasi credito possa gravare sulla massa attiva da 12 liquidare e ha così disposto l'abbuono del credito che sorgerebbe in capo all'INPS a far tempo dalla sentenza che omologa il concordato (o che non lo omologa, perché in tal caso viene dichiarato il fallimento dell'impresa). • V. A sostegno del secondo indirizzo vengono svolte le seguenti argomentazioni. Si afferma, in primo luogo, che le disposizioni contenute nei commi primo e terzo dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991 sono intimamente fra loro collegate e che il collegamento è dato dal fatto che i M. presupposti per l'adozione delle due procedure previste а beneficio dei lavoratori dipendenti sono del tutto identici. Si precisa, al riguardo, che al contrario di quanto è disposto, in generale, per il trattamento straordinario di integrazione salariale in relazione al quale l'intervento è concesso per dare un sostegno temporaneo processiai di ristrutturazione, conversione aziendale posti in riorganizzazione 0 essere dall'imprenditore (art. 1, terzo comma, della legge n. 223 del 1991) e, quindi, in vista della ripresa dell'attività produttiva con il completo riassorbimento della manodopera temporaneamente sospesa contemplato dall'art. 3, primo comma,nel caso Occorre che "la continuazione dell'attività non sia 13 stata disposta o sia cessata". Trattasi, quindi, del medesimo presupposto pure previsto dal successivo terzo comma, il quale, con analoga locuzione, stabilisce che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori può essere esercitata "quando non sia possibile la continuazione dell'attività", con la conseguenza che in entrambi i casi, si è in presenza di una situazione di cris aziendale del tutto irreversibile. Si rileva, poi, che la disposizione posta a modifica del primo comma dell'art. 3 è stata emanata M. allo scopo di impedire che possa lievitare la massa passiva dell'impresa sottoposta a concordato preventivo con cessione dei beni, dato che la possibilità di usufruire del trattamento di integrazione salariale, fin dal momento in cui l'impresa stessa viene ammessa al procedimento di concordato e senza dover attendere la sentenza di omologazione, esonera l'imprenditore dall'obbligo del pagamento delle retribuzioni inerenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti. Allo stesso peraltro, si perviene in relazionerisultato, all'ipotesi prevista dal terzo comma, giacché, dando a tale comma il suo esatto significato, l'esonero dal versamento del contributo di mobilità, qualora la procedura di mobilità sia chiesta subito dopo l'emanazione del decreto di ammissione al concordato 14 preventivo con cessione dei beni, ha, del pari, lo scopo di porre limiti alle passività dell'impresa e permette ai creditori il soddisfacimento delle loro pretese usufruendo di una percentuale di maggiore ammontare. Da questi rilievi viene tratta la conseguenza che l'intima connessione esistente tra i commi primo e terzo dell'art. 3 e risultante dalla complessiva struttura delle due norme (nella formulazione originaria) è rimasta inalterata anche dopo la disposta modifica legislativa. Sicché a nulla rileva che il legislatore del 1993, dopo essere intervenuto sul primo comma, abbia lasciato immutato il terzo, dato che non occorreva procedere a rimodellare la disposizione che menzionava le figure del curatore, del commissario e del liquidatore corrispondenti in origine, parallelamente, ai quattro procedimenti concorsuali presi in considerazione dal primo comma: fallimento-curatore, concordato preventivo con cessione dei beni e liquidazione coatta amministrativa-liquidatore, amministrazione straordinaria-commissario), dopo l'intervenuta modifica legislativa essendosi con analogoverificata, corrispondenza riscontro, un'eguale parallela (fallimento-curatore, concordato preventivo con 15 cessione amministrazionedei beni liquidazionestraordinaria-commissario, coatta amministrativa-liquidatore). Queste argomentazioni sono state condivise in dottrina, la quale, pur non mancando di sottolineare l'anomalia che comunque deriva dall'una о dall'altra opzione interpretativa considerato che il legislatore ha imposto ad un organo, sia esso il commissario o il liquidatore, che è privo dei poteri di gestione dell'impresa (i quali in caso di concordato preventivo, anche con cessione dei beni, rimangono in capo all'imprenditore), di incidere su tale gestione, che riguardano i lavoratori prendendo provvedimenti della possibilità ○ no di tramite la valutazione ripresa dell'attività produttiva - ha precisato che, ad aderire alla contraria interpretazione, si finirebbe con l'aggravare i costi del concordato a svantaggio di tutti i creditori (ivi compresi i lavoratori), i quali potrebbero veder decurtate le loro pretese a beneficio di uno solo di essi (l'INPS, al quale dovrebbe essere versato il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, della legge): l'imprenditore, infatti, ricorrendo della cessazione dell'attività produttiva l'ipotesi prima dell'omologazione del concordato, sarebbe costretto o a tenere in vita i rapporti di lavoro ° а 16 licenziare i dipendenti - ben sapendo in questa seconda ipotesi di dover versare all'INPS il contributo di mobilità nell'uno e nell'altro caso derivando dalla scelta operata un aggravio di costi per l'impresa a danno dei creditori concordatari. Si sottolinea, in proposito, che il contributo c.d. di ingresso è stato previsto dall'art. 5, quarto comma, della legge n. 223 del 1991 proprio allo scopo di disincentivare la procedura di mobilità, il che può avere valore per l'impresa in bonis, ma non certamente per quella in M. stato di decozione (quale è pure l'impresa che chiede l'ammissione al procedimento di concordato preventivo con cessione dei beni). VI. Entrambi gli indirizzi hanno il torto di procedere all'interpretazione della disposizione contenuta nel comma dell'art. 3 facendo riferimento alla terzo intervenuta modifica del primo comma e finiscono, quindi, con il trascurare l'esatto significato che deve essere assegnato alla norma in questione in base alla sua originaria (ed immutata) formulazione. Come è stato esposto nel precedente punto I, il beneficio della cassa integrazione guadagni per le imprese sottoposte aistraordinaria, procedimenti