Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15574 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
c SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI Oggetto1 5 5 7 4 103 Epture IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Š SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9203/02Dott. Mario ADAMO Presidente Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere - Consigliere 31734 Dott. Luigi Cron.MACIOCE Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere Rep. Ud. 22/05/2003Dott. Francesc o A. GENOVESE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA и sul ricorso proposto da: IB IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMONE DE SAINT BON 61, presso l'avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MACERATA, in persona del Prefetto pro tempore e MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2003 L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e 1375 difende ope legis;
controricorrente avverso il decreto del Tribunale di MACERATA, depositato il 11/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Il Prefetto di Macerata notificava ad MI Fei- mi decreto di espulsione dal territorio della Repubbli- ca. Proponeva opposizione il Feimi ed il tribunale di Macerata lo respingeva, rilevando la infondatezza delle doglianze essendo stata legittimamente disposta 1' espulsione per avere lo straniero fatto ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e per essersi quindi trattenuto senza esse- re in possesso del permesso di soggiorno. Ricorre per cassazione il Feimi con tre motivi di ricorso. Resiste il Prefetto di Macerata. Motivi della decisione.
1. Deve essere anzitutto dichiarato inammissibile il 2 ricorso notificato al Ministro degli Interni che in questa controversia non ha legittimazione passiva. Resta da esaminare il ricorso notificato al Prefetto di Mace- rata. E' fondato il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art 13 del d.lgs n 268 del 1988, per avere il giudice di merito provveduto sulla sua opposizione senza dare luogo alla sua convocazione per la udienza camerale di trattazio- ne della causa. La norma invocata dal ricorrente infat- ti, cosi come novellata dal dl 113 del 1999 e dalla legge n 189 del 2002 ,dispone la convocazione delle parti e dunque impone che queste siano tempestivamente avvertite della udienza nella quale, per l'appunto, do- vranno essere sentite. Tale adempimento nel caso di specie non è stato compiuto con la conseguenza che il stato preso illegittimamente. E' errataprovvedimento infatti la pretesa della resistente secondo la quale la legge imporrebbe la sola convocazione dell' oppo- sto, gravando invece sempre sull'opponente l'onere di informarsi in cancelleria dell'esito del suo ricorso e quindi della data di fissazione della udienza. A tale risultato esegetico non può condurre la lettera della legge che dispone che il giudice provvede sentito l'interessato . Esso è peraltro impedito dal principio 3 del contraddittorio che comporta anche per tale rito camerale che entrambe le parti siano avvertite tempe- stivamente cosi da poter predisporre , pur nella econo- mia dei termini di cui si tratta, le opportune dife- se. (cfr cass n 1303 del 2002).
2. Il fondamento del primo motivo assorbe la tratta- zione dei restanti. Il ricorso deve essere accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato. La causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che la de- ciderà consentendo anzitutto la costituzione del con- traddittorio. Il giudice di rinvio provvederà anche sul- le spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e di- chiara assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questa fase al Tribuna- le di Macerata in persona di diverso magistrato. In Roma il 22 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Maris Mary (Giuseppe Maria Berruti) (Mario Adamo) CORTE SUPREMA CASSAZIONE CANCELLIE Prima Sazione Civile AN Blanch Depositato in Cancelieria il 17 OTT 2003 •