Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2001, n. 15393
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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In tema di stupefacenti, l'attenuante della "collaborazione" prevista dall'art. 73, settimo comma D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 non è necessariamente ancorata alla struttura del reato già commesso e alle sue immediate conseguenze, ma comprende altresì ogni altra collaborazione idonea alla sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti pur privi di collegamento diretto con quello dell'agente ed è pertanto ravvisabile, purché vi sia un risultato utile, tanto nel comportamento di colui che impedisce le conseguenze ulteriori del reato commesso quanto allorché il contributo ha riguardato altri reati con quest'ultimo privi di collegamento.

Commentario1

  • 1L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024

    1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2001, n. 15393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15393
Data del deposito : 15 marzo 2001

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