Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5773 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
577 3 /0 1 .374 ALIA T R ↑ E L. 21-11-1921, N ACHE DEL POPOLO E N IO Z BLIC ITALIANA. A R IST P G I E D R • 39 E A C D RI E T O TE SUPREMA CASSAZIONE N 4 G SE : E E Oggetto ART N T. (IS SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 17388/99 Cron. 12429 Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere Rep. Consigliere - Ud. 19/01/01 Dott. Luigi MACIOCE BENINI Consigliere Dott. Stefano ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 COOPERATIVA 84 SCARL, in persona del legale per diritti L. #1.9 APR. 2001 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata IL CANCELLIERE in ROMA VIA G. ZANARDELLI 23. presso l'avvocato FABRIZIO FILIPPUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CROCETTI BERNARDI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
LA OL, ER IA RE;
- intimate 2001 avverso la sentenza n. 101/99 del Giudice di pace di 142 RAVENNA, depositata il 06/05/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica 19/01/2001 dal Consigliere Dott. Laura udienza del MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. * -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE MA e AR TE LI convenivano dinanzi al giudice di pace di Ravenna la "Coop 84" SOC. coop. a r.l., chiedendo la restituzione della quota sociale d'iscrizione versa- ta, nella misura di £.
1.000.000 ciascuna, all'atto dell'ammis- sione, deducendo di aver presentato domanda di recesso, accettata dal consiglio d'amministrazione nella riunione del 14.10.1996. La convenuta, costituitasi, eccepiva preliminarmente l'im- proponibilità della domanda, per essere a termini di statuto qualunque controversia tra società e soci devoluta ad arbitrato irrituale, e, in subordine, la prescrizione del diritto alla re- stituzione della quota sociale, da esercitarsi, per previsione statutaria, entro il termine di un anno dalla data del recesso. Con sentenza 30.4-6.5.1999 il giudice di pace di Ravenna ac- coglieva le domande, ritenendo inapplicabili le clausole statuta- rie relative all'arbitrato irrituale ed al termine di prescrizio- ne. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Coop 84. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo la ricorrente, deducendo "violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 39 dello statuto societario", censura la sentenza impugnata per avere ritenuto proponibile la domanda, considerando inapplicabile la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto sociale. Hmileni Sostiene la ricorrente che - contrariamente a quanto affer- mato dal giudice di pace - la clausola compromissoria era vinco- lante per le socie MA ed LI, in quanto contenuta nello statuto sociale in vigore all'epoca della loro ammissione alla cooperativa, ed era applicabile alla fattispecie, compren- dendo qualunque controversia derivante dal rapporto sociale, e quindi anche la domanda di restituzione della quota conseguente all'intervenuto recesso. Va premesso che risulta incontrovertibilmente accertato ne dà espressamente atto la stessa ricorrente che l'art. - 39 dello statuto societario, la cui applicazione viene invocata dal- la cooperativa, dispone la risoluzione delle controversie tra so- cietà e soci tramite arbitrato irrituale. Ora, com'è noto, l'applicabilità o meno di una clausola com- promissoria che preveda il ricorso ad un arbitrato irrituale con- figura una questione non di competenza del giudice ordinario (co- me nell'ipotesi di arbitrato rituale), ma di proponibilità della domanda, per rinuncia convenzionale all'azione giudiziaria, in favore di un mandato per la risoluzione della controversia sul piano negoziale (Cass. 8429/2000; S.U. ord. 15/2000; 9357/1996; 13023/1995; 10396/1994; 12859/1992 ecc.). Ciò posto, l'eccezione di improponibilità della domanda per la sussistenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale non ha natura processuale (come nel diverso caso di clausola com- promissoria per arbitrato rituale), ma ha natura sostanziale ed 2 Huifsui introduce una questione preliminare di merito in relazione all'e- sistenza o meno della scelta delle parti di rinuncia alla tutela giurisdizionale e di risoluzione negoziale della controversia. Tanto premesso, va verificata l'ammissibilità o meno del ri- corso, alla luce dei principi dettati dalla sentenza delle sezio- ni unite di questa Corte (716/1999) in materia di impugnazione delle decisioni pronunciate dal giudice di pace in controversie non superiori (come nella specie) al valore di due milioni di li- re: decisioni che sono ricorribili per cassazione soltanto per violazione delle norme costituzionali, comunitarie e processuali. La verifica dà esito negativo, poichè la violazione dedotta ha natura come s'è detto non processuale ma sostanziale, at- - - tinendo non alla competenza, ma alla proponibilità della domanda. Deve dichiararsi quindi inammissibile la censura proposta contro la sentenza del giudice di pace, che ha ritenuto inappli- cabile la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, non essendo ravvisabile un "error in procedendo", ma una doglianza di violazione di legge, non compresa nel sindacato di legittimità O L L O (Cass. 4845/2000). 4 B 7 E .3 ) E N E N , Non v'è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata IO 1 C 9 Z A 9 A P 1 R - I costituzione delle intimate. T 1 D 1 IS - 1 G E E 2 IC R .
P.Q.M.
L D A 9 D IU 3 E E T G La Corte N 6 E E 4 S N . E . T T T Dichiara inammissibile il ricorso. IS R ( A Così deciso in Roma il 19 gennaio 2001. l'estensore Il Presidente були пог Shamsualerei est;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 19 APR. 2001 Prima Sezione Civic IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti # 19 APR. 2001 IL CANCELLIERE