Sentenza 10 febbraio 2003
Commentario • 1
- 1. Sul quesito di diritto nel ricorso per cassazione avverso le pronuncie delle commissioni tributarie:ultimi orientamenti del giudice di legittimita’Buscema Angelo · https://www.diritto.it/ · 31 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2003, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
70446 E N 6 8 O 9 I 1 Z / A 4 / . R 0 1 9 69 03 6 I / T N 2 S - . I .R B G P E . . L R A D L IN OME DEL POPOLO I LIANO T L A A E U D D B B I I A E S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T R T N A Oggetto E I T 1 N S 3 E R I 1 S E A SEZIONE TRIBUTARIA E . Tributaria T N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Dott. Bruno Presidente - R.G.N. 14657/00 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 4496 CICALA Consigliere Dott. Mario Rep. Consigliere Ud. 01/07/02Dott. IU Vito Antonio MAGNO Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 70446 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MU GIUSEPPE;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 268/99 della Commissione 2969 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il -1- 06/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- La Corte, osserva quanto segue. one delle Finanze dello Stato ha proposto ricorso avverso la lla Commissione regionale del Molise n. 268/04/99 che, nel zigettare l'appello della Amministrazione stessa, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto a NN IU il diritto a detrarre dalla base imponibile le somme corrispondenti alle imposte sospese in relazione ad eventi sismici ai sensi della legge 159/84. L'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva. Motivi della decisione La giurisprudenza di questa Corte ha ormai stabilito in maniera costante e ripetuta che "in tema di agevolazioni tributarie l'art. 3,secondo comma bis, del decreto legge n. 791/85, convertito con modificazioni in legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette,sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999,posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999, deve essere considerato come norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti 1 sospesi "(Cass sez V n. 4945/00; Cass sez V n. 5230/00;Cass sez V n.8569/01). Del tutto difforme dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte testè enunciato, si rivela l'assunto difensivo della Amministrazione ricorrente,secondo cui la norma interpretativa dell'articolo 28 della legge n. 133 del 1999, nello stabilire che le somme dovute a titolo di imposte o contributi,il cui pagamento sia stato sospeso per gli eventi sismici, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, farebbe concludere che l'importo in questione dovrebbe essere considerato ai fini della determinazione della base imponibile. Il ricorso, pertanto, si rivela manifestamente infondato e va di conseguenza rigettato. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. Roma 1.07.02 Il Cons.est. Il PresidenteГосчис IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanior DEPUG . IN CANCELLERIA 10 FEB. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio