Sentenza 16 giugno 1999
Massime • 1
In tema di atti che devono essere trasmessi al tribunale del riesame entro cinque giorni dalla proposizione della richiesta, a pena della perdita di efficacia della misura cautelare, il verbale dell'interrogatorio può contenere, come può non contenere, elementi a favore dell'indagato , con la conseguenza che deve essere rimesso al tribunale medesimo solo nel primo caso. Tanto si desume dalla "ratio" e dalla lettera della legge, la quale presuppone e implica una valutazione caso per caso circa la sussistenza del requisito di che trattasi di ogni singolo atto o documento, quali "elementi sopravvenuti". È, quindi, la stessa parte interessata a dover dedurre la rilevanza del verbale ai fini anzidetti, e, in mancanza di siffatta deduzione, l'indagato non può dolersi, comunque e in ogni caso, della mancata trasmissione di detto verbale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/1999, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 16.6.1999
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 2257
Dott. AN S. Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N. 9245/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UC IU, n. a Sava il 10 novembre 1968; EG AN, n. a Manduria il 13 novembre 1970; IN IM, n. a Francavilla Fontana il 4 novembre 1967; IN OR, n. a Mesagna il 28 agosto 1962; IR AN, n. a Taranto il 7 aprile 1954; ZA RE, n. a Sava il 24 settembre 1973, avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 23 novembre 1998;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Fatto e diritto
IU UC, AN EG, IM IN, OR IN, AN IR e RE ZA, tutti indagati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. dal G.i.p del Tribunale di Lecce, proposero ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 13 ottobre 1997 del medesimo Tribunale in sede di appello (ex art.310) c.p.p. contro il provvedimento del G.i.p. del 9 settembre 1997
che aveva rigettato la loro istanza di scarcerazione per cessazione dell'efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei loro confronti.
Tutti i predetti, con il ricorso allora proposto, sostennero che erroneamente il Tribunale aveva disatteso la loro impugnazione in quanto, in occasione del procedimento di riesame da loro proposto avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa il 13 settembre 1996, gli atti erano pervenuti al Collegio giudicante - dall'autorità procedente - dopo il decorso del termine perentorio di cinque giorni previsto dal comma quinto dell'art. 309 c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura, ai sensi del successivo comma decimo.
La seconda sezione di questa Corte, con sentenza deliberata il 28 settembre 1998, rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 232/1988, aveva stabilito il principio che una lettura costituzionalmente corretta della norma dell'art.309, comma quinto, c.p.p., imponeva di ritenere che il termine di giorni cinque dalla stessa previsto decorresse da quello della presentazione della richiesta di riesame, ma che, al contempo non era possibile statuire sul ricorso, in quanto dagli atti in suo possesso non era dato rilevare le singole cadenze temporali in cui il procedimento di riesame si era svolto, annullava con rinvio il provvedimento impugnato e rimetteva gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo esame, e, più in particolare, perché riscontrasse tali cadenze temporali con riferimento a ciascun ricorrente e dichiarasse, eventualmente, l'inefficacia della disposta misura in caso di accertamento della "violazione di uno dei termini perentori di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p.", nei sensi indicati, assumendo, in caso positivo i consequenziali provvedimenti.
L'ordinanza impugnata, emessa in sede di rinvio, dopo aver rilevato che relativamente agli indagati UC, EG, IR, ZA e IN IM, gli atti inviati successivamente alla scadenza del termine di cui al comma quinto erano costituiti "da una copia ulteriore dei certificati del casellario, dai verbali di arresto e di notifica dell'ordinanza, dai verbali di interrogatorio e dalle c.d. schede personali, aventi natura meramente riepilogativa di elementi già contenuti in quelli sottoposti al vaglio del G.I.P.", e che relativamente all'indagato OR IN nessun atto era pervenuto oltre il quinto giorno, riteneva che tali elementi escludessero la possibilità di declaratoria di inefficacia della ordinanza custodiale. Enunciava, quindi, la stessa ordinanza una serie di considerazioni giuridiche in forza delle quali la sentenza della Corte costituzionale non avrebbe potuto costituire alcun vincolo per il giudice non remittente, e comunque non avrebbe potuto trovare applicazioni a situazioni esaurite, quali quelle in esame, divenute oramai intangibili. infatti, per quel che riguardava la posizione del IR era mancata l'impugnazione nei termini di legge dell'ordinanza di riesame a suo tempo pronunciata;
per quanto atteneva alla posizione del UC, del EG e del OR IN, erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi con sentenza di questa stessa sezione in data 24 marzo 1997; con riguardo alla posizione del ZA, era stato rigettato il ricorso per cassazione da questa stessa sezione in data 11 febbraio 1997; relativamente, infine, alla posizione del IN IM, il ricorso era stato parzialmente accolto (con riferimento a due imputazioni per omicidio), "ed in seguito definito in data 2.7.97" (senza indicazioni ulteriori).
