Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 256 1702 NE LA CORTE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE MONOPOLISTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2305/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Presidente Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron. 6208 Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Rep. 689 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter Ud. 06/11/2001 -ConsigliereDott. Giuseppe Maria BERRUTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 155 FALLIMENTO AMIANTIFERA DI BALANGERO SpA, in persona del 22. FEB 2002 IL CANCELLIERE Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato MICHELE SANDULLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del CANCELLERMA ricorso;
- ricorrente
contro
SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS ITALGAS SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso l'avvocato SALVATORE 2001 HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente . 2263 all'avvocato GIANFRANCO BONGIOANNI, giusta delega in 8 calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2712/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sandulli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Hernandez, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 11410 emessa il 03.11.1995, il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta ai sen- si dell'art. 67 comma 2° 1.f. dalla curatela del falli- mento della S.p.A. Amiantifera nei confronti della Società LI per il Gas ( IT ) e, revocati i pagamenti effettuati dalla fallita a titolo di corri- spettivo di somministrazioni, condannò l'IT alla restituzione della somma di lire 685.559.700, oltre interessi. Propose appello l'IT e la Corte territoriale, 2 con sentenza emessa il 27.09.1999, accolto il gravame, rigettò la domanda della curatela. Avverso la sentenza, la suddetta LA ha pro- posto ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la Società LI per il Gas. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Per la materia oggetto del giudizio, la Corte di merito ha ritenuto di prestare adesione alla pronuncia ch. delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, n. 11350 del 1998, intervenuta a risolvere il contrasto insorto sulla questione dell'esperibilità della revoca- toria fallimentare nei confronti dell'imprenditore mo- nopolista legale, facendo diretta applicazione al caso di specie del principio di diritto così enunciato dalla richiamata pronuncia a Sezioni Unite: "l'art. 67 l.f., nel prevedere l'esperibilità dell'azione revocatoria per i pagamenti liquidi ed esigibili nell'anno anterio- re alla dichiarazione di fallimento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, cono- scendo l'insolvenza del debitore, di sospendere o ri- che, fiutare la propria prestazione;
ne consegue nell'ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, poiché ai sensi dell'art. 2597 C.C., 3 l'obbligo del monopolista di contrarre con chiunque ri- chieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa riguarda non soltanto la fase genetica ma anche quella funzionale del rapporto (dovendosi ritenere che il mo- nopolista legale non possa rifiutarsi non solo di con- cludere il contratto ma anche di eseguire la prestazio- ne, senza che abbiano alcun rilievo le condizioni per- sonali o patrimoniali dell'utente al momento della con- clusione del contratto o durante la sua esecuzione) i pagamenti effettuati dal somministrato nell'anno ante- U. riore alla dichiarazione di fallimento non sono sogget- 67 l.f., at- ti all'azione revocatoria di cui all'art. tesa l'impossibilità, per il creditore soddisfatto, di avvalersi della previsione di cui all'art. 1461 c. c.". Non soltanto in tale riaffermazione del principio di diritto, e nell'applicazione dello stesso al caso di specie venuto al suo esame, si è esaurita la motivazio- ne della sentenza ora impugnata. La Corte di merito ha invero, disaminando specifi- censure dell'appellante, rilevato e ritenuto a) che che le condizioni di contratto, stipulate dalla Soc. Amiantifera con l'IT corrispondevano a quelle ge- nerali per la categoria, di cui agli accordi stipulati tra la SNAM e la Confindustria, specificamente richia- mati nel contratto di somministrazione intervenuto tra 4 le parti, b) che sulla questione se all'IT spet- tasse la qualità di monopolista legale ex art. 2597 C.C., sollevata dalla curatela soltanto con la memoria di replica, si era formato il giudicato interno, e che la questione stessa non aveva fondamento nel senso vo- luto dalla curatela stessa se non altro per la ragione che, come risultava per tabulas dalla concessione del Comune di Balangero, la società appellata operava in regime di monopolio, avendo l'esclusiva della fornitura del gas mediante tubazioni estese su tutto il territo- rio comunale. La ricorrente curatela ha svolto due motivi di ri- corso, come segue rubricati ed argomentati, le cui spe- cifiche censure non si estendono ai suddetti rilievi sub a) e b) della sentenza impugnata. