Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'attenuante della "collaborazione" prevista dall'art. 73, settimo comma D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 non è necessariamente ancorata alla struttura del reato già commesso e alle sue immediate conseguenze, ma comprende altresì ogni altra collaborazione idonea alla sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti pur privi di collegamento diretto con quello dell'agente ed è pertanto ravvisabile, purché vi sia un risultato utile, tanto nel comportamento di colui che impedisce le conseguenze ulteriori del reato commesso quanto allorché il contributo ha riguardato altri reati con quest'ultimo privi di collegamento.
Commentario • 1
- 1. L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024
1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2001, n. 15393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15393 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 15/03/2001
1. Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - N. 637
3. Dott. SEPE PAOLO ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO - Consigliere - N. 051437/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RR DI N. IL 03/09/1961
avverso SENTENZA del 27/10/1999 CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giuseppe Fadda, il quale ha concluso, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Decidendo sull'appello proposto da RR GI avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Cagliari, con la quale il primo era stato ritenuto colpevole del reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti e, con le attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione e L. 100.000.000 di multa, la Corte di Appello della stessa città ha, con sentenza del 27/10/1999, deciso di confermare la decisione di primo grado.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, il RR deducendo, in primo luogo, la violazione della legge, sul rilievo che l'esclusione dell'invocata attenuante speciale del ravvedimento operoso sarebbe il frutto di una interpretazione erronea e riduttiva della disposizione di cui al comma 7^ dell'art.73 D.P.R. n. 309/1990, non essendo richiesto, come ha ritenuto il giudice del merito, per l'applicabilità del beneficio che la collaborazione prestata dal reo sia collegata al reato per cui si procede;
in secondo luogo, lamentando, sotto il profilo del difetto di motivazione, che la decisione di non ridurre la pena inflitta in primo grado non avesse tenuto conto comunque della condotta susseguente al reato, che aveva fruttato, per mezzo del concreto aiuto dal ricorrente prestato ai Carabinieri, il sequestro in due occasioni di oltre Kg. 4 di eroina e l'arresto dei corrieri e dei promotori di un traffico di droga tra l'Olanda e la Sardegna, come poteva evincersi dal contenuto del rapporto del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Cagliari in data 10/3/1997.
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
Invero, la Corte di Appello ha ritenuto di non potere valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della attenuante in contestazione, giacché il significato della norma di cui al comma 7^ dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 sarebbe nel senso che l'attenuante debba riferirsi al comportamento di colui che, commesso il reato per cui si procede, impedisce le conseguenze ulteriori proprie della condotta criminosa di quello stesso reato e non già alla condotta di colui che, come è stato riferito dai Carabinieri nel citato rapporto nei confronti dell'imputato, fornisce preziose informazioni agli inquirenti per reati del tutto diversi, rivelatesi in concreto determinanti per la sottrazione di rilevanti quantità di eroina e per la cattura di organizzatori e corrieri del traffico di droga. La prospettata esegesi della norma in questione non è condivisibile. Questa Corte ha già ritenuto - a differenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., che attiene alla struttura del fatto e alle sue immediate conseguenze, per cui tutto ciò che attiene al "post factum" criminoso non è valutabile - che l'attenuante di cui al comma 7^ dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 non è necessariamente ancorata alla struttura del reato già commesso e alle sue immediate conseguenze, ma si proietta sull'attività delittuosa ulteriore e sulla futura commissione di delitti. Va aggiunto, in questa occasione, che l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7^ accanto alla possibilità che sia l'agente personalmente ad evitare le "ulteriori conseguenze" del reato, prevede la possibilità che ciò si realizzi "anche" con l'aiuto concreto agli organi di polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria e, con riferimento alla lettera della legge, che la congiunzione "anche", proposta al gerundio "aiutando", ha valore non di semplice menzione specificativa ed esemplificativa di una condotta di collaborazione processuale in stretto collegamento con il reato di produzione e traffico già commesso, ciò rientrando già nella generale previsione delle "conseguenze ulteriori", bensì di attribuzione di rilevanza ad ogni altra attività di collaborazione idonea alla sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti, pur privi di collegamento diretto con quello proprio dell'agente.
Ciò comporta che, così come l'aiuto concreto dato alla P.G. è una modalità possibile per realizzare il risultato di evitare l'ulteriore attività delittuosa, così la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti è una delle possibili forme del raggiungimento del predetto risultato, ma, da una parte, non è l'unica e, dall'altra, non deve necessariamente sussistere. L'anzidetto trova conforto anche nel raffronto della circostanza in questione con quella di cui all'art. 74, comma 7^ D.P.R. n. 309/1990, dove la sottrazione delle risorse decisive per la commissione dei delitti è solo uno dei due, possibili e alternativi, contenuti dell'attenuante per il più grave reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.
L'altra possibile ipotesi, in cui si perfeziona l'attenuante di cui all'art. 74 cit., è costituita dall'essersi "adoperato per assicurare le prove del reato".
Detta formulazione manca, invece, nella circostanza in esame di cui all'art. 73. Ciò non significa che non possa essere una modalità per realizzare la detta ultima circostanza, sempre che essa abbia evitato l'ulteriore attività delittuosa. Se detto risultato è stato così raggiunto, la modalità, ovviamente purché lecita, non ha importanza.
In questi termini, si potrebbe dire, mutuando la terminologia da altri rami del diritto, che la circostanza in questione è a struttura flessibile e che essa si concretizza in una prestazione di "risultato" e non di "mezzo".
Trattandosi di risultato che può essere raggiunto a distanza molto lontana dal reato (purché intervenga anteriormente al processo e sia pieno e non marginale, conseguito o direttamente dall'agente o anche con l'aiuto da questi fornito a coloro che compiono le indagini), la valutazione non può che essere fatta a consuntivo e, quindi, "ex post".
Il significato letterale della norma, del resto, è conforme alla sua "ratio" di prevenzione del danno sociale connesso comunque alla diffusione della droga, per cui la prevista riduzione premiale della pena deve essere la conseguenza di una utile collaborazione, che dal reato già consumato tragga occasione per rivelazioni idonee in concreto ad evitare altri delitti.
Nel caso in esame, nel quale la sentenza impugnata ha dato atto che la collaborazione del RR consentì agli inquirenti, che ne riferirono con nota del 10/3/1997, di eseguire alcune operazioni di polizia concernenti traffici di stupefacenti, in applicazione dei principi di cui innanzi, il giudice di rinvio dovrà, pertanto, accertare se sussistono le condizioni di applicabilità della norma del 7^ comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, non potendo essere condivisa la riduttiva interpretazione della norma, proposta nel provvedimento impugnato, il quale sul punto deve essere annullato. Il secondo motivo di doglianza non appare, invece, meritevole di accoglimento, posto che la Corte territoriale ha spiegato, con argomenti esenti da vizi di congruità e logicità, come la riduzione della pena - ovviamente ferme restando le attenuanti e la diminuente già applicate - non fosse giustificabile per l'accertato ruolo di preminenza, assunto dall'imputato nell'ambito della vicenda delittuosa ascrittagli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla esclusa circostanza attenuante di cui al comma 7^ dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e rinvia per l'esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001