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione tutti gli indagati in epigrafe, per mezzo del difensore, avvocato Donato Salinari, deducendo violazione delle norme che disciplinano il giudizio di rinvio (artt. 623 - 627, comma terzo, c.p.p. 173, comma secondo, delle disposizioni di attuazione), in quanto il giudice si sarebbe abbandonato a considerazioni non richieste, nonché violazione delle norme che disciplinano il giudizio di riesame (art. 309, commi quinto e decimo) e che regolano l'inefficacia dei provvedimenti di custodia cautelare (art. 306 c.p.p.) oltre che il difetto e la contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice non avrebbe, comunque, effettuato la verifica delle scansioni temporali demandatagli con la decisione di annullamento con rinvio della seconda sezione di questa Corte.
Il ricorso è infondato.
Avuto riguardo ai motivi dell'impugnazione, l'indagine che deve svolgere questa Corte riguarda il contenuto della decisione impugnata per verificare se il Tribunale di Lecce, quale giudice di rinvio, abbia svolto il compito demandatogli dalla precedente sentenza in sede di legittimità e abbia correttamente deciso. Al riguardo va subito detto che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, tale compito è stato svolto e il risultato di esso (peraltro limitato alla verifica del rispetto dei termini di cui all'art. 309, comma quinto) è espresso nelle pagine 2 e 3 dalle parole:
"Certamente diversa..." (pag. 2), fino alle parole: "...termini di legge" (pag. 3, rigo sesto): di tale indagine vanno verificati i risultati.
Prima, però, occorre precisare che la verifica di questo giudice di legittimità non deve riguardare, ai fini della valutazione dell'esattezza della decisione impugnata, ciò che nella decisione è ultroneo: cioè le considerazioni sull'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale e sulle "situazioni esaurite", nonché quelle sul giudicato cautelare. Le argomentazioni svolte su tali problemi, proprio perché ultronee (giacché non richieste dalla precedente sentenza di annullamento di questa Corte), non hanno alcun riflesso sulla decisione, che, si ripete, deve essere sottoposta al vaglio solo sui risultati della verifica di cui si è detto. È vero che le suddette argomentazioni, oltre che inutili, sono anche errate. Basterà pensare, in proposito, per quel che riguarda le sentenze della Consulta, che nel provvedimento impugnato si disquisisce sulle sentenze interpretative di rigetto, affermando che tali sentenze devono incontrare il limite delle "situazione esaurite", dimenticando che tale limite è esclusivo delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale della norma. Ma basterà anche sottolineare, con riferimento ai problemi connessi al giudicato cautelare, come le Sezioni unite abbiano da tempo messo in chiaro che esso si forma "allo stato degli atti" e si estende alle sole questioni "dedotte" e non a quelle "deducibili" (Cass., sez. un., c.c. 8 luglio 1994, Buffa, rv. 198213), e come le stesse Sezioni unite abbiano confermato tale orientamento con due recentissime pronunce proprio in tema di termini perentori ex art. 309 c.p.p. (Cass., sez. un., c.c. 15 gennaio 1999, Liddi, rv. 212807 e Cass., sez. un., 15 gennaio 1999, Caridi, rv. 212745), precisando che le questioni dell'inosservanza di tali termini ben possono essere dedotte anche con ricorso ex art. 306 c.p.p. se su di esse non sia intervenuto - come non è intervenuto nella specie - il giudicato cautelare (per essere già state dedotte e decise nel procedimento incidentale di impugnazione: riesame o ricorso per cassazione), e che "il mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con la conseguente perdita, a norma del successivo comma decimo, di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, è deducibile dall'interessato ed è rilevabile d'ufficio nel procedimento dinanzi al giudice chiamato a decidere sull'impugnazione e, ove non dedotto o non rilevato di ufficio nel procedimento di riesame, può essere oggetto di cognizione nell'eventuale giudizio di cassazione, in cui la questione può essere sollevata dal ricorrente, indipendentemente da altri motivi attinenti alla legittimità originaria della misura, o rilevata d'ufficio anche oltre i limiti del devoluto: e ciò perché la perdita di efficacia del provvedimento impugnato incide sul thema decidendum devoluto alla Corte di cassazione con motivi di ricorso riferiti alla legittimità originaria della misura, essendo la permanenza cogente del titolo pregiudiziale dei fini della decisione".