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 2° 1.f. e degli artt. 2597 e 1461 C.C. e la censura, nel suo svolgimento, si risolve nella prospettazione della sussistenza di "valide ragioni" per "correggere e modificare l'orientamento" interpretativo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la richiamata sentenza n. 11350 del 1998, cui la Corte territo- riale si attenuta. La tesi svolta dalla ricorrente è che "l'obbligo 5 legale a contrarre non è un obbligo assoluto bensì un'obbligazione, da inquadrare nell'ambito delle norme generali e speciali dettate dall'ordinamento", che "tale obbligo a contrarre non assume rilievo alcuno at- teso che oggetto dell'azione revocatoria è il pagamento effettuato in forza del contratto, onde la mancata espressa previsione di una salvezza dei pagamenti ese- guiti a favore del monopolista esclude che la stessa possa essere introdotta in via di interpretazione si- come dimostrerebbe anche la recente disci-stematica, plina dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, segnatamente l'art. 51 che ha introdotto una discriminazione in pejus per il sommini- strante monopolista e che dunque sarebbe indice dell'inesistenza, nelle procedure concorsuali, di una protezione o tutela diversificata in senso favorevole al monopolista "1 Con il secondo motivo, la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 67 comma 2° l.f. e degli artt. 2597 e 1461 C.C. è denunciata sotto altro profilo ossia a censura del rilievo della Corte di merito che il mono- polista non possa rifiutare né la stipulazione del con- tratto né l'esecuzione della prestazione quali che sia- no le condizioni personali o patrimoniali dell'utente nei due momenti della conclusione e dell'esecuzione del contratto. Tale rilievo dei giudici dell'appello è cen- surato con l'argomento che esso "non tiene presente la peculiarità del debitore imprenditore commerciale, la cui situazione di insolvenza è regolata dalle norme ( speciali ) della legge fallimentare e non sempre dalle norme generali del codice civile, donde deriverebbe la il monopolista, di rifiutarepossibilità, per l'adempimento che il suo debitore esegua in stato di insolvenza nonché di sospendere l'esecuzione della pre- stazione senza incorrere in alcuna violazione né della legge né del contratto". Com' è evidente, dette censure svolgono argomenti che nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte sono stati già oggetto di puntuale disamina critica, in quella parte della motivazione nella quale sono sta- ti posti a raffronto i due orientamenti giurispruden- ziali in contrasto. Né introduce elementi di novità l'argomento che la ricorrente trae dalla norma dell'art. 51 comma 2° del D.Lgs n. 270 del 1999 (nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle secondo lagrandi imprese in stato di insolvenza) quale, diversamente da quanto è previsto dall'art. 74 comma 2° della legge fallimentare, il commissario straordinario che subentra all'impresa nei contratti di somministrazione è esonerato dal pagare il prezzo 7 delle consegne già avvenute. La disciplina richiamata ha un marcato carattere di specificità che appare di ostacolo alla possibilità di assumerla, come la ri- corrente propone e prospetta, come indice di un'inversione di tendenza del Legislatore nella prote- zione o tutela diversificata del monopolista, sia pure nell'ambito dei procedimenti concorsuali. Non emergono dunque, ragioni che possano indurre la Corte a discostarsi dalla pronuncia delle Sezioni Uni- te. Con il richiamo, nella memoria, della sentenza n. 12669 del 1999, secondo la quale, fermi i principi di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1998, pa- gamenti ricevuti dal monopolista sono revocabili ex art. 67 l.f. "nei casi in cui i sono stati ricevuti in una situazione che avrebbe consentito al creditore, in virtù del carattere sinallagmatico del rapporto, di scegliere se proseguire nel medesimo, tollerando una grave morosità del debitore, 0 avvalersi dell'eccezione di inadempimento e risolvere il rappor- to, ai sensi degli artt. 1460 e 1465 cod. civ. essendo consentita l'autotutela, la ricorrente ha invero intro- motivo di ricorso. dotto un nuovo- inammissibile Prospetta, infatti, un vizio della motivazione del- sentenza, in relazione a situazioni di fatto ed la 8 L F a specifiche clausole contrattuali, "emergenti dalle evi- denze processuali e non tenute in alcun conto dai giu- dici di merito, né in sé, né sotto il profilo motiva- zionale", le quali, siccome ispirate al principio dell'autotutela, avrebbero consentito alla Soc. IT di "interrompere in qualsiasi momento la somministra- zione, in caso di ritardo nel pagamento della fornitu- ra". Ma la memoria illustrativa, consentita dall'art. ch 378 c.p.c., non ha altra finalità se non quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi enun- ciati nel ricorso, non può essere utilizzata per intro- durre nuovi motivi, né per illustrare questioni che già nel ricorso non abbiano trovato enunciazione e svolgi- mento, né per integrare o ampliare il ricorso stes- so. Come dinanzi rilevato, la sentenza della Corte di merito, nel passo in cui ( v. pag. 9 ) segnalava che "le condizioni di contratto con la società Amiantifera corrispondevano a quelle generali per la categoria, di cui agli accordi stipulati tra la SNAM e la Confindu- stria, specificamente richiamati, nel contratto di som- ministrazione tra le parti", conteneva un espresso e motivato diniego circa la possibile singolarità della fattispecie. Ebbene tale punto della motivazione non era stato oggetto, nel ricorso, di alcuna censura, es- sendo quelle proposte svolte tutte ed argomentate, sul fondamento della denunciata violazione dell'art. 67 1.f., intorno alla costruzione giuridica della situa- zione del monopolista in relazione alla revocatoria fallimentare dei pagamenti. 109T 129,11 Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 456T 30,99
P.Q.M.
TOT. 160,10 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio che liquida in lire 130,000 oltre lire 12.000.000 per onorario. Così deciso addì 6 novembre 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Wa Celentano Ugo Riccardo Panebianco Идо лішать винтом CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sazio CANGE HERE Civile Andres anch Depositato ancelleria 22 FEB, 2002 11 IL CANCELLIERE 6 0 2 10