Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 1
In caso di trasferimento in Italia di soggetto condannato all'estero, per l'espiazione della pena inflittagli, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988 n. 334, non può trovare applicazione, non facendosene ivi menzione, l'indulto. (Conf. a Sez. I, 14 marzo 2007, dep. 17 maggio 2007, n. 19076, non massimata)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2007, n. 17804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17804 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 21/03/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 664
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 7905/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME SE;
avverso l'ordinanza del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, pronunciata in data 17.1.2006;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Udito il P.G., nella persona del Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A IN SE è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in esecuzione della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria della Repubblica tedesca.
2. Il IN ricorre per violazione di legge processuale, segnatamente dell'art. 273 c.p.p., comma 2, in relazione alla L. n.69 del 2005, art.
9. Sostiene l'applicabilità dell'art. 273 c.p.p., comma 2, in materia di MAE, stante un richiamo esplicito dell'art. 9
L. citata. Poiché la norma stabilisce che nessuna misura può essere applicata se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata, non doveva procedersi al suo arresto dovendo essere applicata la recente L. n. 241 del 2006, di concessione dell'indulto. Il ricorrente cita anche una nota del Ministero della Giustizia del 27/9/2006, secondo cui ciascun paese aderente alla convenzione di Strasburgo può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o altre leggi. D'altro canto, il vocabolo commutazione non può non ricomprendere anche l'indulto, in quanto il più contiene il meno. E, pertanto, lo Stato di esecuzione può accordare l'indulto anche se non vi sia stato il consenso dello Stato di condanna.
3. Con secondo motivo, il ricorrente lamenta l'insussistenza del pericolo di fuga, rappresentando l'illogicità della motivazione prodotta dal presidente della Corte territoriale, basata, a suo dire, su di una erronea rappresentazione dei fatti (non sarebbe vero che egli si sia sottratto al regime detentivo in Germania, ne' che con sotterfugi sarebbe rientrato in Italia, tanto da rendere inderogabile l'emissione del provvedimento cautelare extranazionale). Egli avrebbe tenuto comportamento corretto in Italia.
4. Con un terzo motivo, il IN assume carenza di motivazione sulla scelta della misura restrittiva inframuraria.
5. Il ricorso è manifestamente infondato.
6. In ordine al primo e principale motivo, la questione è stata da tempo risolta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso che "In caso di trasferimento in Italia di soggetto condannato all'estero, per l'espiazione della pena inflittagli, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334, mentre possono trovare applicazione, ai sensi dell'art. 12 di detta Convenzione, la grazia e l'amnistia, non può invece trovare applicazione, non facendosene ivi menzione, l'indulto" (Cass. Sez. 1, n. 3055 del 22/06/1994 Cc. (dep. 22/08/1994) Rv. 198914; P.G. in proc. Pileggi;
conforme Cass. Sez. 4, n. 3688 del 14/12/2000 Cc. (dep. 30/01/2001) Rv. 217967; Di Cesare).
7. Il ricorrente sembra voglia contestare tale approdo giurisprudenziale, attraverso la rappresentazione di un "novum" costituito dall'interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia sul concetto di "commutazione della pena" e, soprattutto, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 73 del 2001, secondo cui in caso di disomogeneità fra ordinamenti prevale indiscutibilmente l'ordinamento dello Stato di esecuzione. Sennonché, premesso che una nota ministeriale non può di certo assumere rilievo nella decisione giurisprudenziale, il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale appare parziale e, in definitiva, erroneo. Quella decisione, che riguardava un caso" niente affatto analogo al presente (relativo a gravi motivi di salute non curabili convenientemente in costanza di regime carcerario), ha suggellato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. 25 luglio 1988, n.334, art. 2 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983), sollevata, in riferimento all'art. 2 Cost., art. 3 Cost., comma 1, art. 25 Cost., comma 2, art. 27 Cost., comma 3, e art. 32 Cost., comma 1. 8. il giudice delle leggi ha in quella sede avuto modo di ribadire che, nello spirito della Convenzione, lo Stato di condanna può prestare o negare il suo consenso al trasferimento del condannato, quando ritenga che il regime legale dell'esecuzione penale nel potenziale Paese di esecuzione, rispettivamente, sia o non sia sostanzialmente equivalente a quello previsto dal proprio ordinamento. Ha inoltre precisato che lo Stato di condanna, perché possa prendere le proprie determinazioni con cognizione di causa, deve essere informato circa i caratteri di tale regime nello Stato di esecuzione. Lo Stato di esecuzione, a sua volta, è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione quale è prevista nell'ordinamento dello Stato di condanna, ma non al di là del limite, superato il quale si determinerebbe una rottura del proprio ordinamento. In questo contesto si colloca l'art. 3, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione, il quale prevede, affinché il detenuto possa essere trasferito nel suo Stato di cittadinanza, che "l'Etat de condamnation et l'Etat d'execution doivent s'etre mis d'accord sur ce transferement"; una disposizione che, anche secondo l'interpretazione che ne da il Rapport explicatif relatif à la Convention sur le transferement des personnes condamnees (Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1983, 25), non fa che confermare il principio- base della Convenzione, vale a dire che il trasferimento non è obbligatorio ma necessita dell'accordo degli Stati interessati.
9. Anche i restanti motivi sono inammissibili. Essi traggono fondamento da un presunto travisamento dei fatti da parte del giudicante, valutazione che, come è noto, non può entrare nel limitato orizzonte valutativo della Corte di cassazione. Risulta, peraltro, che il giudice della misura cautelare abbia congruamente motivato la inadeguatezza di misure alternative proprio rappresentando che il ricorrente si sia volontariamente già sottratto allo stato detentivo inflittogli in Germania. 10. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a mente dell'art.616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che la corte equitativamente ritiene di fissare, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2007