Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/1999, n. 2257
CASS
Sentenza 16 giugno 1999

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In tema di atti che devono essere trasmessi al tribunale del riesame entro cinque giorni dalla proposizione della richiesta, a pena della perdita di efficacia della misura cautelare, il verbale dell'interrogatorio può contenere, come può non contenere, elementi a favore dell'indagato , con la conseguenza che deve essere rimesso al tribunale medesimo solo nel primo caso. Tanto si desume dalla "ratio" e dalla lettera della legge, la quale presuppone e implica una valutazione caso per caso circa la sussistenza del requisito di che trattasi di ogni singolo atto o documento, quali "elementi sopravvenuti". È, quindi, la stessa parte interessata a dover dedurre la rilevanza del verbale ai fini anzidetti, e, in mancanza di siffatta deduzione, l'indagato non può dolersi, comunque e in ogni caso, della mancata trasmissione di detto verbale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/1999, n. 2257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2257
    Data del deposito : 16 giugno 1999

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