Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
Il diritto soggettivo del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. di poter disporre di una parte del peculio (nella specie, attraverso donazioni ad associazioni operanti nel territorio di provenienza) al fine di supportare il percorso di emenda, di recupero sociale e di affrancamento dal precedente stile negativo di vita può essere, con provvedimento motivato, legittimamente assoggettato a limitazioni, allorché la sua concreta applicazione comporti il pericolo di mantenimento di contatti o legami con la criminalità organizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2014, n. 40638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40638 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 27/05/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1633
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 48521/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AE N. IL 26/07/1971;
avverso l'ordinanza n. 3784/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO, del 16/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con provvedimento in data 16.09.2013, ha rigettato il reclamo proposto da FE LE, detenuto in regime differenziato di espiazione pena ex art. 41 bis ord. pen., avverso la determinazione della direzione dell'istituto penitenziario di appartenenza di non autorizzare l'erogazione di somme di denaro da parte del detenuto in favore di associazioni esistenti e operanti nel territorio di provenienza, ritenendo il diniego corretto in quanto diretto a impedire che il FE mantenesse, per tale via, una posizione di preminenza territoriale nel luogo di origine.
2. Ricorre per cassazione FE LE, personalmente, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, di cui chiede l'annullamento, rilevando la natura di associazioni internazionali, umanitarie, e senza scopo di lucro, degli enti in favore dei quali intendeva eseguire la donazione, a scopo di liberalità, di modeste somme di denaro.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. Le norme dettate dall'art. 25 ord. pen. e dall'art. 57 del relativo regolamento (D.P.R. n. 230 del 2000) in materia di peculio dei detenuti, costituito dalle somme di denaro indicate dell'art. 25, comma 1, prevedono che la parte (o fondo) disponibile di tale peculio possa essere utilizzata dal detenuto per le finalità individuate dell'art. 57, comma 4, del regolamento, che contemplano - in via residuale alle altre destinazioni ivi specificamente previste - "tutti gli altri usi rispondenti a finalità trattamentali". Ritiene la Corte che nell'ambito di tali finalità trattamentali, per le quali è consentito in via di principio al detenuto di utilizzare a propria discrezione, in costanza dell'espiazione della pena, la parte disponibile del peculio, possano in concreto rientrare le dazioni - anche a titolo liberale - di somme di denaro che il soggetto abbia interesse ad erogare al fine di suffragare il percorso di emenda, di recupero sociale, e di affrancamento dal precedente stile negativo di vita, che egli abbia intrapreso, o intenda effettivamente intraprendere, in funzione di concorrere in tal modo a supportare la fruizione (o la richiesta di fruizione) di eventuali benefici afferenti il regime trattamentale al quale è sottoposto (in vista, ad esempio, di una concreta dimostrazione della partecipazione all'opera di rieducazione che costituisce il presupposto della liberazione anticipata).
Da ciò discende la configurabilità in termini di diritto soggettivo della facoltà, normativamente riconosciuta al detenuto (ex art. 57 comma 4 citato), di disporre del peculio in conformità alle finalità sopra indicate, tutelabile giurisdizionalmente, in caso di illegittimo o immotivato diniego, anche mediante la proposizione di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che si sia pronunciato sul reclamo ex art. 35 ord.pen. dell'interessato nei confronti dell'atto lesivo adottato dall'amministrazione penitenziaria (Sez. 1^ n. 8411 del 3/02/2004, Rv. 227517, e Sez. 1^ n. 46269 del 24/10/2007, Rv. 238841, secondo cui i provvedimenti dell'amministrazione incidenti su diritti soggettivi dei detenuti sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione con la procedura indicata nell'art. 14-ter ord.pen.).
Ciò non esclude che l'esercizio di tale diritto possa essere legittimamente conculcato o assoggettato a limitazioni, nell'ambito del trattamento differenziato al quale sia sottoposto il detenuto, nel caso specifico ai sensi dell'art. 41-bis ord.pen., allorché la sua concreta esplicazione possa comportare un pericolo di mantenimento di contatti o legami con la criminalità organizzata, in particolare con l'associazione criminale di appartenenza del soggetto ancora operante nel territorio di origine: ma il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria sul punto, così come quello del magistrato di sorveglianza che decida sul relativo reclamo, deve essere supportato da una coerente, adeguata e controllabile motivazione, proprio per la sua incidenza su una situazione di diritto soggettivo.
3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, è sostanzialmente immotivato, limitandosi a dare atto, con una formula stereotipa e puramente assertiva, della correttezza formale della determinazione della direzione dell'istituto penitenziario di vietare la disposizione del peculio nel senso voluto dal ricorrente, e della sua idoneità a impedire che il detenuto mantenga una posizione di preminenza nel territorio di origine, senza indicare le ragioni - per quanto succinte - di tale convincimento, così da tradursi in una motivazione meramente apparente che integra un vizio di legittimità censurabile in questa sede.
Il provvedimento gravato deve pertanto essere annullato, con rinvio al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto perché proceda a un nuovo esame del reclamo del ricorrente, in conformità ai principi e agli obblighi motivazionali sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014