esecutivi concorsuali menzionati nell'art. 3 della legge n. 223 del 1991, può essere concesso, ai 17 sensi del primo comma dell'articolo, se l'attività imprenditoriale sia già cessata o se della stessa non venga disposta la continuazione. Analogamente, la proroga può essere chiesta - oltre che nel caso che si - preveda il mantenimento, anche parziale, del posto di lavcro dei dipendenti per effetto di una auspicata cessione dell'azienda о di sue parti "quando sussistano fondate prospettive di continuazione о di ripresa dell'attività". Secondo il testo originario del primo comma, nel quale, come si è detto sopra, era fatto specifico riferimento alla "omologazione", era 你 evidente che, quanto al concordato con cessione dei beni, fra le tre figure menzionate nel medesimo comma, ultimo periodo (il curatore, il commissario, il liquidatore), l'organo legittimato а proporre la domanda non poteva che essere il liquidatore, il quale, come è noto, viene nominato dal tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 182 del r.d. n. 267 del 1942, con la sentenza che omologa il concordato con cessione dei beni. Dalla modifica apportata dall'art. 7 del d.l. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993, trattamento dicon la quale è stato disposto che il integrazione salariale può essere chiesto sia prima che dopo l'emanazione della sentenza di omologazione, è 18 derivato che legittimati a chiedere il beneficio ora sono ○ il commissario giudiziale (nominato con il decreto previsto dall'art. 163 del r.d. n. 267 del 1942) il liquidatore, a seconda che la condizione alla quale la legge collega il beneficio stesso (l'impossibilità l'attività proseguire di imprenditoriale) si verifichi (o si sia già verificata) quando è emanato il decreto di ammissione al procedimento concorsuale oppure successivamente, dopo la sentenza di omologazione. In altre parole, poiché la condizione indicata (con la relativa valutazione che M della situazione di fatto deve essere effettuata) può sorgere non solo dopo la sentenza di omologazione, ma anche in un momento precedente, con la norma modificatrice il legislatore ha sanato la discrepanza esistente nel sistema ed ha attribuito anche al commissario giudiziale, in via eccezionale, quello specifico potere di gestione dell'attività imprenditoriale che in precedenza aveva assegnato, pure in via eccezionale, esclusivamente al liquidatore. Non solo al liquidatore, ma anche al commissario, per conseguenza, in deroga alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 167 del r.d. n. 267 del 1942 secondo cui il debitore mantiene durante tutto il corso del procedimento "l'amministrazione dei suoi beni e 19 l'esercizio dell'impresa" è stato conferito, proprio per consentire una più pregnante tutela di determinati interessi socialmente rilevanti, il potere di valutare, la possibilità di continuare (anchein prospettiva, cessione dell'azienda) l'attività tramite la imprenditoriale;
e, in caso affermativo, di chiedere lavoratori dipendenti il trattamento di per i integrazione salariale (e, eventualmente, di domandare anche la relativa proroga, ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame). Peraltro, dalla verifica (0, anche, da un successivo rinnovato esame) della complessiva situazione economico-finanziaria collegata all'attività imprenditoriale, compiuta dagli organi sopra indicati, può derivare la constatazione dell'impossibilità di proseguire l'attività "anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti" 0, comunque, può essere recepita la conferma che i livelli occupazionali non possono essere salvaguardati ) 0 possono essere salvaguardati solo in parte). Il che implica, а norma del terzo comma dell'art.
3 - interpretato in base al -suo tenore letterale e alla sua ratio la decisione di collocare in mobilità il personale dipendente (in tutto о in parte), in esplicazione di un eccezionale potere di gestione dell'impresa fin dall'origine conferito, a 20 seconda del momento in cui sorga la necessità, sia al commissario giudiziale, sia al liquidatore. Questi rilievi dimostrano, in primo luogo, che la sopra rilevata discrepanza esistente nel sistema (conferimento al solo liquidatore del potere di trattamento straordinario di integrazionechiedere il la disposizionesalariale), poi eliminata con modificatrice contenuta nell'art. 7 del d.l. n. 148 del anche 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993 procedimento allo scopo di contenere i costi del riguardava M. concorsuale e di oltre una impedire l'aumento ragionevole misura della massa passiva - solamente il primo comma dell'art. 3, mentre, già dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, in base al terzo comma del medesimo articolo il potere di disporre la procedura di mobilità non era limitato al solo liquidatore;
e, in secondo luogo, che l'esercizio di tale potere anche da parte del commissario giudiziale, se posto in essere prima della della sentenza di omologazione del emanazione ha sempre determinato l'applicazione della concordato - disposizione risultante dall'ultimo periodo del medesimo terzo comma, secondo cui "il contributo a carico dell'impresa, previsto dall'art. 5, comma 4, non è dovuto". 21 VII. Nei termini appena indicati, che non riflettono alcuno dei due sopra indicati indirizzi giurisprudenziali, Va composto il contrasto che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. E poiché nel caso in esame è pacifico che i lavoratori dipendenti dalla società INCOMA erano stati collocati in mobilità dal commissario giudiziale del preventivo dopo l'apertura di concordato tale procedimento (anche se prima della sentenza di omologazione), il ricorso deve essere rigettato, M. sussistendo il diritto del fallimento all'esonero dal versamento del contributo di mobilità previsto dall'art. 5, quarto comma, della legge n. 223 del 1991. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non deve essere emanato alcun provedimento sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2; novembre 2002 Il Presidente: Il Consigliere estensores IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista the Depositata in Cancelleria 15 MAG. 2003 A IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni Giambattista 22 A