Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
In tema di procedimenti speciali, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all' art. 590 cod. pen. commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., infatti, è equiparata, ex art. 445 cod. proc. pen., ad una pronuncia di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2005, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
ALA
1 28 63 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE 63
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/11/2005
SENTENZA
N.2019 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. MARZANO FRANCESCO CONSIGLIERE
N. 029287/2004 2.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE 11
3. Dott. LICARI CARLO "
4. Dott.BRICCHETTI RENATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
TRIE SEZ DIST. C, APPELLO di BARLETTA BARI
nei confronti di:
N. IL 28/05/1945 1) PA ANTONIO
avverso SENTENZA del 13/05/2004
TRIB.SEZ.DIST. di BARLETTA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/contite le conclusioni del P.G. Dr. Vitionis Marturerello, LICARI CARLO
il quale ha descris l'annullamento convinto limista.НИ гибло tamente all'omessa della soxfensione applicafonce della фаблите А quids -
Con atto del 30/9/2002 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa 1'14/2/2002 dal Tribunale di Trani, Sez. distaccata di Barletta, con la quale è stata ex art. 444 c.p.p. applicata a AO ON la pena di mesi tre di reclusione per il reato di lesioni personali colpose ascrittogli.
Con il ricorso il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, per la ragione che il giudice a quo ha omesso di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, come previsto dall'art. 222 cod. strad..
Osserva questa Corte che la doglianza è fondata.
In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati dei principi giuridici che costituiscono ormai ius receptum e che di seguito si espongono.
Mentre nell'imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell'art. 80 ter, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981 n. 689 sulle modifiche al sistema penale, l'art. 222 del nuovo codice della strada le ha riconosciuto espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria.
Con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. possono, quindi, essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Tali sanzioni, non integrando una pena accessoria né una misura di sicurezza, prescindono dall'accordo tra le parti (Cass. SS.UU.
27.5.1998, Bosio), tanto che la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della richiesta di patteggiamento, sia preclusa l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida (C. Cost. 18.6.1997, n. 184; C. Cost. 5.2.1999, n. 25).
Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere disposta la sospensione della patente di guida a norma dell'art. 222 nuovo codice della strada (Cassazione penale, sez. IV, 5 luglio 1994, Mor;
Cassazione penale, sez. VI, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante;
Cassazione penale, sez. IV, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi;
Cassazione penale, sez. IV, 21 settembre 1995, n. 10102, Calevi;
Cassazione penale, sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci;
Cassazione penale, sez. VI, 29 settembre 1997, Cardaropoli), persino se la detta sospensione sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal
Prefetto (Cassazione penale, sez. IV, 27 marzo 1997, n. 3254). Il giudice è, inoltre, tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a nulla rilevando che di questa non sia stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento.
La detta sanzione, infatti, non può formare oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. un. 8 maggio
1996, n 11, De Leo), che dev'essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Cassazione penale, sez. VI, 19.12.1997, P.G. in c. Poli;
Cassazione penale, sezione IV,
27 febbraio 1996, n. 4086, Verzelletti;
Cassazione penale, sez. IV, 19 giugno 1996, n. 7206,
Vezzoli, 1835; Cassazione penale, sez. IV, 9 febbraio 1996, n. 2531, Veneri;
Cassazione penale, sez. IV, 9 maggio 1997, n. 6138, Pulcini).
Né può affermarsi che dette sanzioni siano inapplicabili per il mancato accertamento della responsabilità: a fronte di un orientamento minoritario che affermava che, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non può essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, essendo questa subordinata, in base al testuale tenore del citato art. 186, all' "accertamento del reato", accertamento che la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., attesa la sua peculiare natura, non consente di ritenere acquisito
(Cassazione penale, sez. V, 30 ottobre 1996, n. 10980, Menegaldo;
Cassazione penale, sez. VI, 29 aprile 1997, n. 6652, Fonzari), si è affermato in modo prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, invece, nel menzionato rito speciale, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato;
questo è "sui generis", essendo fondato sulla descrizione del fatto-reato, nei suoi elementi soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile.
Il giudice, pertanto, fa proprio l'accertamento, proveniente dalle parti, della fondatezza della "notitia criminis" o, meglio, della non esclusione di questa e vi contribuisce nel momento in cui ritiene che gli atti non siano tali da imporre - nonostante la richiesta e, quindi, il giudizio positivo o, se si vuole, non negativo sulla detta fondatezza il proscioglimento nel merito dell'imputato (Cassazione
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penale, sez. IV, 7 maggio 1996, n. 8443, Moccabelli). Quindi, l'accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegato alla volontà dell'incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale (Cassazione penale, sez. IV, 6 giugno 1996,
n. 7192, Colò Cass. pen. 1997, 1836) ed è accertamento limitato, retto sull'accordo tra le parti e verificato dal giudice (Cassazione penale, sez. VI, 17 ottobre 1997, Moretti). Tale orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ha ricevuto l'autorevole avallo della Cassazione a Sezioni Unite Penali (sent. 27 maggio 1998, n. 5, Bosio, già citata) e della
Consulta, che ha rilevato che l'accertamento del reato cui consegue, secondo l'art. 222 c. strad., la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, va inteso, secondo il diritto vivente, come l'accertamento del fatto lesivo dell'interesse pubblico anche nell'ambito del procedimento di patteggiamento della pena di cui all'art. 444 c.p.p., concluso con una pronuncia equiparata a quella di condanna in base al seguente art. 445, comma 1°, stesso codice (Corte costituzionale, 5 febbraio
1999, n. 25, Corti).
Con specifico riguardo alla fattispecie odierna, si è precisato che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui all'art. 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall'art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., infatti, è equiparata, ex art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna
(Cassazione penale, sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci;
Cassazione penale, sez. IV, 16 dicembre 1994, Dechialini).
Sussistendo, pertanto, quell'accertamento del reato e della responsabilità nei sensi indicati e l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna quando non sia diversamente stabilito, devesi concludere che rettamente il P.G. si è doluto della mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria da parte del giudice a quo.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 620, lett. L), c.p.p., spaziando la sanzione amministrativa tra un minimo ed un massimo, di tal che l'impugnata sentenza va annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, con rinvio sul punto al Tribunale di Trani, altro magistrato, ai sensi dell'art. 623, lett.
D), c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministartiva accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di
Trani, altro magistrato.
Così deciso, in Roma, il giorno 23 NORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale
DEPOSITATI CELLERIA Il est. Presidente
MLOGGI 2 5 GEN. 2906 Р е бе
BY DI CA
Maria Angelilli