Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 1
Va dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione quando con esso non si ponga un problema di giurisdizione, ma, sulla premessa di una lesione di diritti soggettivi non ricollegabile ad un provvedimento della P.A., si deduca che, non trattandosi di annullare un atto amministrativo, la sentenza di condanna della P.A. ad un "facere", in presenza di un comportamento illegittimo della stessa, non violerebbe il limite interno delle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale ordinaria.( Nella specie, gli abitanti di una frazione dell'isola di Stromboli, raggiungibile, per la mancanza di collegamenti stradali, a seguito dell'abbandono della manutenzione di una strada preesistente, solo dal mare attraverso un porticciolo presso il quale non era possibile l'attracco di navi ed aliscafi, si erano rivolti al giudice ordinario per ottenere la condanna delle amministrazioni competenti - le quali avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, così originando la proposizione da parte degli attori del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - a realizzare le opere di ripristino della strada, nonché le opere necessarie a garantire il più sicuro approdo, deducendo che la situazione descritta impediva loro l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. ET GAROFALO - Consigliere -
Dott. NN OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ON VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IM OS, ME TA, OR RO, IL AN, RE NA, ME OV,IU SQ, DE MA LE, AR IE, VO LA, LO SC AR, CI MA, OR AR, OR RE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BEECCARIA 16, presso lo studio dell'avvocato MARCO CIAPPONI, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO NOSCHESE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEGLI INTERNI - PROTEZIONE CIVILE, in persona del Ministro pro-tempore, REGIONE SICILIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, pro-tempore, domiciliari in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENER.ALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
nonché contro
COMUNE DI LIPARI, ASSESSORATO REGIONALE LL.PP.;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione del Tribunale di MESSINA, depositata il 27/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NN LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo e rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 18 settembre 1995 RI LI, ET NO, PI TO, ON IL, ED RE, NN NO, UA IU, MA LE EB, EG MA, AR Lo AV, DO Lo AV, RI IC, DO LA e EN LA convenivano davanti al Tribunale di Messina il Comune di Lipari, l'Assessorato della Regione Sicilia ai Lavori Pubblici, la Presidenza della Regione Sicilia, il Ministero degli Interni-Protezione Civile ed esponevano:
-di essere abitanti della frazione Ginostra dell'isola di Stromboli, raggiungibile solo via mare, non esistendo alcun collegamento viario col centro abitato di Stromboli, attraverso un porticciuolo naturale, che, per la mancanza di opere di approdo, non rende possibile l'attracco diretto di navi ed aliscafi;
-che nel passato esisteva l'approdo denominato "Lazzaro", sito a circa 800 metri dal centro abitato, a cui era collegato da una stradella comunale, la cui manutenzione era stata abbandonata dal Comune, tanto da diventare quasi impraticabile o comunque percorribile solo con seri rischi per la incolumità personale;
-che tale situazione di fatto impedisce agli abitanti di Ginostra di conseguire quella pari dignità sociale prevista per tutti i cittadini dall'art. 3 della Costituzione, poiché essi non possono conseguire alcuna certezza o garanzia di poter svolgere quelle attività che sono normale estrinsecazione della personalità di un individuo in tutte le previsioni della Carta costituzionale;
-in particolare, quando le condizioni del mare impediscono ogni collegamento con il mondo esterno: a)non è consentita la attività lavorativa fuori dal borgo, non potendosi ipotizzare un lavoro c.d. pendolare in località vicine;
b)non è ipotizzabile alcuna tutela o garanzia del diritto alla salute (art. 32 Cost.), risultando impossibile la prestazione dei soccorsi per i casi di necessità di ricovero urgente di infermi;
c)è soppresso, o fortemente limitato, il diritto al libero movimento nel territorio e quindi ogni possibilità di miglioramento delle proprie condizioni sociali, civili ed economiche (art. 16 e 41 Cost.);
tanto premesso, gli attori chiedevano che le amministrazioni convenute fossero condannate a realizzare le opere di ripristino della strada comunale "Fossa Lazzaro" e le opere di costruzione del molo di attracco o comunque le opere necessarie a garantire il più sicuro approdo, onde soddisfare la effettiva tutela dei loro diritti soggettivi, nonché al risarcimento dei danni.
Le Amministrazioni convenute eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione della autorità giudice ordinario. RI LI, ET NO, PI TO, ON IL, ED RE, NN NO, UA IU, MA LE EB, EG MA, AR Lo AV, DO Lo AV, RI IC, DO LA e EN LA hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Resistono con unico controricorso il Ministero degli Interni- Protezione civile e la Regione Sicilia.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione si deduce che l'azione intrapresa nei confronti delle amministrazioni convenute trova il suo fondamento nell'art. 32 Cost. (nel senso che il cattivo stato di manutenzione della stradella che collega Ginostra allo scalo "Lazzaro" renderebbe la stessa percorribile solo a piedi e con pericolo per l'incolumità personale) e negli artt. 2 e 16 Cost. (nel senso che la impraticabilità della stradella di cui sopra e dello scalo "Pertuso" in condizioni meteomarine non ottimali limiterebbe la possibilità di movimento degli abitanti di Ginostra, impedendo agli stessi il miglioramento delle proprie condizioni sociali ed economiche).
Tenuto conto, poi, del fatto che nella specie non vi sarebbero provvedimenti amministrativi da revocare, ma si tratterebbe semplicemente di emettere una condanna ad un facere nei confronti della P.A. in presenza di un comportamento illecito della stessa, non verrebbe violato il limite interno delle attribuzioni dell'A.G.O. Proprio in base a tale impostazione, però, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso non si pone un problema di giurisdizione, ma, sulla premessa di una lesione di diritti soggettivi non ricollegabile ad un provvedimento della P.A., si deduce che nei confronti di quest'ultima, nella specie, sarebbe possibile emettere una condanna ad un facere che non violerebbe il limite interno delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ordinaria.
In conseguenza della inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno condannati, in solido, in favore del Ministero degli Interni- Protezione civile e della Regione Sicilia al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, che liquida nella complessiva somma di lire 3.055.000= di cui lire 3.000.000 per onorari, in favore del Ministero degli Interni-Protezione civile e della Regione Sicilia. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999