CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 40499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40499 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito l'AVV. ROCCO CAPUZZI, sostituto processuale del difensore di fiducia, AW. NELLO SGAMBATO, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40499 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 6795/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. LV ON ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/09/2022 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione irrogata con sentenza del 19/04/2018 del Tribunale di Caserta per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000, reato a lui ascritto perché, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva emesso, tra il 2012 ed il 2013, numerose fatture per operazioni oggettivamente inesistenti perché mai rese dalla società «Small Rent s.a.s.», della quale era amministratore unico. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice e il vizio di difetto, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 2, 157, 160 e 161 cod. pen., essendo il reato estinto prima della pronuncia della sentenza impugnata. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazilone e l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione carente, illogica e contraddittoria in ordine alla mancata applicazione delle circostante attenuanti generiche e alla mancata concessione del minimo edittale. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità; 3.2.1a prova della inesistenza delle prestazioni fatturate è stata desunta dalla indisponibilità, da parte della società del ricorrente, delle autovetture asseritamente noleggiate;
tali autovetture, cioè, o non erano mai state nella disponibilità di chi ne aveva fatturato il noleggio o non lo erano al momento del noleggio stesso;
3.3.1a Corte di appello aggiunge, quali elementi ulteriori: a) l'elevatissimo numero di fatture emesse nei confronti del medesimo soggetto giuridico (la cooperativa "La Vittoria"), fatto ritenuto manifestazione di un legame tra le due società; b) l'evidente vantaggio fiscale che la cooperativa e i beneficiari delle fatture avrebbero tratto dall'utilizzo delle fatture stesse;
c) l'assenza di una spiegazione alternativa della condotta;
d) l'esistenza di una contabilità in nero tenuta dalla società del ricorrente per prestazioni, queste sì, effettive ma mai dichiarate all'Erario che depone per un atteggiamento nei confronti del FI certamente opaco;
3.4.a fronte di questi specifici fatti, il ricorrente si limita a congetture astratte, ipotizza finalità diverse dall'evasione fiscale ma non indica alcun elemento concreto (in tesi travisato in sede di merito) a sostegno di tali congetture, negligendo oltremodo la "ratio decidendi"nel suo complesso;
3.5.il secondo motivo è totalmente infondato;
3.6.11 ricorrente non considera che, in conseguenza dell'art. 2, comma 36- vicies seme!, d.l. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14/09/2011, che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 17, d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo commessi dopo il 17/09/2011 sono elevati di un terzo;
3.7.ne consegue che il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, è pari a dieci anni (sei anni, più un terzo = otto anni;
più un quarto ex art. 161 cod. pen. = dieci anni); 3.8.nel caso di specie, l'ultima fattura del 2012 è stata emessa il 31 dicembre di quell'anno; l'ultima fattura del 2013 è stata emessa 1'8 novembre;
3.9.1a prescrizione dunque maturava tra il 31/12/2022 e 1'8/11/2023, in epoche certamente successive alla data di pubblicazione della sentenza impugnata;
3.10.il ricorrente ha beneficiato complessivamente di una pena prossima al minimo edittale all'epoca vigente (pari a un anno e sei mesi di reclusione), con conseguente affievolimento dell'onere motivazionale che, in simili casi, può anche essere affidato a formule sintetiche che facciano riferimento, per esempio, alla adeguatezza o congruità della pena, il che è quanto affermato dalla corte di appello che ha privilegiato il numero e l'ammontare rilevante delle somme oggetto di fatturazione falsa;