Tuttavia, proprio perché, come si è detto, tali affermazioni non hanno incidenza sul dispositivo del provvedimento impugnato esse ben possono essere corrette nei sensi suesposti a norma dell'art. 619 c.p.p. Scendendo all'esame dell'indagine sulle cadenze temporali del procedimento di riesame, va rilevato, anzitutto, che l'ordinanza impugnata dà una precisa indicazione dei documenti (sopra richiamati) che sono stati inviati successivamente al quinto giorno dalla presentazione del ricorso, formulando sugli stessi un giudizio di irrilevanza ai fini decisori: tale valutazione non è stata contestata dagli odierni ricorrenti e dal tenore di tale elencazione si deve effettivamente dedurre che si tratta di documenti non rilevanti ai fini del giudizio in ragione della presenza di altri elementi sui quali la misura cautelare trova fondamento (tra le più recenti, v., in tal senso, Cass., sez. VI, c.c. 12 novembre 1998, Sabatini, rv. 212562)
Una particolare attenzione merita, invece, il problema dei verbali di interrogatorio che il giudice a quo fa rientrare nel predetto elenco di atti trasmessi oltre il quinto giorno (ma ritenuti irrilevanti) senza porsi alcun problema particolare in proposito. Peraltro, dalla entrata in vigore della riforma introdotta dalla l. 8 agosto 1995, n.332, nella giurisprudenza di questa Corte si sono manifestati ben tre diversi orientamenti sul problema se il verbale dell'interrogatorio di garanzia possa rientrare tra gli atti dei quali debba essere assicurato l'invio al tribunale del riesame nel termine perentorio più volte precisato a pena di perdita di efficacia della misura cautelare. Tra le tesi estreme, la prima delle quali afferma che tale verbale deve sempre e comunque essere inviato al giudice del riesame, quale elemento sopravvenuto a favore della persona sottoposta alle indagini (sostenuta da Cass., sez. VI, c.c. 3 dicembre 1998, Gaggiola, rv. 212431; Cass., sez. IV, c.c. 21 gennaio 1997, Frappampina, rv. 207569 e Cass., sez. V, c.c. 28 ottobre 1996, Minniello, rv. 206552), e la seconda delle quali sostiene che il verbale di interrogatorio non rientra mai fra gli "elementi favorevoli" previsti dalla citata norma, perché esso non può contenere che semplici affermazioni difensive, laddove la norma stessa ha voluto riferirsi, invece, a quegli elementi che siano "oggettivamente" favorevoli all'indagato e che l'inquirente non può tenere per così dire nascosti (sostenuta da Cass., sez. II c.c. 28 ottobre 1997, Brenvaldi, rv. 209016), si pone quella (sostenuta da Cass., sez. I, c.c. 20 febbraio 1997, Lo Gatto, rv. 207715 e da Cass., sez. V, c.c. 25 gennaio 1996, Massaro, rv. 203956) intermedia secondo cui il verbale di interrogatorio può contenere, come può non contenere, elementi a favore dell'indagato (si pensi per esempio alla differenza che può intercorre tra un verbale contenente l'indicazione di un alibi e un verbale che si limiti ad attestare il rifiuto di rispondere), con la conseguenza che può essere qualificato elemento favorevole solo nel primo caso. A quest'ultimo orientamento ritiene di dover aderire questa Corte, sembrando quello maggiormente confacente alla ratio della norma di cui si discute, che anche per il suo tenore letterale, presuppone e implica una valutazione, caso per caso, in ogni singolo documento o atto, della sussistenza del requisito voluto dal legislatore. Ed è, in tale ottica, evidente come sia la stessa parte interessata a dover dedurre, in primis, nel singolo caso concreto, la rilevanza, ai fini di cui si discute: deduzione che nella specie manca del tutto, con la definitiva conseguenza che il ricorso deve essere sul punto disatteso.
Deve darsi atto, a questo punto, che il Tribunale di Lecce ha omesso completamente di prendere in considerazione un aspetto dell'indagine che gli era stata affidata con la precedente sentenza di annullamento di questa Corte, cioè quello riguardante l'eventuale violazione del termine perentorio di dieci giorni entro cui deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame: il ricorso proposto investe anche tale questione.
Nello stesso ricorso, sono, tuttavia, indicati i termini entro cui sono intervenute le decisioni sulle singole richieste di riesame, e, vertendosi in fattispecie di denuncia di error in procedendo, questa Corte può, ora, compiere la relativa indagine e accertare se si sia verificata la violazione lamentata.
Orbene, le cadenze temporali del procedimento si sono verificate secondo il seguente prospetto (v. pag. 2 e 3 del ricorso):
Nome Data ricezione atti Data decisione riesame
AN EG 14 ottobre 1996 24 ottobre 1996
IU UC 14 ottobre 1996 24 ottobre 1996
IM IN 9 ottobre 1996 19 ottobre 1996
OR IN 10 ottobre 1996 21 ottobre 1996
RE ZA 10 ottobre 1996 21 ottobre 1996
AN IR 9 ottobre 1996 19 ottobre 1996
È così agevole rilevare che, se si tiene conto del fatto che il giorno 20 ottobre 1996 cadeva di domenica, la decisione sull'istanza di riesame è intervenuta nel rispetto nel termine di dieci giorni di cui all'art. 309, comma decimo, c.p.p. per tutti i ricorrenti. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999