Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
L'avvio della procedura amministrativa di emersione del lavoro irregolare, prevista dall'art. 1 ter, comma ottavo, D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, comporta la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti determinate violazioni relative all'immigrazione, in particolare il reato di illegale trattenimento in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore, sospensione che opera in ogni stato e grado, fino a quando non si sia formato il giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2010, n. 39257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39257 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 837
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 44131/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YA ED, N. IL 01/01/1978;
avverso la sentenza n. 2201/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 27/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. DELEHAYE Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza deliberata il 27 aprile 2009 e depositata il 6 maggio 2009 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, 22 aprile 2008, di condanna (colla diminuente del rito abbreviato) alla pena della reclusione in mesi otto a carico dello straniero extracomunitario ED AY, imputato del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 14, comma 5-ter per essersi trattenuto nel territorio dello
Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Crotone il 26 luglio 2006, reato accertato in Verdellino il 17 aprile 2008, motivando, con riferimento alle deduzioni formulate col gravame: il riferimento alla impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo per indisponibilità di posti, costituisce adeguata motivazione del decreto del Questore, ritenuto illegittimo dall'appellante per la omessa indicazione delle ragioni che non avevano consentito l'accompagnamento coattivo alla frontiera del giudicabile espulso;
la addotta carenza di mezzi economici non integra giustificato motivo di inottemperanza del provvedimento della Autorità di Pubblica Sicurezza;
e, inoltre, AY ha dimostrato di possedere le risorse per "il territorio dello Stato da Crotone alla provincia di Bergamo";
epperò avrebbe potuto rimpatriare;
quanto all'elemento psicologico del delitto, la permanenza in Italia fin dal 1999 (documentata dal certificato penale) depone per la conoscenza della lingua italiana e comprova la intenzionalità della inosservanza del decreto del Questore, finalizzata alla volontà di permanere in Italia;
i precedenti penali per furto, rissa, incauto acquisto, ingiuria e diffamazione giustificano la conferma del trattamento sanzionatorio e del diniego dei benefici di legge.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Michele Coccia, mediante atto recante la data del 17 novembre 2009, col quale, instando "in via preliminare" per la sospensione del procedimento ai sensi della L. 3 agosto 2009, n.102, art.
1-ter, comma 8 per effetto della richiesta di sanatoria,
denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett e), mancanza della motivazione, "in più punti della sentenza" (non meglio indicati), asserendo: la Corte territoriale ha omesso "di esporre, nemmeno in maniera concisa, gli elementi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondatà; non ha criticamente vagliato "la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento"; non ha esaminato "tutti gli elementi disponibili"; ne' ha ponderato le "scelte operate", trascurando di esplicitare i criteri di valutazione delle prove.
4. - In rito, l'incoato procedimento di sanatoria, ai sensi della L.3 agosto 2009, n. 102, art. 1 ter (successivo alla pronuncia della
Corte territoriale e, pertanto, non deducibile nel giudizio di merito), comporta a) la sospensione del procedimento la quale opera in ogni stato e grado, sino a quando non si sia formato il giudicato;
b) e - in relazione alla necessità consequenziale dell'accertamento dell'esito della istanza di sanatoria, che involge la verifica di circostanze di fatto devoluta al giudice di merito - l'annullamento della sentenza impugnata, sul punto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale.
Per il resto, il tenore delle deduzioni del ricorrente è assolutamente generico: neppure consente di individuare i punti della sentenza investiti dalla impugnazione.
Nè il contenuto delle censure presenta alcun apprezzabile aggancio specifico alle ragioni della decisione esposte dalla Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla questione relativa alla procedura di emersione, e rinvia per nuovo giudizio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010