Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 482
CASS
Sentenza 21 luglio 1999

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Va dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione quando con esso non si ponga un problema di giurisdizione, ma, sulla premessa di una lesione di diritti soggettivi non ricollegabile ad un provvedimento della P.A., si deduca che, non trattandosi di annullare un atto amministrativo, la sentenza di condanna della P.A. ad un "facere", in presenza di un comportamento illegittimo della stessa, non violerebbe il limite interno delle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale ordinaria.( Nella specie, gli abitanti di una frazione dell'isola di Stromboli, raggiungibile, per la mancanza di collegamenti stradali, a seguito dell'abbandono della manutenzione di una strada preesistente, solo dal mare attraverso un porticciolo presso il quale non era possibile l'attracco di navi ed aliscafi, si erano rivolti al giudice ordinario per ottenere la condanna delle amministrazioni competenti - le quali avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, così originando la proposizione da parte degli attori del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - a realizzare le opere di ripristino della strada, nonché le opere necessarie a garantire il più sicuro approdo, deducendo che la situazione descritta impediva loro l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 482
    Data del deposito : 21 luglio 1999

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