3.11.quanto alle circostanze attenuanti generiche, la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01); 3.12.1a meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 - 01; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694 - 01; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva, Rv. 254716 - 01); 2 3.13.1a assenza di elementi positivi di valutazione è stata affermata dalla Corte di appello senza alcuna contestazione da parte del ricorrente il quale non può certamente dedurre in questa sede una loro generica rilevabilità dagli atti o proporre una valutazione alternativa dei fatti. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito l'AVV. ROCCO CAPUZZI, sostituto processuale del difensore di fiducia, AW. NELLO SGAMBATO, che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40499 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 6795/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. LV ON ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/09/2022 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione irrogata con sentenza del 19/04/2018 del Tribunale di Caserta per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000, reato a lui ascritto perché, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva emesso, tra il 2012 ed il 2013, numerose fatture per operazioni oggettivamente inesistenti perché mai rese dalla società «Small Rent s.a.s.», della quale era amministratore unico. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice e il vizio di difetto, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 2, 157, 160 e 161 cod. pen., essendo il reato estinto prima della pronuncia della sentenza impugnata. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazilone e l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione carente, illogica e contraddittoria in ordine alla mancata applicazione delle circostante attenuanti generiche e alla mancata concessione del minimo edittale. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità; 3.2.1a prova della inesistenza delle prestazioni fatturate è stata desunta dalla indisponibilità, da parte della società del ricorrente, delle autovetture asseritamente noleggiate;
tali autovetture, cioè, o non erano mai state nella disponibilità di chi ne aveva fatturato il noleggio o non lo erano al momento del noleggio stesso;
3.3.1a Corte di appello aggiunge, quali elementi ulteriori: a) l'elevatissimo numero di fatture emesse nei confronti del medesimo soggetto giuridico (la cooperativa "La Vittoria"), fatto ritenuto manifestazione di un legame tra le due società; b) l'evidente vantaggio fiscale che la cooperativa e i beneficiari delle fatture avrebbero tratto dall'utilizzo delle fatture stesse;
c) l'assenza di una spiegazione alternativa della condotta;
d) l'esistenza di una contabilità in nero tenuta dalla società del ricorrente per prestazioni, queste sì, effettive ma mai dichiarate all'Erario che depone per un atteggiamento nei confronti del FI certamente opaco;
3.4.a fronte di questi specifici fatti, il ricorrente si limita a congetture astratte, ipotizza finalità diverse dall'evasione fiscale ma non indica alcun elemento concreto (in tesi travisato in sede di merito) a sostegno di tali congetture, negligendo oltremodo la "ratio decidendi"nel suo complesso;
3.5.il secondo motivo è totalmente infondato;
3.6.11 ricorrente non considera che, in conseguenza dell'art. 2, comma 36- vicies seme!, d.l. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14/09/2011, che ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 17, d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo commessi dopo il 17/09/2011 sono elevati di un terzo;
3.7.ne consegue che il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, è pari a dieci anni (sei anni, più un terzo = otto anni;
più un quarto ex art. 161 cod. pen. = dieci anni); 3.8.nel caso di specie, l'ultima fattura del 2012 è stata emessa il 31 dicembre di quell'anno; l'ultima fattura del 2013 è stata emessa 1'8 novembre;
3.9.1a prescrizione dunque maturava tra il 31/12/2022 e 1'8/11/2023, in epoche certamente successive alla data di pubblicazione della sentenza impugnata;
3.10.il ricorrente ha beneficiato complessivamente di una pena prossima al minimo edittale all'epoca vigente (pari a un anno e sei mesi di reclusione), con conseguente affievolimento dell'onere motivazionale che, in simili casi, può anche essere affidato a formule sintetiche che facciano riferimento, per esempio, alla adeguatezza o congruità della pena, il che è quanto affermato dalla corte di appello che ha privilegiato il numero e l'ammontare rilevante delle somme oggetto di fatturazione falsa;
3.11.quanto alle circostanze attenuanti generiche, la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01); 3.12.1a meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 - 01; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694 - 01; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva, Rv. 254716 - 01); 2 3.13.1a assenza di elementi positivi di valutazione è stata affermata dalla Corte di appello senza alcuna contestazione da parte del ricorrente il quale non può certamente dedurre in questa sede una loro generica rilevabilità dagli atti o proporre una valutazione alternativa dei fatti. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.